Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10632 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30698-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MELORIA 27, presso lo studio dell’avvocato JACOPO PONTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FIRINU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2019 della CORTE CAGLIARI, depositata il

09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata

dell’11/02/2021 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Oristano, ha dichiarato non dovuti da S.C., ingegnere iscritto all’albo ma non ad Inarcassa, i contributi alla gestione separata relativi ai redditi da lavoro autonomo dallo stesso prodotti nell’anno 2009 per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale;

individuato nella data di esigibilità del credito il dies a quo di decorrenza della prescrizione estintiva, così come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 27950 del 2018), il giudice dell’appello ha accertato come il termine per il versamento dei contributi alla gestione separata scadeva il giorno 16 giugno 2010, mentre l’avviso di pagamento era stato notificato dall’Inps al contribuente il 2 luglio 2015;

per quanto concerne il rigetto dell’eccezione dell’Inps inerente all’eventuale applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, la Corte territoriale ha valutato che l’ammontare del credito, non indicato nel Quadro RR, era stato richiamato in altra parte della dichiarazione dei redditi, da ciò escludendo la sussistenza di una volontà diretta a occultare dolosamente il debito contributivo da parte di S.C.;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;

S.C. ha depositato tempestivo controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”;

denuncia la mancata applicazione della causa sospensiva di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, per non avere, la Corte territoriale, ritenuto che S.C. avesse inteso occultare dolosamente il debito contributivo avendo omesso di compilare il Quadro RR della dichiarazione dei redditi; in merito all’atteggiarsi dell’intento fraudolento il ricorrente prospetta come trasponibili alla fattispecie in esame le medesime considerazioni che questa Corte ha espresso in materia d’individuazione del regime sanzionatorio da applicare all’ipotesi di omessa o infedele denuncia mensile all’Inps, ritenendo che tale comportamento del debitore porti a presumere l’intento doloso e legittimi l’applicazione della più grave sanzione per evasione (L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b)) in luogo di quella per omissione contributiva, a meno che il datore inadempiente non offra la prova della propria buona fede (Cass. n. 9464 del 2014);

il motivo è inammissibile;

l’assunto circa l’erroneità della mancata applicazione della causa sospensiva da parte del giudice dell’appello per l’omessa compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi da parte di S.C. non risulta ammissibilmente supportato dall’istituto ricorrente;

questi non ha infatti nè trascritto nè prodotto nella sua integralità la dichiarazione dei redditi, completa del modulo RR, e neppure si è premurato di localizzarne la produzione nel giudizio di merito;

in conformità ai consolidati principi di specificazione e di produzione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 369 c.p.c., n. 6, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

quanto alla causa sospensiva di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, si osserva come nel caso che ci occupa la sentenza impugnata abbia compiuto sul punto un esauriente accertamento in fatto, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR all’interno della dichiarazione dei redditi sia riconducibile ad un intenzionale occultamento da parte del contribuente, il quale aveva comunque proceduto a certificare il proprio debito contributivo, se non nel Quadro RR, in altra parte della stessa dichiarazione dei redditi (proprio di quella prodotta in giudizio dallo stesso istituto odierno ricorrente), il che comporta che la circostanza contestata non possa certo considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da parte dell’Inps svolto mediante gli ordinari controlli;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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