Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10629 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10629 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 07/05/2013

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro
tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che
lo rappresenta e difende per legge Ricorrenti
Contro
Intimata

De Francesco Maria

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
108,

2010

depositata il 19/5/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Svolgimento del processo
La controversia promossa da De Francesco Maria

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defmita

con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

sentenza della CTP di Pozzuoli n. 73/26/2008 che aveva accolto

contro la

il ricorso avverso l’avviso di

accertamento n. REL I AC00172707 per iva irpef e irap relative all’anno 2000
Il ricorso proposto si articola due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 28/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14699/11

Ordinanza pag. 1

Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero estraneo al giudizio di appello.
Nel merito l’Agenzia con primo motivo assume la violazione dell’art. 39 del dpr 602/73 laddove la
CTR ha ritenuto la non ricorrenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti

sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del
08/03/2007 ) Va altresì rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa- quale quella prospettata dalla ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del
05/05/2006.
Con secondo motivo l’Agenzia ricorrente assume il difetto di motivazione della decisione laddove la
CTR non ha tenuto in considerazione le ragioni di fatto e di diritto a base dell’accertamento.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Affinché possa utilmente dedursi in sede di
legittimità un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., è necessario, da un lato, che
l’argomentazione sia stata sollevata davanti al giudice di merito e, dall’altro, che tale argomentazioni
sia riportata puntualmente, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali è
stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività,
e, in secondo luogo, la decisività.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 28/2/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA