Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10630 del 07/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10630 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Controricorrente

Ficarra Luigi, rapp.to e difeso da sé medesimo

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
42/2010/29

depositata 1’1/7/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Wargriattisftthi tSvolgimento del processo
La controversia promossa da Ficarra Luigi

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto
dal contribuente contro la sentenza della CTP di Padova n. 91/6/2008 che ne aveva
respinto il ricorso avverso l’intimazione n. 2008/0001908 per iva irpef 1995.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14787/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/05/2013

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 28/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

la CTR ha ritenuto che il versamento della prima rata determinasse l’efficacia della definizione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20746/2010)
secondo cui l’efficacia della sanatoria ex art. 12 1. cit. , è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’ omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate
successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della
lite pendente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Ficarra avverso
l’intimazione n. 2008/0001908 per iva irpef 1995.
La natura della controversia, le discordi interpretazioni giurisprudenziali la compensazione
delle spese delll’ intero giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Ficarra avverso l’intimazione n. 2008/0001908 per iva irpef 1995
, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, 28/2/2013

Il P .idente

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 12 della L. 282/2002 laddove

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