Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10634 del 02/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.02/05/2017),  n. 10634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23119-2014 proposto da:

S.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCRINO 41 SC. A INT. 20, presso lo studio dell’avvocato LUCIA

DE MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GURRERI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. di Roma C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO PALLINI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3226/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2014 R.G.N. 5684/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato LUCIA DE MARCO per delega Avvocato ALESSANDRO

GURRERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnativa di licenziamento disciplinare proposta da S.F. nei confronti di AMA – Azienda Municipale Ambiente Spa.

La Corte territoriale ha ritenuto provati gli addebiti contestati consistenti nella reiterata timbratura del badge aziendale di rilevazione della presenza di un collega assente dal servizio; inoltre ha considerato tale condotta non riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 1, lett. d) del codice disciplinare in caso di manomissioni ed uso fraudolento del badge, argomentando che la disposizione riguarda ipotesi occasionali ed isolate e non quella ravvisabile nella specie “di un utilizzo fraudolento e continuato, di rilevanza penale, a copertura sistematica della integrale assenza dal servizio di altro lavoratore”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.F. con quattro motivi. Ha resistito la società intimata con controricorso, illustrato da memoria.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia congiuntamente violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge e di contratto collettivo nonchè omesso esame di un fatto decisivo “consistente nell’accertamento dell’ipotizzata timbratura del badge del Sig. D.S. ad opera del ricorrente Sig. S. in assenza di vaglio di ipotesi alternative”.

La censura è palesemente inammissibile perchè, nonostante la veste formale della denuncia di violazioni di legge e di contratto, nella sostanza lamenta un errato apprezzamento da parte dei giudici di merito della vicenda storica che ha dato origine alla controversia, con una richiesta di riesame della quaestio facti che è preclusa in questa sede di legittimità, tanto più nella vigenza, come nel caso che ci occupa, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, come rigorosamente interpretato da Cass. SS. UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge nonchè dell’art. 65 del CCNL di categoria Federambiente e dell’art. 1, lett. d), punto 4 del codice disciplinare affisso. Si sostiene che la disposizione del codice disciplinare, letta unitamente a quella del contratto collettivo nazionale, sarebbe stata male interpretata dalla Corte territoriale che avrebbe erroneamente escluso la condotta contestata tra quelle passibili di sola sanzione conservativa.

Il motivo è inammissibile. E’ riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi o dei regolamenti aziendali, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, sicchè detta interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di esegesi di cui all’art. 1362 c.c. e ss. e, prima della modifica citata dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per vizio di motivazione. All’uopo occorre che chi ricorre in cassazione faccia esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando altresì in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti (tra le innumerevoli: Cass. n. 18946 del 2014; Cass. n. 2742 del 2010; Cass. n. 15923 del 2004).

Incurante di tale aspetto il motivo formulato contesta l’interpretazione del codice disciplinare senza specificare adeguatamente quale siano le norme di ermeneutica contrattuale asseritamente violate, lamentando vizi di motivazione non più censurabili, peraltro rispetto ad una esegesi della Corte romana che è plausibile perchè la condotta sistematica di timbratura nell’ambito di un concordato disegno criminoso in concorso con altre persone non è semplicisticamente sussumibile nell’ipotesi “di firma e/o marcatura dell’orario di lavoro da parte di persona diversa dall’interessato”.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge nonchè dell’art. 65 del contratto collettivo per errata configurazione di una giusta causa di licenziamento. Si sostiene che il licenziamento sarebbe “privo di motivazione”, perchè gli addebiti sarebbero “non provati”, e comunque “assolutamente sproporzionato rispetto all’ipotetico comportamento lesivo asseritamente commesso dal lavoratore”.

Anche tale doglianza è inammissibile perchè l’accertamento della sussistenza degli addebiti e l’apprezzamento di essi ai fini della proporzionalità della sanzione attiene al merito del giudizio (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003) non sindacabile al di fuori dei limiti imposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato.

4. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., censurando la motivazione impugnata come “apparente” circa l’esistenza della giusta causa di recesso.

Anche tale motivo non varca la soglia dell’ammissibilità perchè di motivazione apparente può parlarsi quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (da ultimo Cass. SS.UU. 22232 del 2016).

Nella specie la motivazione della Corte territoriale è ben presente e congrua, sicchè non diventa “apparente” solo perchè non condivisa dalla parte che ricorre per cassazione.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, come in vicenda parallela già giudicata da questa Corte (Cass. n. 18197 del 2016).

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA