Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10633 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 03/05/2010), n.10633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno n. 94,

presso l’Avv. DE MARIA Salvatore che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Nicola Nettis, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimato –

e contro

QUESTURA DI BOLZANO;

– intimata –

per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Bolzano

depositato in data 22 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Questore di Bolzano.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo con cui si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost.” è inammissibile in quanto pur deducendosi un vizio di violazione di legge, in quanto attinente ai presupposti giuridici per l’espulsione, non è corredato dal quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

L’inammissibilità dell’unico motivo comporta quella del ricorso. Non si deve provvederà in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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