Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10633 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3700-2019 proposto da:

A.A.L., in persona del tutore MARK NAGY NASSR KHALEL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO NOVIO 39/41, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIA BENINCASA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

CLEMENTINA PULLI;

– controriccorente –

avverso la sentenza n. 1970/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., ha respinto il ricorso di A.A.L. volto ad ottenere l’accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, a far data dalla visita di revisione;

2. il Tribunale, richiesta nota scritta di chiarimenti al c.t.u. nominato nella prima fase, ha disposto una nuova consulenza medico legale d’ufficio, autorizzando il perito ad avvalersi dell’ausilio di uno specialista psichiatra, nonchè di un interprete di lingua araba; in base all’esito della c.t.u., peraltro condivisa da uno dei due consulenti tecnici nominati dal ricorrente, il primo giudice ha ritenuto non dimostrati i requisiti sanitari necessari ai fini della prestazione richiesta;

3. avverso la sentenza di primo grado A.A.L., in persona del tutore K.M.N.N., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 19, e della L. n. 508 del 1988, art. 1, anche in relazione all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento a come i requisiti richiesti per l’indennità di accompagnamento si modulano in caso di malattie psichiatriche;

6. col secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Tribunale tenuto conto dei chiarimenti richiesti e forniti dal c.t.u. (Dott. C.) nominato nella prima fase ed inoltre dei documenti prodotti dal ricorrente e sulla cui base il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di interdizione del predetto, nonchè della sentenza di interdizione, dei certificati, specificamente elencati, e risalenti agli anni 2015, 2016 e 2017;

7. il primo motivo di ricorso è infondato;

8. il Tribunale ha interpretato le norme di legge in questione in modo coerente ai principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati nel ricorso in esame;

9. ha sottolineato che l’indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (Cass. n. 1268 del 2005); ha posto in risalto, richiamando altri precedenti (Cass. n. 25255 del 2014 e Cass. n. 3299 del 2001), come i requisiti sanitari per la prestazione in esame debbano necessariamente comprendere, in ipotesi di patologie psichiatriche, l’incapacità di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, atteso che rileva anche la capacità di intendere il significato e la portata di simili gesti, a tutela oltre che della salute, della dignità della persona;

10. le censure mosse col primo motivo di ricorso, che fanno leva sulla condizione del ricorrente di “malato psichico, affetto da una grave forma di psicosi delirante, in costante terapia”, interdetto e affidato ad un tutore, pretendono di desumere da tali requisiti la sussistenza delle condizioni richieste per la prestazione in esame; esse investono, nella sostanza, non il modo in cui il primo giudice ha interpretato le norme di legge ma, piuttosto, la valutazione, che si assume erronea, di insussistenza nel caso concreto dei requisiti necessari per l’integrazione della fattispecie descritta dalle disposizioni sopra citate; simili censure si collocano, come tali, al di fuori del perimetro di cui al citato art. 360, n. 3, come più volte definito da questa Corte (v. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 23847 del 2017; Cass. n. 6035 del 2018);

11. neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento;

12. deve anzitutto rilevarsi un evidente deficit di autosufficienza, dal momento che il motivo di ricorso in esame non specifica se e come i documenti di cui si assume l’omesso esame siano stati prodotti nella precedente fase, nè reca la trascrizione e il deposito dei medesimi ed anche della relazione di c.t.u., in contrasto con gli oneri previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; oneri tanto più necessari a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla mancanza, segnalata dal c.t.u., di documentazione clinica successiva al primo quadrimestre del 2016;

13. occorre inoltre considerare che l’art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l’omesso esame di elementi istruttori, denunciato nel motivo in oggetto, non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053 e Cass. n. 8054 del 2014 e altre successive);

14. occorre inoltre osservare che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che sì traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito non consentito (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652);

15. nel caso in esame il tribunale ha tenuto conto dei chiarimenti resi dal c.t.u. nominato nella prima fase ed ha comunque ritenuto necessario rinnovare la consulenza medico legale, alle cui valutazioni ha prestato motivata adesione; le censure mosse da parte ricorrente non mettono in evidenza profili riconducibili al vizio denunciato;

16. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

17. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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