Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10633 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2566/2019 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato presso la Corte di cassazione,

difeso dall’avvocato Froldi Luca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 752/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.Y. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 4 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, censurando la sentenza impugnata per essere la Corte territoriale venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), censurando la sentenza impugnata per aver negato al richiedente la protezione sussidiaria nonostante egli provenisse dalla regione del Casamance, riguardo alla quale taluni provvedimenti di merito (Tribunale di Lecce, Tribunale di Venezia), avrebbero riconosciuto la sussistenza di una situazione riconducibile alla previsione contemplata dalla norma invocata.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso è difatti totalmente incomprensibile per il difetto dei requisiti di cui dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, giacchè manca di identificare, nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, la vicenda sostanziale oggetto del contendere, nè “localizza”, e tantomeno descrive contenutisticamente, i documenti su cui il ricorso si fonda, anzitutto il verbale dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, ove probabilmente detta vicenda potrebbe essere stata almeno approssimativamente descritta.

Esordisce lo svolgimento del processo con l’affermazione che il ricorrente “proviene dalla Pakistan”, ma non accenna neppure alle ragioni che lo avrebbero indotto ad allontanarsi da quel Paese, nè dette ragioni sono poi esplicitate nel corpo dei motivi, con il secondo dei quali, anzi, si sostiene che il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere la protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), giacchè egli proveniva “dalla Casamance”: per quanto risulta alla Corte, però, quella regione è ubicata in Senegal, non in Pakistan. Sicchè la Corte non è posta in condizione neppure di capire da quale paese provenga il richiedente.

Ed è chiaro che la Corte non è in grado di verificare, a fronte di un ricorso di tale fattura, nè se il giudice di merito sia venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, nè si abbia errato nel denegare la protezione sussidiaria sotto l’aspetto indicato.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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