Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10627 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1795-2010 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato LO CONTE ANTONELLA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35,

presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO IL CERCHIO, ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO

STUDI E SERVIZI IL CERCHIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4570/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2009 R.G.N. 4572/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PORPORSA ANTONELLA per delega LO CONTE ANTONELLA;

udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

1. Con sentenza del 15 ottobre 2003 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda di L.L., condannava in solido l’Associazione Culturale (Centro Studi e Servizi il Cerchio e V.R. al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 87.902.60 a titolo di differenze retributive e t.f.r.

relativi a prestazioni di lavoro subordinato espletate presso il giornale locale “(OMISSIS)” dal 1 novembre 1991 al 30 novembre 1993, con mansioni di redattore ordinario sino al 30 aprile 1993 e di redattore capo nel periodo successivo.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza del 12 gennaio 2009 respingeva il gravame proposto dal solo V.. In particolare, i giudici d’appello, disattese le censure relative alla asserita invalidità del giudizio di primo grado per violazione del contraddittorio, nonchè quelle riguardanti la eccepita prescrizione dei crediti, ritenevano pienamente provata la sussistenza del rapporto di lavoro e consideravano corretta la determinazione del credito complessivo, secondo gli importi riconosciuti dal Tribunale.

3. Di questa sentenza il V. domanda la cassazione deducendo quindici motivi, illustrati con memoria. La lavoratrice resiste con controricorso, mentre non si sono costituite nè l’associazione culturale sopra indicata nè l’Associazione Culturale di Volontariato il Cerchio, entrambe evocate nelle fasi di merito. Motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Con i primi sette motivi il ricorrente deduce violazione;

dell’art. 360 c.p.c., n. 1, nonchè vizio di motivazione, in relazione alla dedotta nullità del giudizio di primo grado, lamentando che i giudici d’appello non abbiano rilevato l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo (in quanto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mentre il ricorrente era “persona senza fissa dimora”), la improcedibilità del ricorso per mancata notificazione del decreto di fissazione nei termini di legge, la irritualità della notifica dell’atto introduttivo alla litisconsorte associazione culturale; e abbiano omesso di pronunciare, o comunque di motivare, sulle censure sollevate dal ricorrente in relazione alla validità del contraddittorio, ad altre questioni di merito e alla inammissibilità della domanda di condanna del V. in solido con l’associazione. Con l’ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla natura dell’attività dedotta, quale risultante da accertamenti espletati in altro giudizio, allo svolgimento di altre attività lavorative da parte della L., nonchè alla ritenuta interruzione della prescrizione (con violazione, al riguardo, degli artt. 2913 e 1219 c.c.). Con i restanti motivi si denuncia violazione di legge; e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità o attendibilità dei testimoni, pur in presenza di giudizi pendenti fra questi e le parti convenute, nonchè in ordine alla natura subordinata del rapporto e all’applicazione del contratto collettivo dei giornalisti.

2. L’esame dei primi sette motivi, relativi alla validità del giudizio di primo grado o a vizi di procedimento della sentenza impugnata, ne rivela la infondatezza e la inammissibilità per alcuni profili.

2.1. Il difetto, o la inidoneità, dell’istanza per il tentativo di conciliazione non è denunciabile, o rilevabile, per la prima volta in questa sede, e peraltro risulta del tutto irrilevante alla stregua delle contrastanti posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio.

2.2. La sentenza impugnata ha puntualmente accertato che il V. non era legittimato a far valere il vizio, da lui dedotto, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte, peraltro validamente evocata in giudizio mediante notificazione ai sensi dell’art. 110 c.p.c..

2.3. Lo stesso ricorrente era stato, a sua volta, validamente evocato nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale, mediante notificazione del ricorso introduttivo a mezzo posta, perfezionatasi con consegna dell’avviso di ricevimento a sue mani, nonchè mediante notificazione dell’istanza di anticipazione dell’udienza di discussione e di successivi provvedimenti emessi dal giudice di primo grado.

2.4. La notifica del decreto di fissazione dell’udienza effettuata oltre il termine assegnato non produce decadenza, attesa la natura ordinatoria del termine (cfr., ex multis, Cass. n. 26039 del 2005).

2.5. La censura di violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. è inammissibile, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., per assoluta genericità del quesito di diritto.

2.6. La censura di vizio di motivazione è infondata alla stregua dei puntuali accertamenti della Corte di merito, sopra richiamati.

2.7. La censura relativa alla modifica della originaria domanda è inammissibile poichè lo stesso ricorrente riferisce della avvenuta definitiva “prospettazione” della pretesa, nel senso della deduzione della responsabilità solidale, nelle note conclusionali della parte attrice.

3. Parimenti infondate, o inammissibili, sono le censure contenute nei restanti motivi.

3.1. La deduzione di accertamenti – contenuti in una sentenza relativa a controversia analoga promossa da altra dipendente – circa la natura dell’attività del giornale “(OMISSIS)” è del tutto generica in relazione sia alla connotazione di tali accertamenti sia alla incidenza dei medesimi nella presente controversia.

3.2. Ugualmente generiche, ai sensi del richiamato art. 366-bis c.p.c., sono le indicazioni relativo all’espletamento di altre attività da parte della L..

3.3. Le censure relative alla interruzione della prescrizione sono inammissibili poichè la Corte territoriale ha rilevato la tardività dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 415 c.p.c., mentre quelle riguardanti l’attendibilità dei testi e l’accertamento della natura subordinata del rapporto attengono alla valutazione della prova, operata dai giudici di merito con puntualità e completezza anche in relazione alla pendenza di giudizi, instaurati dai dipendenti escussi come testimoni.

3.4. L’importo dei crediti è stato correttamente fissato in base alle previsioni del contratto collettivo per i giornalisti, utilizzabile come parametro per la determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost..

4. In conclusione, il ricorso è respinto. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore della resistente, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della resistente, liquidate in Euro 23,00 per esborsi e in Euro duemila per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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