Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10632 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

POLO NORD di GIRARDI IOLE E FIGLI snc;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 135/28/05, depositata il 21 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. MATERA Marcello che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), nel giudizio introdotto dalla snc Polo Nord di Girardi Iole e figli con l’impugnazione della cartella, notificata il 25 luglio 2003, con la quale veniva richiesto il pagamento dell’IRAP liquidata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis in sede di controllo della dichiarazione dei redditi presentata per il 1999, ha dichiarato la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo per violazione del termine di iscrizione a ruolo e del termine di notifica della cartella stessa.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di un motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che in relazione alla dichiarazione presentata nel 2000 la cartella sarebbe stata notificata tempestivamente, ben prima della scadenza del termine di cinque anni.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La cartella di pagamento, relativa all’iscrizione a ruolo dell’IRAP per l’anno 1999 liquidata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis notificata in data 25 luglio 2003, appare tempestiva, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, “in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora – sul presupposto dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice” (Cass. n. 4745 del 2006; Cass. n. 16826 del 2006).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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