Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1063 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.18/01/2017), n. 1063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2855-2015 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ISABELLA CASALES MANGANO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. 766/2014 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, emesso il 15/05/2014 e depositato il 26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI ELISA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto depositato il 26 giugno 2014, ha rigettato il ricorso proposto da S.E. per la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la durata non ragionevole del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, introdotto in data 13 dicembre 2006, definito in data 26 febbraio 2013, con sentenza che ha dichiarato l’estinzione per mancata riassunzione nei termini di legge, dopo che era stata fissata in data 11 gennaio 2012 l’udienza per l’eventuale prosecuzione;
che la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del patema d’animo derivante dal ritardo nella definizione del giudizio presupposto, a fronte del palese difetto di interesse della parte, che non aveva provveduto alla riassunzione dopo l’interruzione per morte del procuratore;
che, per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso S.E. sulla base di un motivo;
che il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, della Convenzione EDU, 2 della L. n. 89 del 2001, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
che la ricorrente contesta che il presunto disinteresse alla prosecuzione del giudizio presupposto, manifestato con la mancata riassunzione dello stesso a seguito di interruzione, costituisca elemento idoneo ad escludere l’obiettiva violazione del termine di ragionevole durata, e richiama a sostegno la giurisprudenza di questa Corte, che riconosce il diritto all’indennizzo a tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace (Cass., Sez. U, sent. n. 585 del 2014);
che la doglianza è fondata;
che va esclusa la pertinenza del richiamo alla fattispecie della contumacia, che riguarda la posizione della parte che subisce l’altrui iniziativa giudiziaria, mentre nel caso in esame si discute del comportamento processuale della parte che ha azionato il giudizio contabile, senza coltivarlo con la riassunzione a seguito di interruzione;
che, a tale proposito, si deve richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, la dichiarazione di estinzione del giudizio contabile presupposto per mancata riassunzione in esito all’interruzione per decesso della parte o del difensore non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l’estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (ex plurimis, e da ultimo, Cass., sez. 6-2, sent. n. 18333 del 2016);
che, pertanto, risulta erronea la decisione della Corte d’appello di escludere l’esistenza del danno non patrimoniale, a fronte dell’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata (tre anni) del giudizio contabile – introdotto nel dicembre del 2006 – alla data dell’11 gennaio 2012, in cui è stata fissata l’udienza per l’eventuale prosecuzione a seguito dell’evento interruttivo;
che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017