Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10630 del 23/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10630 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DI MARZIO MAURO

SENTENZA

sul ricorso 28119-2012 proposto da:
CASTELLANO IANNETTI VITTORIA (c. f. CSTVTR37S55G273C),
IANNETTI GIANLUIGI (c.Z. NNTULG66H04H541A), ‘ANNETTI
MASSIMO (c.f. NNTMSM70E03H501G), nella qualità

di

Data pubblicazione: 23/05/2016

eredi di FABRIZIO IANNETTI, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA A. GRAMSCI 22, presso l’avvocato ANDREA
PANZAROLA (C/0 STUDIO LEGALE IRPEF), che li
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

1

COMPAGNIA TIRRENA

DI

ASSICURAZIONI

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA M. TILLI 43, presso
l’avvocato LUCA GRAZIANI, che la rappresenta e

controricorrente

avverso la sentenza n. 4073/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANDREA PANZAROLA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUCA
GRAZIANI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

difende, giusta procura in calce al controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con sentenza del 15 gennaio 2007 il
Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione allo stato
passivo proposta da Castellano Iannetti Vittoria,
Iannetti Gianluigi e Iannetti Massimo nei confronti

liquidazione coatta amministrativa, ammettendo gli
opponenti, quali eredi dell’avvocato Iannetti Fabrizio,
a titolo di compenso per prestazioni professionali, per
gli importi di C 247.396,71 in privilegio ex articolo
2751 bis numero 2 c.c. per diritti ed onorari, nonché
di C 5.971,00 per spese imponibili e 30.820,61 per
anticipazioni in chirografo, rigettando altresì
l’opposizione concernente il mancato riconoscimento
degli interessi e delle spese generali.

§ 2. — Contro la sentenza ha proposto appello la
Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in
liquidazione coatta amministrativa, mentre Castellano
Iannetti Vittoria, Iannetti Gianluigi e lannetti
Massimo hanno resistito e spiegato appello incidentale
volto ad ottenere l’ammissione del credito per
interessi su diritti e onorari dall’apertura della
procedura nonché per spese generali secondo tariffa
forense.

3. — Con sentenza del 10 settembre 2012, numero
4073, la Corte d’appello di Roma ha accolto
parzialmente l’appello principale e quello incidentale,
ammettendo il credito solidale di Castellano Iannetti

3

della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in

Vittoria, Iannetti Gianluigi e Iannetti Massimo per
diritti, onorari e spese generali in privilegio

ex

articolo 2751 bis numero 2 c.c. per E 203.923,69, già
detratto l’importo di C 24.419,48 corrisposto dalla
società in bonis,

confermando nel resto la statuizione

Per quanto rileva in questa sede, con riguardo
alla domanda di interessi, dopo avere affermato che
essi, non riconosciuti nella fase amministrativa,
potevano essere richiesti in sede di opposizione allo
stato passivo, la Corte d’appello ha affermato che gli
stessi interessi non potevano essere riconosciuti in
assenza di costituzione in mora, trattandosi di crediti
non liquidi ed esigibili in presenza di contestazione
sul loro ammontare.

§ 4. — Contro la sentenza Castellano Iannetti
Vittoria, Iannetti Gianluigi e ‘annetti Massimo hanno
proposto ricorso per cassazione affidato a sette
motivi.
La Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in
liquidazione coatta amministrativa ha resistito con
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5

5. — Il ricorso contiene sette motivi così

rubricati:
i) Violazione e falsa applicazione dell’articolo
156 c.p.c., con riferimento all’articolo 99ss. legge

4

della sentenza gravata e regolando le spese di lite.

fallimentare e conseguente nullità della sentenza e del
procedimento con riferimento all’articolo 360 numeri 3
e 4 c.p.c., per effetto della mancata quantificazione
degli interessi riconosciuti spettanti all’avvocato
Fabrizio Iannetti (e per esso i suoi eredi);

156 c.p.c., con riferimento all’articolo 112 c.p.c. e
agli articoli 98 ss. legge fallimentare e conseguente
nullità della sentenza con riferimento all’articolo 360
numeri 3 e 4 c.p.c., per effetto della mancata
quantificazione degli interessi riconosciuti spettanti
all’avvocato Fabrizio Iannetti (e per esso ai suoi
eredi;
iii) Violazione e falsa applicazione dell’articolo
112 c.p.c., con riferimento agli articoli 1219 e 1224
c.c. e all’articolo 98 ss. legge fallimentare in
relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c.

(norma

applicabile ratione temporis);
iv)

Violazione

e

falsa

applicazione

con

riferimento agli articoli 1219 e 1224 c.c. in relazione
all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c.;
V) Violazione e falsa applicazione degli articoli
1219 e 1224 c.c. con riferimento agli articoli 93 e 98
legge fallimentare in relazione all’articolo 360 numeri
3 e 4 c.p.c.;
vi) Violazione e falsa applicazione degli articoli
1219 e 1224 c.c. con riferimento agli articoli 98 ss.

5

ii) Violazione e falsa applicazione dell’articolo

legge fallimentare in relazione all’articolo 360 numero
3 e 4 c.p.c., nonché omessa, insufficiente

e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360
numero 5 c.p.c.;
violazione

e

falsa

applicazione

degli

articoli 1219 e 1224 0.0. e 98 legge fallimentare con
riferimento all’articolo 360 numero 3 e 4 c.p.c..

§ 6. — Il ricorso, come eccepito dalla resistente,
è inammissibile.
Risulta dal ricorso che la sentenza d’appello
pronunciata tra le parti è stata notificata in data 3
ottobre 2012 sia al procuratore costituito per la
Compagnia appellata, sia personalmente al Commissario
liquidatore.
Orbene,

la

notificazione

della

sentenza

al

procuratore costituito della controparte (ove pure
effettuata alla parte presso il procuratore costituito
ed anche se munita di formula esecutiva: Cass. l °
settembre 2014, n. 18493) fa decorrere il termine breve
per l’impugnazione anche nei confronti del notificante
(Cass. 8 gennaio 2001, n. 191; Cass. 25 luglio 2002, n.
10952; Cass. 24 settembre 2002, n. 13879; Cass. 12
giugno 2007, n. 13732).
Dopodiché occorre aggiungere che, in materia di
opposizione allo stato passivo, il termine dimidiato
previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo
99 1 quinto comma, della legge fallimentare (nel testo
vigente ratione temporis,

anteriore al d.lgs. 9 gennaio

6

vii)

2006, n. 5, trattandosi di procedura di liquidazione
coatta amministrativa esordita in epoca precedente: v.
per il fallimento Cass. 27 dicembre 2011, n. 28885) è
operante anche per la liquidazione coatta
amministrativa in virtù del richiamo di cui

(Cass. 25 settembre 2014, n. 20291).
Ciò detto, resta da aggiungere che il ricorso per
cassazione è stato passato alla notifica il 30 novembre
2012, quando il termine (dimidiato: 30 giorni) di cui
si è detto era ormai spirato.
Né l’inammissibilità può essere esclusa in ragione
delle pur pregevoli considerazioni in diritto svolte
dai ricorrenti nella memoria difensiva depositata ai
sensi dell’articolo 378.
La tesi difensiva dei ricorrenti è difatti
argomentata, in fatto, sul presupposto:
-)

che

la

sentenza

impugnata

fosse

stata

notificata, ma ad iniziativa di uno soltanto degli
interessati,

ossia

un

non

identificato

identificabile avvocato Iannetti (essendo avvocati sia
Gianluigi che Massimo Iannetti);
-) che, in ogni caso, vi era incertezza assoluta
sull’identità

di

colui

che

aveva

chiesto

la

notificazione della sentenza.
Vale infatti osservare, in fatto, che la sentenza
pronunciata dalla Corte d’appello nei confronti di
Castellano Iannetti Vittoria, Iannetti Gianluigi e
Iannetti Massimo, tutti nella qualità di eredi di
Iannetti Fabrizio, è stata spedita in forma esecutiva,

7

all’articolo 209, terzo comma, della stessa legge

in data 25 settembre 2012, ad istanza del «Sig./Avv. L.
Romano nell’interesse di CASTELLANO IANNETTI Vittoria
+2». Dopodiché,

«Ad istanza come in atti»,

l’assistente

ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Roma
ha effettuato la notifica, sia alla parte personalmente

a persona incaricata della ricezione degli atti.
Tali essendo le circostanze di fatto dalle quali
occorre muovere, si deve rammentare che deve ritenersi
esistente un’istanza di notificazione riconducibile al
soggetto legittimato a richiederla ogni qual volta sia
possibile risalire all’identificazione dell’istante,
come, per l’appunto, nel caso delle notificazioni
eseguite «ad istanza di chi in atti» e simili (Cass. 3
aprile 1979, n. 1917; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1781;
Cass. 25 settembre 1999, n. 10630). Perciò, la mancata
indicazione, nella relazione di notifica dell’ufficiale
giudiziario, della persona ad istanza della quale viene
eseguita la notificazione della sentenza (ed è il caso
appena menzionato della notificazione effettuata
richiesta come in

«a

atti»: in particolare, di recente,

per la validità della notificazione della sentenza
effettuata

«a richiesta come in atti», v.

Cass. 31

ottobre 2012, n. 18705; Cass. 31 maggio 2011, n.
11971), non determina nullità della notificazione
stessa nel

caso

in cui dall’atto notificato sia

possibile desumere le generalità del soggetto che l’ha
richiesta; né sulla validità della notifica può
incidere la mancata specificazione, nella relazione
predetta, delle complete generalità del destinatario e

8

che al difensore, in entrambi i casi mediante consegna

del ricevente, ove tali dati siano desumibili dall’atto
da notificare (Cass. l ° dicembre 1997, n. 12126; Cass.
15 febbraio 1995, n. 1615; Cass. 4 gennaio 1995, n.
140; Cass. 8 febbraio 1991, n. 1300). L’istante,
insomma, è sufficientemente individuato ogniqualvolta

(Cass. 10 dicembre 1981, n. 6540; Cass. 6 novembre
1982, n. 5830; Cass. 3 marzo 1983, n. 1581; Cass. 18
giugno 1985, n. 3670; Cass. 27 maggio 1987, n. 4750;
Cass. 8 giugno 1991, n. 6522; Cass. 23 maggio 1992, n.
6186; Cass. 15 marzo 1994, n. 2467; Cass. 26 maggio
1994, n. 5169; Cass. 4 settembre 1999, n. 9391; Cass.
10 maggio 2000, n. 5991; Cass. 22 settembre 2000, n.
12538; Cass. 21 maggio 2004, n. 9749; Cass. 22 luglio
2005, n. 15500).
Nel caso in esame, allora, detta incertezza appare
da escludere,
sentenza nei
ricorrenti,

ove si consideri che, pronunciata la
confronti di tutti e tre gli odierni

richiesta dai medesimi la spedizione in

forma esecutiva, la notificazione della sentenza munita
del

«comandiamo», «ad istanza come In atti»,

non può

che farsi risalire a tutti e tre gli originari attori,
nulla rilevando l’indicazione

«AVV IANNETTI»

contenuta

quale indicazione del richiedente nella relazione di
notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario.

5 7. — Le spese del giudizio di cassazione seguono
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

9

non vi sia incertezza assoluta sulla sua identità

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti al rimborso, in favore della resistente,
della somma di 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi,
oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA