Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10628 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20905-2019 proposto da:

P.P., in qualità di genitore della minore

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6,

presso lo studio dell’avvocato TEODORO KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO

FERRARI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1008/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Bologna, sia pure con diversa motivazione, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente volta ad ottenere, nella qualità indicata in epigrafe, la riliquidazione dell’indennità di frequenza (riconosciuta, in favore della figlia minore, dall’1 gennaio 2012) con diversa decorrenza (dall’anno scolastico 2007/2008, epoca di frequentazione della scuola materna);

a fondamento della decisione, la Corte di merito ha osservato che la domanda amministrativa, avente natura costitutiva e non meramente accertativa del diritto, era stata presentata il (OMISSIS) e che, dunque, era legittimo, da parte dell’INPS, il riconoscimento della prestazione da gennaio 2012;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione P.P., sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 289 del 1990, artt. 1 e 2, e della L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 2, alla luce dei principi interpretativi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale;

le censure investono la pronuncia della Corte di appello di Bologna nella parte in cui assume il valore costitutivo della domanda amministrativa;

la ricorrente deduce che il diritto alla prestazione previdenziale sorge nel momento in cui si perfezionano gli elementi costitutivi sostanziali (dunque, nello specifico, l’invalidità del minore e la frequentazione del corso scolastico o del centro terapeutico e/o riabilitativo) con conseguente natura (solo) accertativa della domanda;

il motivo è infondato;

l’indennità di frequenza spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 1), i quali frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale (citato art. 1, comma 3), purchè la frequenza sia continua o “anche periodica” (citato art. 1, comma 4) e sussistano certi requisiti di reddito (citato art. 1, comma 5);

in particolare, la citata L. n. 289, art. 2, disciplina le modalità di “concessione” della prestazione;

la “concessione” dell’indennità, con domanda (amministrativa) debitamente documentata presentata dal legale rappresentante del minore (art. 2, comma 1), è “limitata alla reale durata del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio di frequenza del corso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”(art. 2, comma 3);

il beneficio postula, dunque, la presentazione di una domanda amministrativa e, pur in assenza di una espressa previsione, non può che decorrere successivamente alla stessa;

per risalente insegnamento di questa Corte, infatti, il diritto soggettivo alle prestazioni di assistenza sociale, destinate a sopperire a stati di bisogno della persona, in linea generale e salve le eccezioni di legge, non sorge (recte: non decorre) prima che, di propria iniziativa, il soggetto interessato non si induca a farne richiesta (vedi anche la L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, per la pensione di inabilità e l’assegno mensile di assistenza, o la L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 3, u.c., per l’indennità d’accompagnamento), allo stesso modo che l’art. 445 c.c. connette la nascita del diritto agli alimenti alla proposizione della domanda giudiziale o alla costituzione in mora dell’obbligato (v., in motivazione, Cass. n. 7847 del 2006, proprio con riferimento all’indennità di frequenza);

si tratta, a ben vedere, di una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali, all’interno del quale costituisce una sorta di principio di settore (v., in motivazione, Cass. sez. un. 25204 del 2015);

per coerenza di sistema, anche l’indennità di frequenza va dunque erogata per il periodo successivo alla presentazione della istanza da parte del legale rappresentante del minore, a prescindere dal momento di maturazione del diritto al beneficio, che coincide con quello in cui si perfezionano tutti i requisiti costitutivi;

da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso;

nulla deve provvedersi in merito alle spese del presente giudizio, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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