Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10628 del 03/05/2010
Cassazione civile sez. II, 03/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato LAZZARA GIOVANNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MELISSARI PASQUALE;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO TRASPORTI, CAPITANERIA PORTO VIBO VALENTIA MARINA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 3210/2006 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
depositata il 23/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2010 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, e’ concorde alle richieste come da P.Q.M., ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., depositato in cancelleria dal relatore in
data 18/12/2009″.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore: B.S. ha impugnato, nei confronti del Ministero dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia l’ordinanza del 20.10.06, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiaralo inammissibile la sua opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 alla ordinanza – ingiunzione n. 144/06, emessa dal Capo di Compatimento di Vibo Valentia.
Rilevato che, per effetto dell’intervenuta abrogazione (D.Lgs. n. 400 del 2006, art. 26) del disposto di cui dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., le pronunce, come nella specie, successive al 2.3.05, emesse nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, sono diventate appellabili; il presente ricorso risulta affetto da inammissibilita’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1.
18.12.09.
Il relatore Umberto Atripaldi.
Rilevato che con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3, la difesa di B.S. ha testualmente dedotto:
Anche a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006 che ha introdotto l’appellabilita’ delle sentenze che decidono sulle opposizioni a qualunque provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa dinnanzi al Tribunale ovvero alla Corte di Appello (contro le sentenza di primo grado del GdP ovvero del Tribunale, in relazione alla competenza per materia stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis) in luogo della precedente ricorribilita’ in Cassazione essendo stato abrogato l’ultimo comma della L. n. 689 del 1981, art. 23 avverso l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione perche’ fuori termini, e’ ancora esperibile il ricorso diretto per Cassazione e non l’appello ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1.
La differenza e’ stata, peraltro, recepita dalla stessa Corte di Cassazione che con la sentenza n. 28147 del 25 novembre 2008 ha, per l’appunto, affermato che l’ordinanza che dichiara inammissibile l’opposizione perche’ proposta fuori termini e’ ancora ricorribile per cassazione in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, sebbene abbia generalizzato lo strumento impugnatorio dell’appello, non ha modificato la L. cit., art. 23, comma 1.
Il collegio condivide tali deduzioni, per cui il ricorso va rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
LA CORTE Rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010