Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10630 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 03/05/2010), n.10630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

QUASAR SERVICE DI VALENTI ROBERTO, con domicilio eletto in Roma, via

delle Milizie n. 38, presso l’Avv. Mancini Andrea che la rappresenta

e difende unitamente agli Avv.ti Claudio Defilippi e Deborah

Cianfanelli, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova n.

394/06 VG depositato il 16 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Fittipaldi

Onofrio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al pretore di Livorno dall’aprile 2002 al settembre 2005 e quindi avanti alla corte d’appello di Firenze e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (2 agosto 2006).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Fittipaldi Onofrio con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Con provvedimento in data 10 marzo 2010 e’ stata disposta la nomina del Cons. Vittorio Zanichelli quale estensore, essendo il relatore Cons. Onofrio Fittipaldi in aspettativa per motivi di salute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui si censura l’impugnato decreto per avere la Corte d’appello ritenuto non superato il periodo di ragionevole durata del processo e’ manifestamente infondato.

Premesso infatti che secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza europea la ragionevole durata del processo puo’ essere indicata, in linea di massima, in anni tre per il giudizio di primo grado e in anni due per quello di appello e che “Nella determinazione del superamento della ragionevole durata del processo, che discende dall’eccedenza, oltre il termine ragionevole, del tempo intercorso dall’inizio della causa fino al momento della sua conclusione in esito all’ultimo grado od all’ultima fase, ovvero, in ipotesi di pendenza, fino al momento in cui l’Interessato assuma l’iniziativa di reclamare detta riparazione, denunciando la situazione in atto, non e’ consentito alla parte di formulare distinte domande per il primo ed il secondo grado, ne’ al giudice di scindere l’unica domanda proposta, con riferimento all’intero giudizio, atteso che il diritto all’equa riparazione e la domanda diretta a farlo valere hanno carattere unitario e non sono suscettibili di essere frazionati o segmentati con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale (Cassazione civile, sez. 1^, 27 agosto 2003, n. 12541), ne consegue che non essendo ancora decorsi cinque anni dalla data di inizio del processo al momento della presentazione della domanda nessuna violazione del termine di ragionevole durata si era verificata; e’ per contro del tutto irrilevante che per la prosecuzione del giudizio fosse stata fissata un’udienza in epoca posteriore al quinquennio in quanto a valutazione circa l’eccessiva ingiustificata durata del procedimento puo’ essere fatta solo in base al concreto evolversi del medesimo e quindi a posteriori e non certo in modo prognostico.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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