Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10633 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10633 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 2841-2010 proposto da:
NAVARRA ORLANDO (c.f. NVRRND59M08I7200), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso
l’avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MANUELA GHILLINO,

Data pubblicazione: 23/05/2016

giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. 00799960158), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76/A, presso

1

l’avvocato

TOMMASO

SPINELLI

GIORDANO,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO
IODICE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 61/2009 del TRIBUNALE di AOSTA,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/02/2016 dal Consigliere Dott.

ANDREA

SCALDAFERRI;

udItu,

peL il ricorrente, l’Avvocato COSTANZO ACCIAI

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ENRICA
FASOLA,

con delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per, in
via principale, inammissibilità del ricorso; in
subordine inammissibilità dei motivi primo e secondo;
rigetto degli ulteriori motivi.

depositata il 27/01/2009;

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Svolgimento del processo
L’avv.Orlando Navarra convenne in giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Aosta la Sanpaolo Imi s.p.a., presso
la quale era titolare di conto corrente con apertura di

delle clausole contrattuali di capitalizzazione
trimestrale degli interessi sui conti debitori, la
condanna al rimborso delle somme -da quantificarsi a
mezzo consulenza tecnica d’ufficio- trattenute a titolo
di anatocismo, spese e competenze, nonché al
risarcimento dei danni entro i limiti di competenza del
Giudice di pace. La convenuta chiese il rigetto, sotto
più profili, delle domande.
Il giudice adito, espletata c.t.u., con sentenza del
5.5.2006

dichiarava

la

nullità

delle

clausole

anzidette, e condannava l’Istituto convenuto a
rimborsare all’attore la somma di E 125,49 oltre
interessi legali dalla domanda nonchè al pagamento, a
titolo di risarcimento del danno morale ed
esistenziale, della somma di E 500,00 liquidata in via
equitativa, oltre al rimborso delle spese anticipate
per la c.t.u. e delle spese di giudizio, liquidate in C
1.984,36 oltre i.v.a. e c.p.a.

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credito, chiedendone, previa declaratoria di nullità

Intesa San Paolo s.p.a., successore della originaria

attrice, proponeva appello, cui resisteva il Navarra,
con il quale si doleva della sola pronuncia sul danno
esistenziale e della eccessiva liquidazione delle spese

Il Tribunale di Aosta, con sentenza resa pubblica il 27
gennaio 2009, accoglieva l’appello e, in parziale
riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda
risarcitoria, ritenendo l’accertamento di danno
esistenziale non solo in contrasto con la più recente
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ma anche
con la precedente giurisprudenza che riconosceva questa
categoria di danno limitandola però a casi di lesioni
che sconvolgevano la vita del soggetto, da accertare in
base a dati oggettivi; disponeva quindi la
compensazione integrale delle spese di primo grado
stante la reciproca soccombenza, condannando il Navarra
al rimborso in favore di controparte delle spese del
giudizio di appello, che lo vedeva totalmente
soccombente.
Avverso la sentenza d’appello il Navarra ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui
resiste Intesa San Paolo s.p.a. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

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4

di lite.

Motivi della decisione
1. Con riguardo ai primi due motivi, con i quali si
denunciano vizi di contraddittorietà ed insufficienza
della motivazione, osserva preliminarmente la Corte
come le sintesi dei fatti controversi, che devono a
pena di inammissibilità corredare i due motivi a norma
dell’art.366 bis cod.proc.civ. (applicabile nella
specie in ragione della collocazione della data di
pubblicazione della sentenza impugnata nel periodo in
cui la norma era vigente), si palesano inidonei a
svolgere la funzione ad essi assegnata dalla legge
(cfr.ex multis: Cass.S.U.n.20603/2007; Sez.3
n.16002/2007; n.8897/2008). Trattasi invero
(cfr.pagg.11-15 ricorso) non di una sintesi bensì di
una esposizione nella quale il ricorrente si dilunga
per pagine affastellando peraltro, più che fatti
controversi, molteplici affermazioni in diritto -tra i
quali quella relativa alla inappellabilità nella specie
della sentenza del G.d.P. a norma dell’art.339
cod.proc.civ. nel testo previgente- che -prima che
infondati (il G.d.P. non risulta aver giudicato secondo
equità ex art.113 cod.proc.civ., né avrebbe potuto
farlo nella specie, ma solo liquidato equitativamente

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,

il danno ex art.1226 cod.civ.)- sono evidentemente
irrilevanti ai fini della critica della motivazione a
norma dell’art.360 comma I n.5 cod.proc.civ.
L’inammissibilità dei primi due motivi ne deriva dunque

2. Con il terzo, quarto e quinto motivo si censura essenzialmente per violazione delle norme regolanti la
condanna al rimborso delle spese di giudizio e la
relativa facoltà di compensazione, il giudicato, la
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il
risarcimento dei danni- la statuizione di compensazione
delle spese di primo grado. Si formulano i seguenti
quesiti di diritto:

a)”…se l’intervenuto giudicato

sostanziale, a favore del ricorrente, sul diritto al
rimborso e sul fatto illecito commesso dalla banca, per
mancata proposizione dell’impugnativa da parte
dell’appellante, preclude il riesame in appello delle
spese di primo grado che su tali premesse logiche e
giuridiche si fondano.”;

b)”-se

la compressione e/0

violazione, da parte della banca, del diritto di azione
del ricorrente garantito dall’articolo 24 della
Costituzione può legittimare il giudice a liquidare
oltre al danni patrimoniali anche quelli non

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di necessità.

patrimoniali.”; c)”. .se il giudice di appello può
compensare integralmente le spese legali di primo grado
in presenza di omessa impugnativa del loro antecedente
logico, ovvero l’accertata responsabilità contrattuale

integralmente il ricorrente

per

la fase svoltasi in

secondo grado omettendo di considerare, ai fini della
decisione, che il giudice di pimo grado intendeva
liquidare secondo equità sia 11 danno patrimoniale che
quello non patrimoniale.”
3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la

stretta connessione, sono prive di fondamento. La
mancata impugnazione sulla sussistenza della
responsabilità non toglie che il giudice di appello,
avendo ritenuto, in accoglimento del motivo di appello
proposto dalla banca e sulla base di valutazioni di
merito ad esso riservate, non provato un danno,
rettamente ha giudicato l’odierno ricorrente
soccombente sulla sua domanda risarcitoria, ravvisando
quindi uno dei presupposti di legge -la reciproca
soccombenza- per l’esercizio della facoltà, riservata
alla sua discrezionalità, di compensare tra le parti le
spese di primo grado. Il cui riesame derivava, a norma

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ed extracontrattuale della banca, e condannare

dell’art.336 cod.proc.civ., dalla riforma parziale
della sentenza impugnata, indipendentemente
dall’oggetto della censura formulata dalla banca sul
punto in sede di gravame. Né può il ricorrente dolersi

del giudizio di secondo grado -nel quale egli risultava
soccombente-, tantomeno del mancato esercizio della
facoltà di compensazione di tali spese trattandosi di
facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del
giudice di merito non sindacabile in questa sede.
Quanto poi alla interpretazione della statuizione di
prime cure avente ad oggetto l’accertamento e
liquidazione del danno, non risulta che la questione
evidenziata in ricorso sia stata discussa nel giudizio
di appello, sì che la sua introduzione in questa sede è
preclusa.
4.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la

conseguente condanna del soccombente al pagamento delle
spese di questo giudizio, che si lqiudano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Orlando Navarra
al rimborso in favore della parte resistente delle

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in questa sede della condanna al pagamento delle spese

spese di questo giudizio di cassazione, in E 1.200,00
(di cui E 200,00 per esborsi) oltre spese generali
forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di

consiglio della

prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

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