Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10634 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5315/2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariani

Stefania;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1552/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – T.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero degli interni, contro la sentenza del 25 luglio 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un “atto di costituzione”, depositato al fine della partecipazione all’udienza pubblica eventualmente fissata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in merito allo speciale regime probatorio vigente nella materia di che trattasi e agli ampi poteri/doveri di collaborazione posti in capo all’organo Amministrativo prima, ed al Giudice nei due gradi di giudizio poi, nell’esame della domanda di protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 in relazione alla ritenuta insussistenza di esposizione a un danno grave in capo al ricorrente, nonostante questi fosse stato minacciato apertamente quanto alla propria incolumità personale e alla vita, in un contesto di violenza incontrollata da parte di privati cittadini e di corpi di polizia e/o militari e/o paramilitari.

Il terzo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 2 Cost., in merito alla ritenuta insussistenza dei seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato per l’accoglimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Il ricorrente ha narrato di essersi allontanato dal proprio Paese in quanto, provenendo da un’area in cui si professava una religione (OMISSIS), era stato prescelto per essere sacrificato, ma i giudici di merito, in doppia conforme, hanno ritenuto che egli non fosse credibile giacchè aveva dimostrato di non conoscere i rituali delle pratiche della religione (OMISSIS) in questione, essendo altresì incredibile che fosse stato previamente avvisato dell’essere stato destinato al sacrificio, rimanendo comunque ignoti gli aspetti cronologici e relazionali della vicenda, tanto più che il richiedente non aveva neppure saputo indicare per quale scopo il sacrificio sarebbe stato disposto.

Valutazione, quella che precede, senz’altro consentita nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 giacchè esso affida al giudice di verificare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e comunque se le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili, occorrendo, in caso di coerenza e plausibilità, ulteriormente verificare se dette dichiarazioni non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente ha invocato la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, ma ha tuttavia radicalmente omesso di specificare quale sarebbe il parametro normativo, ipoteticamente disatteso dal giudice di merito, indicato dal citato art. 3, comma 5: di guisa che il motivo è estraneo all’ambito di applicazione del vizio di violazione di legge, ed è per contro integralmente versato in fatto, giacchè mira allo scopo di contrapporre alla motivata valutazione di non credibilità operata dalla Corte territoriale, la propria valutazione di segno opposto.

Nel corpo del motivo inoltre si richiamano, in modo evidentemente non pertinente rispetto al nucleo della censura, fonti diverse da quelle utilizzate in sede di merito (fonti dalle quali peraltro neppure risulta una situazione di conflitto armato generalizzato): il che evidenzia ulteriormente l’inammissibile tentativo di ribaltare il giudizio di merito al riguardo svolto dalla Corte territoriale.

2.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Secondo la giurisprudenza conforme di questa Corte, il giudizio di non credibilità è di per sè ostativo all’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del citato D.Lgs., art. 15, ed esclude la sussistenza del dovere di cooperazione istruttoria, mentre non è univoca la giurisprudenza in ordine alla relazione tra giudizio di credibilità ed accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ai sensi della successiva lettera c). Quanto a quest’ultima, tuttavia, la Corte territoriale ha osservato, richiamando espressamente la fonte del proprio convincimento, che il paese di provenienza del richiedente, la (OMISSIS), è una repubblica democratica governata da un governo liberamente eletto che cerca di ristabilire il ruolo della legge, quantunque la complessiva situazione di sicurezza, sebbene stabile, permanga tuttora fragile: per converso il ricorso mira a ribaltare la valutazione di merito, attraverso il richiamo a c.o.i. del 2017, dalle quali peraltro emerge l’esistenza di una situazione tuttora critica (malfunzionamento della catena di comando delle forze armate, abusi delle forze di sicurezza, maltrattamento di detenuti, incapacità del governo di far rispettare lo stato di diritto), mentre non è fatta menzione alcuna di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Sicchè le c.o.i. invocate sono per di più irrilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza di un’ipotesi riconducibile alla citata lett. c).

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Si tratta della stereotipata riproposizione, da pagina 15 a pagina 21, di considerazioni di ordine generale sulla protezione umanitaria, senza che neppure una riga sia dedicata alla specifica condizione individuale di vulnerabilità di T.A., quantunque questa Corte abbia già affermato che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. maggiore (Cass. 7 agosto 2019, n. 21123).

Si fa ad un certo punto riferimento alla “integrazione sociale dello straniero nel tessuto sociale italiano”, ma non una parola è detta sul perchè il richiedente sarebbe in qualche modo ormai radicato in Italia.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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