Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1063 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2018, (ud. 04/12/2017, dep.17/01/2018),  n. 1063

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.N. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Pozzuoli, C.M. e la s.p.a. Allianz chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in un sinistro stradale asseritamente riconducibile ad esclusiva responsabilità del C..

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2016, ha dichiarato improcedibile l’appello sul rilievo che l’appellante aveva iscritto a ruolo il procedimento con una copia dell’atto di citazione e che non vi era prova che il successivo deposito dell’originale fosse avvenuto nei termini di legge.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso M.N. con atto affidato ad un motivo.

Resiste l’Allianz s.p.a. con controricorso.

C.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis cod. proc. civ. ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli arti. 347, 348, 165 e 156 cod. proc. civ., rilevando che alla prima udienza del giudizio di appello fu chiesta l’autorizzazione al rinnovo della notifica per irreperibilità del destinatario e che alla successiva udienza fu esibito e depositato l’atto di appello ritualmente rinotificato.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 5 agosto 2016, n. 16598, hanno affermato che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 cod. proc. civ., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante; ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e semprechè dagli atti risulti il momento della notifica ai tini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello.

Tale pronuncia, quindi, ha stabilito che l’improcedibilità si viene a creare ugualmente nel momento in cui, in presenza di costituzione della parte appellata che contesti la regolarità della costituzione, l’appellante non sia in grado di regolarizzare la situazione entro l’udienza di cui all’art. 350, comma 2, codice di rito, cioè entro la prima udienza.

2.2. Dalla verifica degli atti processuali, doverosa in considerazione della doglianza del ricorrente, risulta che l’Allianz s.p.a. eccepì in sede di comparsa di costituzione davanti al Tribunale l’improcedibilità dell’appello in considerazione del mancato deposito dell’originale dell’atto di citazione notificato, per cui il vizio non poteva ritenersi sanato dall’acquiescenza della controparte, come indicato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

La ricostruzione della concreta vicenda processuale, tuttavia, dimostra la fondatezza delle ragioni del ricorrente.

Egli, infatti, riconosce di non aver depositato l’originale alla prima udienza, nella quale chiese rinvio per rinnovare la notifica al C., risultato irreperibile; facoltà che il Tribunale gli concesse, per l’udienza del 28 ottobre 2009. L’autorizzazione al rinnovo, però, da un lato dimostra per implicito che l’appellante abbia dato conto tempestivamente al giudice d’appello del tentativo di notifica non andato a buon fine, esibendo l’originale; dall’altro, tale autorizzazione rendeva necessario alla parte appellante di rimanere in possesso dell’originale dell’atto di citazione di secondo grado, proprio allo scopo di disporre il nuovo tentativo di notifica. Ciò comporta che, ai fini della regolarità del deposito dell’originale dell’atto di citazione in appello non si poteva più avere riguardo a quella che era stata la prima udienza, posto che la parte non avrebbe potuto in quella circostanza depositare l’originale; veniva ad acquisire importanza decisiva, invece, la seconda udienza, cioè quella del 28 ottobre 2009, nella quale il deposito avvenne.

Ne consegue che, iscritto a ruolo l’appello con una copia dell’atto di citazione, l’appellante perfezionò la propria costituzione con il successivo deposito dell’originale per quella che fu realmente la prima udienza; ragione per cui l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Napoli, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito dell’appello erroneamente ritenuto improcedibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA