Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10631 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30216-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

R.G., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino ha accolto parzialmente l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato non dovuti da R.G. e B.A., entrambi ingegneri iscritti all’albo, i crediti contributivi alla gestione separata derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale a titolo occasionale nell’anno 2008;

la Corte territoriale, in adesione all’orientamento di legittimità formatosi sulla materia, ha dichiarato comunque prescritti i crediti rivendicati, avendo accertato che tra la scadenza del termine per il pagamento dei contributi (16 giugno 2009) e la notifica degli atti interruttivi agli interessati da parte dell’Inps, rispettivamente, in data 27 giugno 2014 e 28 giugno 2014, erano trascorsi più di cinque anni;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di tre motivi di ricorso;

R.G. e B.A. hanno depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la memoria difensiva, depositata da R.G. e B.A. ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ed inviata a mezzo posta è inammissibile perchè è pervenuta presso la cancelleria di questa Corte oltre il termine stabilito dal citato articolo;

il suo contenuto non può, pertanto, essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (Cass. n. 31041 del 2019 e Cass. n. 8216 del 2020);

venendo all’esame del ricorso, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’istituto ricorrente deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c.”; contesta l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alla mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi, concernente la quantificazione dei contributi di cui è causa;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”; invocando l’applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 6677 del 2019, l’Inps rivendica l’applicazione della sospensione del termine quinquennale di prescrizione in ragione dell’omessa volontaria compilazione, da parte dei contribuenti, del Quadro RR della dichiarazione dei redditi;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Vizio di motivazione”, denunciando la mancata valutazione da parte della Corte territoriale del fatto storico decisivo, espressamente fatto valere dall’Inps fin dal primo grado di giudizio, dell’operatività della causa di sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, per la mancata compilazione del Quadro RR;

i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibilmente prospettati;

in assenza di trascrizione e di localizzazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Istituto ricorrente, questo Collegio è impossibilitato a valutare la veridicità di quanto asserito e, dunque, la fondatezza dei motivi;

in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali per ciascuno di essi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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