Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10629 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21502-2019 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLADIER

53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso il decreto n. RG 1853/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositato

l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Trani, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa, accertato il requisito sanitario utile, rispettivamente, per la pensione di inabilità e per i benefici connessi alla condizione di handicap grave, ha condannato l’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1250,00, oltre IVA, CPA, contributo integrativo e spese generali nella misura di legge;

per la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, G.V. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo;

l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, della L. n. 794 del 1942, art. 24, e del D.M. n. 585 del 1994, art. 4. Parte ricorrente assume l’erronea liquidazione dei compensi per non aver il Tribunale considerato che risultavano introdotti due giudizi, successivamente riuniti, e che, dunque, spettavano i compensi in relazione a ciascuno dei due procedimenti fino al provvedimento di riunione, indicandosi in Euro 1892,40, oltre spese forfettarie, il parametro minimo che l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto considerare (per due fasi di studio, due fasi introduttive e, a seguito di riunione, una fase istruttoria);

il motivo è fondato;

presupposto necessario affinchè possa liquidarsi un unico onorario -eventualmente aumentato – è che vi sia un unico processo o più processi che, benchè separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (v. Cass., sez. un., n. 31030 del 2019, in motiv., p. 4.2.);

la disciplina di riferimento si rinviene nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6) che, nella parte di interesse (comma 2), così dispone: “Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti”;

consegue, in relazione alla fattispecie concreta, che, come dedotto in ricorso, sia la fase di studio che quella introduttiva del giudizio andavano liquidate in relazione ad entrambi i procedimenti, potendo stabilirsi un solo onorario per la fase istruttoria, unica per entrambi i giudizi;

ciò posto, per la determinazione dei compensi professionali minimi in relazione al giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, soccorrono i precedenti di questa Corte, alle cui motivazioni integralmente si rinvia anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: per il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità, ex plurimis, Cass. n. 7266 del 2021, Cass. n. 2447 del 2020; Cass. n. 19482 del 2018; per il giudizio di accertamento relativo allo status di handicap, Cass. n. 2931 del 2020;

alla stregua delle pronunce indicate e dei principi in essi affermati, il compenso professionale per il giudizio in trattazione va fissato in Euro 1820,00 (così arrotondato per eccesso l’importo di Euro 1819,50, determinato come segue: per la fase di studio della controversia, Euro 742,50, risultante dalla somma di Euro 270,00 per il giudizio di ATP relativo al requisito sanitario della pensione di inabilità ed Euro 472,50 per quello relativo allo status di handicap; per la fase introduttiva del giudizio, in Euro 712,50, risultante dalla somma rispettivamente di Euro 337,50 per un giudizio ed Euro 712,50 per l’altro; per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 364,50, a seguito di riduzione delle prime due fasi del 50% e della terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4);

avuto riguardo all’importo dianzi indicato, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato decreto risulta, dunque, inferiore ai minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto va cassato per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando, per la fase di ATP, le spese in complessivi Euro 1820,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avv.to Massimo Navach che si è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio per ATP in Euro 1820,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Massimo Navach.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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