Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1063 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 18/01/2011), n.1063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5595-2010 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCOLINI FRANCESCO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., UNIQUA PROTEZIONE SPA, P.M.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 2759/08 R.G. del TRIBUNALE di TREVISO,

SEZIONE DISTACCATA di CONEGLIANO, depositato il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto regolamento necessario di competenza.

R.G..

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

OSSERVA:

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. che di seguito si riporta si legge quanto segue:

“1. R.G., chiamato in causa nel giudizio di opposizione proposta da D.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di P.M., ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Giudice del Tribunale di Treviso sezione distaccata di Conegliano, sciogliendo la riserva di cui al verbale di prima udienza, fra l’altro rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal predetto, assegnando i termini di cui all’art. 184 cod. proc. civ..

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Occorre considerare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può disporre che tali questioni siano decise separatamente dal merito, ma tale modo di procedere postula che le parti siano invitate a precisare le conclusioni (artt. 187 e 189 cod. proc. civ.) e che la causa venga, dunque, rimessa in decisione (e, qualora si tratti di causa da decidersi dal tribunale in composizione monocratica, nei modi alternativamente prescritti dagli artt. 281-quinquies o 281-sexies cod. proc. civ.), cfr. Cass. 16754/2006; 24284/2007; 14183/2008. Ne consegue che l’ordinanza con cui – come nella specie – il giudice si sia limitato a delibare in ordine all’eccezione di incompetenza al fine di adottare provvedimenti necessari al prosieguo del procedimento, non integra una decisione risolutiva della questione di competenza che, come tale, sia impugnabile con il regolamento necessario di competenza”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla richiamata relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal ricorrente con la memoria illustrativa, dovendo qui sottolinearsi che: a) intanto la questione pregiudiziale può essere decisa separatamente dal merito con sentenza, in quanto il giudice abbia al riguardo invitato le parti a rassegnare le conclusioni; b) altrimenti, la pronuncia con cui il giudice abbia delibato in merito alla sussistenza o meno della competenza, è un provvedimento interlocutorio e non vincolante che – come tale – non pregiudica la decisione sulla questione che potrà essere successivamente esaminata e decisa unitamente al merito.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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