Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10628 del 07/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10628 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
PVM Service s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore,
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
49/2010/15 depositata il 30/3/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
44,.
Svolgimento del processo
La controversia promossa da PVM Service s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Verona n. 197/5/2007 che aveva accolto
il ricorso
avverso l’avviso di accertamento n. 843030200332″005 per iva irpef irap 1999, n.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13863/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 07/05/2013
843030200406/2004 per iva irpef irap 1998, 84370200033/2006 per iva irpef e irap 1999 e
843070200369/2005 per iva irpfe e irap 1998. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.I1 relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
28/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo
Motivi della decisione
Con unico motiva la ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 c.c.: la CTR avrebbe dato
per scontata una circostanza non provata.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007 ) Va altresì rilevato che, in tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma
di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa- quale quella prospettata dalla ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n.
10313 del 05/05/2006).
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 28/2/2013
dott.
alla relazione.