Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10629 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10629 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DI MARZIO MAURO

SENTENZA

sul ricorso 9918-2010 proposto da:
EQUITALIA PRAGMA S.P.A. (c.f. 00274230945), in persona
del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,
presso l’avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI,
2016

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

FALLIMENTO STELLA ORIANA
persona

del

Curatore

(p.i.
rag.

01938160692),
NORMA

in

D’AMBROSIO,

Data pubblicazione: 23/05/2016

domieiliato in

ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PAONE,
giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente

depositato il 26/02/20101 ka

/12. 1i09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

PIERLUIGI

GIAMMARIA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARLO PAONE
che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LANCIANO,

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ l. — Con decreto del 20 novembre 2009 il Giudice
del tribunale di Lanciano delegato al Fallimento di
Stella Oriana ha dichiarato inammissibile, in quanto

passivo, la domanda di ammissione al passivo proposta
da Equitalia Pragma S.p.A.per l’importo di C 17.701,04.

§ 2. — Con decreto del 26 febbraio 2010 il Tribunale
di Lanciano ha respinto il ricorso in opposizione allo
stato passivo con cui Equitalia Pragma S.p.A.,
deducendo la non imputabilità del ritardo, aveva
impugnato il provvedimento di diniego di ammissione al
passivo.
A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto
che la non imputabilità deve discendere dalla ignoranza
scusabile del creditore circa l’esistenza della
procedura concorsuale in corso di svolgimento e non
anche da difficoltà connesse all’adozione dei
provvedimenti finalizzati alla formazione del titolo da
allegare all’istanza di insinuazione, nonché ad
eventuali subentri del soggetto richiedente ad altro
concessionario, tanto più che il subentro era nel caso

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depositata oltre i 12 mesi dall’esecutività dello stato

di specie risalente nel tempo di oltre due anni e che
il preteso creditore avrebbe potuto comunque avanzare
la domanda di insinuazione al passivo che, in quanto
incompleta, avrebbe potuto essere eventualmente ammessa

§ 3.

— Contro il menzionato decreto Equitalia Pragma

S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad
un solo motivo.
Il Fallimento Stella Oriana ha resistito con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 4.

— Il motivo posto a fondamento del ricorso per

cassazione è rubricato:
articolo 99 1.f.. Violazione
norme

di diritto

ex

«Nullità del

decreto ex

e/o falsa applicazione di

articolo 360, comma 1,

numero 3

c.p.c. Violazione dell’articolo 101, comma 4, 1.f.».

Vi si sostiene, in breve, che il Tribunale avrebbe
errato nel respingere l’opposizione, non avendo
considerato che la nozione di non imputabilità ha
carattere necessariamente elastico, tale da ricorrere
in ogni ipotesi di condotta esente da colpa o dolo, e

con riserva.

che, nel caso di specie, il ruolo posto a fondamento
della domanda di insinuazione al passivo era stato reso
esecutivo in data 19 agosto 2008, in un momento quindi
successivo alla data di chiusura dello stato passivo,

accertamento del credito da parte dell’amministrazione
finanziaria richiedeva specifici passaggi procedurali
e, per questo, tempi non ulteriormente comprimibili.

§ 6. — Il ricorso è inammissibile.
L’articolo 101 1. fall. ancora il decorso del termine
annuale per le domande tardive di credito al deposito
del decreto di esecutività dello stato passivo.
In generale, questa Corte ha già avuto modo di
osservare che, per far valere il credito tributario nei
confronti del fallimento, l’Amministrazione finanziaria
o l’esattore debbono presentare l’istanza di
insinuazione tardiva nel termine annuale menzionato,
senza che i diversi e più lunghi termini per la
formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle,
ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, possano di per sé costituire ragioni di non
imputabilità del ritardo, per i fini dell’applicazione

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dovendosi considerare, d’altronde, che la procedura di

dell’ultimo comma del citato articolo 101 l. fall., che
contempla l’ammissiblità delle domande tardive se
l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui
non imputabile.

di insinuazione tardiva rispetto alla data di
esecutività dello stato passivo, la non imputabilità
del ritardo va dunque valutata in relazione ai tempi
strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria
per predisporre i titoli occorrenti all’insinuazione al
passivo (Cass. 11 ottobre 2011, n. 20910; Cass. 8
settembre 2015, n. 17787).
stato in proposito precisato, nella meno recente
delle decisioni appena menzionate, che, una volta che
l’Amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza
della dichiarazione di fallimento, la stessa deve
immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per
la tempestiva insinuazione dei propri crediti al
passivo in termini inferiori a quelli massimi
attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali
incombenze (Cass. 11 ottobre 2011, n. 20910). Ed a tal
riguardo è stato posto l’accento sul rilievo che, ai
fini della presentazione della istanza di insinuazione

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In caso di presentazione ultra-annuale dell’istanza

al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, che
costituisce titolo valido attestante il credito, senza
che occorra attendere la formazione e la notifica della
cartella esattoriale (Cass. 31 maggio 2011, n. 12019).

dell’insinuazione tardiva da parte dell’Amministrazione
finanziaria postula l’identificazione tanto del momento
in cui lo stato passivo è divenuto esecutivo, quanto
del momento in cui essa ha avuto conoscenza della
dichiarazione di fallimento.
Nel caso in esame, viceversa, non emerge dal ricorso
per cassazione né la data in cui lo stato passivo è
divenuto esecutivo, né quella in cui l’Amministrazione
ha acquisito contezza della dichiarazione di
fallimento.
Va da sé che il ricorso difetta dei requisiti di
specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata la cui osservanza è richiesta dall’articolo
360 c.p.c. (Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

7. — Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

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In questo quadro, la verifica dell’ammissibilità

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al rimborso, in favore della resistente,
delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in
complessivi E 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi,

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 201
L’e ensore .

oltre accessori come per legge.

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