Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10630 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.02/05/2017),  n. 10630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25474-2015 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ENNIO Q. VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO CENNI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SCT SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

PELLICCIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNUNZIATA FREDA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 430/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/04/2015 R.G.N. 71/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato GAETANO BOTTA per delega verbale Avvocato SERGIO

CENNI;

udito l’Avvocato ANNUNZIATA FREDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 430/2015 la Corte di appello di Salerno ha rigettato il reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58 proposto da G.A., avverso la pronuncia emessa il 27.11.2014 dal Tribunale di Salerno con la quale era stata a sua volta respinta l’opposizione, dal medesimo presentata avverso l’ordinanza del 17.6.2014 dello stesso Tribunale, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimato il 5.3.2014 per gravi motivi disciplinari e in cui era stata ravvisata la sussistenza dei fatti contestati e la effettiva esistenza di giusta causa.

2. La Corte territoriale, a fondamento della propria decisione, ha rilevato che: a) il procedimento disciplinare era stato correttamente svolto sia per i tempi di contestazione, sia per il garantito diritto di difesa; b) il fatto concretante la giusta causa di licenziamento era stato provato: in particolare il G., nella sua posizione di capoturno, rappresentava un raccordo tra la direzione della Salerno Container Terminal spa e il personale operativo infedele, coinvolto in una indagine del Nucleo della GdF di Salerno, nota come operazione “(OMISSIS)” e ciò era comprovato da alcune intercettazioni in atti; c) il fatto disciplinare contestato nella missiva del 4.2.2014, in diretta connessione con le condotte illecite sub judice, era tale da interrompere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la società, con gli effetti previsti espressamente dall’art. 35 lett. b del CCNL Lavoratori dei Porti che contemplava, in ipotesi di grave nocumento morale e materiale per l’Azienda derivante da fatti del dipendente, il licenziamento senza preavviso; d) la massima sanzione nel caso in esame appariva proporzionata.

3. Per la cassazione propone ricorso G.A. affidato a sette motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Resiste con controricorso la SCT – Salerno Container Terminal spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e, cioè, la doglianza proposta in appello (primo motivo punto 9) circa l’adozione del provvedimento disciplinare oltre il termine previsto dal CCNL all’art. 33. In particolare obietta che la lettera di licenziamento era stata ricevuta dal lavoratore il 5.3.2014 (dopo una del 24.2.2014 non recapitata) ben oltre il termine di 10 giorni decorrente dal 17.2.2014, data in cui era stata richiesta l’audizione del G., e che la prima lettera era stata erroneamente inviata a (OMISSIS) e non al (OMISSIS), come tutte le altre comunicazioni che erano andate a buon fine.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 dell’art. 33 del CCNL nonchè il vizio di motivazione ex art. 111 Cost. per avere la Corte di appello, pur in presenza della violazione dell’art. 7 citato che impone al lavoratore il rigoroso rispetto della scansione procedimentale come fissata dai contratti collettivi di lavoro, dato una motivazione incoerente perchè, richiamando i principi della Suprema Corte sulla immediatezza e tempestività della contestazione, non aveva invece rilevato la doglianza dell’appello che riguardava la tardività della comunicazione del provvedimento espulsivo inerente ad una fase temporale successiva.

3. Con il terzo motivo il G. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, lett. b del CCNL per non avere considerato la Corte di appello che il nocumento morale e materiale, subito dall’azienda e costituente giusta causa di licenziamento, doveva riguardare la commissione di azioni illecite sotto il profilo penale con lo svolgimento dell’attività lavorativa e che costituivano reati a termini di legge: accertamento in contraddittorio che sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo non vi era stato.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e ss e art. 195 c.p.c. perchè i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto, quale fonte di prova in ordine ai fatti disciplinari contestati, il mero rinvio a giudizio del GIP di Salerno sulla base di elementi (intercettazioni) da ritenersi secondo l’ordinamento giuridico non ancora accertati.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 per avere la Corte territoriale disatteso i principi sulla prova della sussistenza della giusta causa posti a carico del datore di lavoro e che, nella fattispecie in esame, non erano stati osservati in quanto nessun elemento avente la dignità di prova era stato allegato per dimostrare la sua partecipazione “all’interno del sodalizio criminoso operante nel 2012 all’interno del porto di Salerno”, non contestato neanche dall’Autorità giudiziaria.

6. Con il sesto motivo (così corretta la numerazione del ricorrente) si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia, da parte dei giudici di merito, sul motivo di reclamo inerente la violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione applicata.

7. Con il settimo motivo viene dedotto un vizio di motivazione ex art. 111 Cost., la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’art. 27 Cost., comma 2 perchè nella sentenza impugnata erano stati ritenuti provati gli addebiti con motivazione talmente contraddittoria da non permettere la individuazione del “decisum”.

8. Preliminarmente deve essere valutata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per intempestività dello stesso rispetto al termine decadenziale previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 61 e 62 sollevata dalla controricorrente.

9. In punto di fatto, nel caso in esame, va rilevato che: a) la sentenza è stata pubblicata il 21.4.2015; b) è stata comunicata via PEC alle parti, come risulta dalla attestazione telematica rilasciata dalla cancelleria della Sezione Lavoro della Corte di appello di Salerno, sempre in data 21.4.2015; c) il ricorso per cassazione, ad istanza di G.A., è stato notificato in data 22.10.2015 (data richiesta notifica 19.10.2015 e data deposito ricorso 6.11.2015) e in esso si dà atto che la sentenza impugnata non è stata notificata.

10. La Corte di Cassazione (Cass. 3.8.2016 n. 16216), con un principio cui si intende dare seguito, ha affermato che, nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 335 c.p.c. e ss, è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso: adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

11. Nella presente fattispecie, dalla documentazione prodotta dalla controricorrente risulta l’avvenuta consegna al procuratore, nel giudizio di appello dell’odierno ricorrente, della comunicazione di cancelleria, corredata dal file della relativa sentenza, e con indicazione dei dati riassuntivi della comunicazione medesima, in data 21.4.2015.

12. Su analoga tipologia di comunicazione, sempre inviata dalla cancelleria della Sezione lavoro della Corte di appello di Salerno e avente come destinataria proprio la SCT – Salerno Container Terminal spa, odierna controricorrente, già si è espressa nei sensi di cui sopra questa Corte di legittimità (si veda Cass. 13.1.2017 n. 794).

13. Nè può dirsi che ricorra una ipotesi di “overruling” in materia processuale perchè non si verte in una situazione in cui vi era un affidabile, prevedibile ed uniforme interpretazione delle norme di rito, costituente imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo, poi superata da altra interpretazione delle norme medesime (in questi termini Cass. Sez. Un. ord. 6.11.2014 n. 23675).

14. Invero, la norma speciale di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62 è stata oggetto, per la sua novità rispetto alle disposizioni codicistiche in tema di impugnazioni, sempre di un conforme orientamento del giudice della nomofilachia, come sopra evidenziato.

15. Alla stregua di quanto esposto, restando assorbito ogni profilo di merito per l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività dello stesso.

16. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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