Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10628 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.02/05/2017),  n. 10628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9472-2015 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROSSANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 817/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/10/2014 r.g.n. 657/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato CLAUDIO ROSSANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Cuneo aveva condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento in favore di A.A., dirigente di seconda fascia, delle differenze retributive relative alla retribuzione di risultato dovuta negli anni dal 2006 al 2009. Il ricorrente aveva lamentato che detto trattamento era stato corrisposto in misura inferiore rispetto al dovuto perchè l’Agenzia aveva attinto dal Fondo previsto dagli artt. 21-24 del CCNL Area Dirigenza 1^ 2006-2009 per attribuire la retribuzione di risultato anche al personale non dirigente incaricato di funzioni dirigenziali.

2. La Corte di Appello di Torino, adita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dall’ A..

3. La Corte territoriale ha richiamato il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 12, commi 3 e 4 convertito in L. con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 ed il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44 ed il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate approvato il 30.11.2000 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.2.2001) per rilevare che alle Agenzie Fiscali era stato consentito di attribuire provvisoriamente incarichi dirigenziali anche ai dipendenti non rivestenti la qualifica dirigenziale. Ha ritenuto che a questi ultimi spettasse in virtù del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 62 e dell’art. 26 richiamato Regolamento lo stesso trattamento economico, dunque anche la retribuzione di risultato, previsto per i dirigenti di seconda fascia previsto dal CCNL Agenzie Fiscali.

4. La Corte territoriale, rilevato, poi, che le risorse del Fondo previsto dal CCNL Fondo per l’erogazione di detto trattamento economico erano state complessivamente rapportate al numero delle posizioni dirigenziali da remunerare e che gli Accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva decentrati avevano previsto l’applicazione della disciplina contrattuale Area Dirigenti in tema di retribuzione anche al personale al quale erano stati attribuiti incarichi dirigenziali in via di “reggenza, ha ritenuto che l’Agenzia era legittimata ad attingere a tale Fondo anche per il pagamento della retribuzione di risultato in favore di detto personale.

5. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 52, D.P.R. n. 266 del 187, art. 20, del D.L. n. 79 del 1997, art. 12, commi 3 e 4, art. 26 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’illegittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost., del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 conv in L. n. 44 del 2012, del D.L. n. 150 del 2013, art. 1, comma 14 convertito in L. n. 15 del 2014 e del D.L. n. 192 del 2014, art. 1, comma 8. Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 e assume che, comunque, pur prescindendosi da detta pronuncia, devono ritenersi illegittime le procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e art. 52, comma 5 e del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, art. 24, comma 1 e art. 8 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 59, artt. 21 e 24 del CCNL AREA 1^ 2006/2009.

8. Asserisce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che solo il CCNL richiamato in rubrica, e non anche il Regolamento dell’Amministrazione può disporre in materia di trattamento economico; che sarebbe fuorviante il richiamo del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 59 perchè esso non attribuisce alle Agenzia il potere di regolamentare in via autonoma ed unilaterale l’utilizzazione delle risorse al di fuori o oltre i limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Sostiene, inoltre, che l’indennità di risultato è prevista dagli artt. 21 e 24 del CCNL 2006/2009, contratto non applicabile ai dipendenti non rivestenti la qualifica dirigenziale; che questi ultimi avrebbero dovuto essere remunerati con risorse del bilancio dell’Agenzia e non con le risorse disponibili all’interno del Fondo istituto dal CCNL dell’Area Dirigenti. Deduce che non tutte le funzioni svolte dai dirigenti potevano essere svolte dai funzionari incaricati di svolgere funzioni dirigenziali.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale affermato che le voci che alimentano il Fondo sarebbero state rapportate nel loro ammontare complessivo al numero delle posizioni dirigenziali da remunerare, tali intese dalla Corte territoriale quelle dei dirigenti e quelle affidate ai “reggenti”. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che gli Accordi stipulati in sede decentrata non riguardavano la provvista del Fondo ma la sua ripartizione e la distribuzione tra dirigenti e reggenti e che mai prima il Fondo era stato utilizzato per corrispondere la retribuzione ai reggenti. Sostiene, inoltre, che il D.L. n. 79 del 1997, art. 12, comma 4 aveva previsto per la remunerazione dei dipendenti non rivestenti qualifica dirigenziali attributari di incarichi dirigenziali una specifica copertura finanziaria non gravante sul Fondo.

10. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla resistente perchè l’esposizione delle ragioni che sorreggono ciascun motivo è formulata in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., n. 4, nella lettura datane da questa Corte (ex plurímis Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).

Esame dei motivi.

11. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente sono infondati.

12. Con riguardo al primo motivo, va osservato che la circostanza che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015 abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, art. 1, comma 1, e, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27 l’illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, art. 1, comma 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, art. 1, comma 1, e del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, art. 1, comma 8, che consentivano alle Agenzie Fiscali di attribuire e di prorogare incarichi dirigenziali ai funzionari, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, non esclude che ai dipendenti, che, comunque abbiano svolto mansioni dirigenziali, spetti la retribuzione di risultato (Cass.9646/2012, 14775/2008, 10027/2007, 8529/2006).

13. Nell’incontestato svolgimento da parte dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, ai quali la retribuzione di risultato è stata corrisposta con utilizzazione del Fondo previsto dal CCNL Area I Dirigenti, in assenza della apertura del procedimento di copertura del posto vacante e per tempi ben più lunghi dí quelli ordinariamente previsti per tale copertura, trova applicazione il principio secondo cui le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52).

14. In continuità con l’indirizzo giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte, deve ritenersi che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano glì effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni (cfr. Cass. SSUU 3814/2011 e 4963/2011; Cass. 256363/2016, 18680/2015, 16889/2015, 7823/2013, 2534/2009; 22932/2008).

15. Va, del pari, ribadito il principio secondo il quale l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l’assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico e che nelle differenze retributive vanno ricompresi anche gli elementi accessori e, dunque sia la retribuzione di posizione che quella di risultato (Cass. SSUU 3814/2011; Cass. 256363/2016, 3311/2015, 29671/2008).

16. Sono inammissibili le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla limitatezza dei poteri conferiti ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, perchè non è stato allegato se ed in quale atto processuale la questione, comportannte accertamenti in fatto, non trattata dalla sentenza, sia stata sottoposta all’esame della Corte territoriale (Cass. 206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009).

17. Quanto al secondo motivo, deve escludersi che l’Amministrazione abbia disciplinato unilateralmente e in assenza di disciplina collettiva il trattamento economico dei funzionari destinati in via di reggenza a ricoprire posizioni dirigenziali. La Corte territoriale ha, infatti, accertato (cfr. supra punto 4 e infra punto 20 di questa sentenza) che l’applicazione della contrattazione collettiva dell’Area Dirigenti al personale non dirigenziale al quale erano stati conferiti incarichi dirigenziali, era stata prevista dagli Accordi intervenuti annualmente, in sede decentrata, con le organizzazioni Sindacali dell’Area dei Dirigenti, e che detti Accordi avevano anche definito i criteri di ripartizione e di erogazione della retribuzione di risultato, sia per personale non dirigente sia per il personale rivestente la qualifica di dirigente di seconda fascia.

18. Quanto alla dedotta violazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 precisato che la norma è stata espunta dall’ordinamento per effetto sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, va osservato che, diversamente da quanto opina il ricorrente, detta disposizione aveva posto a carico del bilancio dell’Agenzia le risorse destinate al finanziamento del potenziamento dell’amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell’evasione fiscale e non solo quelle destinate alla remunerazione degli incarichi dirigenziali attribuiti al personale privo di tale qualifica. Analogamente, lo stanziamento previsto del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 12, comma 4 convertito in L. con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, era stato destinato al finanziamento del potenziamento dell’amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell’evasione fiscale e non al solo pagamento dei compensi spettanti al personale privo di tale qualifica.

19. Va, infine, rilevato che il richiamato CCNL disciplina, e non potrebbe essere diversamente, la retribuzione e i suoi elementi accessori in relazione alle qualifiche formali di appartenenza del personale, ma non esclude che lo stesso trattamento debba essere attribuito al personale che non rivesta la qualifica dirigenziale che abbia, tuttavia, svolto le relative funzioni dirigenziali. L’art. 58 del CCNL del 21.4.2006 AREA 1^ Dirigenza, richiamato dall’art. 22 del CCNL medesima Area del 12.2.2010, si limita, infatti, ad individuare le risorse da destinare all’alimentazione del Fondo ma esclude dalla ripartizione del Fondo i dipendenti che non abbiano la qualifica formale di dirigenti ma siano, tuttavia, attributari di incarichi dirigenziali in via provvisoria.

20. Il terzo motivo, che addebita alla sentenza impugnata vizi motivazionali è inammissibile in quanto nel ricorso non è riportato il contenuto degli accordi sinadacali intervenuti ìn sede di contrattazione collettiva e che sarebbero stati malamente letti ed interpretati dalla Corte territoriale (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

21. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

22. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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