Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1063 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1063 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4084-2011 proposto da:
GIULIANI MARINA SILVIA GLNMNS63E61Z614X, SEVERINI
CARLA SVRCRL62E69G478A, MARABINI ALESSANDRA
MRBLSN63P42G478M, CARDINALINI GIUSEPPE
CRDGPP59P20G478S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA
CURZIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARABINI FEDERICA, INNAMORATI GIUSEPPE, giusta
procura speciale per atto notaio Marco Galletti di Perugia, in data
17.9.2013, n. rep. 32.834, che viene allegata in atti;

– ricorrenti –

Data pubblicazione: 20/01/2014

contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE (ex Ministero della
Sanità), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

STUDI DI PERUGIA, tutti in persona dei legali rappresentanti protempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controficorrend avverso la sentenza n. 537/2010 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 24.6.2010, depositata il 10/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Giuseppe Innamorati che si riporta ai
motivi del ricorso e dopo le conclusioni del P.G., deposita le
controdeduzioni;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Ettore Figliolia che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che ha concluso per l’inammissibilità; in subordine per
l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 04084 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-

80415740580 (ex Ministero del Tesoro), UNIVERSITA’ DEGLI

R.g.n. 4084 -11 (ud. 26.9.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Carla Severini, Marina Silvia Giuliani, Alessandra Marabini, Giuseppe
Cardinalini, hanno proposto ricorso per cassazione contro l’Università degli Studi di
Perugia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 10 novembre 2010,

dal Tribunale di Perugia.
§2. Al ricorso hanno resistito con controricorso congiunto le Amministrazioni
intimate.
§3. I ricorrenti hanno depositato memoria e atto di costituzione di nuovo difensore
tramite scrittura privata autenticata da notaio.
§4. All’udienza il nuovo difensore, in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero,
ha depositato osservazioni scritte ai sensi dell’art. 379 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi del ricorso, in quanto esso si
palesa improcedibile per inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., in quanto
nel ricorso si è espressamente allegato che la sentenza impugnata venne notificata il 16
dicembre 2010, ma si è prodotta una copia autentica di essa senza la relata della sua
notificazione.
Ne consegue che viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui <

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