Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10631 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36767/2018 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia, 441,

presso lo studio dell’avvocato Cicconetti Gianluca, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carinci Luciano;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 607/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.I., cittadino (OMISSIS), ricorre per un articolato motivo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 15 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Catania ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico composito motivo denuncia erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e segg., ed art. 14, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 32 e segg., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè degli artt. 2,32 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, basando il proprio giudizio, quanto alla prima, su documentazione risalente e di incerta provenienza.

2. – Il motivo è fondato nel senso che segue.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897).

Nel caso in esame la decisione della Corte territoriale poggia, quanto alla protezione sussidiaria, su non meglio identificate “notizie rinvenibili on-line”, peraltro risalenti al 2012, e che neppure risultano specificamente riferita alla zona, (OMISSIS), di provenienza del richiedente.

Gli altri aspetti dell’composito motivo concernenti la protezione umanitaria rimangono assorbiti.

3. – Il ricorso è accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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