Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10627 del 07/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10627 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
come da procura in atti Ricorrente
Contro
Momo Line s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via di Vigna Stelluti 153, presso lo studio dell’avv. Marcello Dardes, dal quale è rapp.to e
Controricorrente

difeso, giusta procura in atti

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
244/18/10

depositata il 17/11/2010

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Dardes per delega per il contro ricorrente;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 52/2011

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/05/2013

La controversia promossa da Momo Line s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto
dalla società contro la sentenza della CTP di Napoli n. 129/8/2009 che aveva respinto il
ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 200800040243322 per iva e irap 2004.
La CTR, in relazione al mancato versamento nei termini, da parte del contribuente, della

l’applicazione della sanzione del 30% solo sull’importo della imposta pagata in ritardo 9.000,00- e non su quella pagata tempestivamente.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente

il

relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso .
Il presidente ha fissato l’udienza del 28/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del dpr 600/73
dell’art. 2 del d.lgs. 462/97, dell’art. 6 del d.lgs.472/97 e 10 dello Statuto del contribuente in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto equa l’applicazione della sanzione solo sull’importo residuo e non sull’imposta totale.
La censura è fondata. La riduzione dell’ammontare delle sanzioni è conseguente al tempestivo ed integrale pagamento, da parte del contribuente, della somme dovute per imposta e
sanzioni. Il mancato pagamento della somma dovuta, quand’anche dovuto ad errore nella
compilazione del modello F24 e nel versamento di una somma minore rispetto a quella dovuta, comporta la perdita dei benefici riconnessi al tempestivo ed integrale pagamento; di
talchè l’ammontare della sanzione nella misura del 30% va calcolato sull’intero importo
indicato nell’avviso di irregolarità, detratto quanto nelle more corrisposto dal contribuente.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso
.
proposto dalla Momo Line s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 071 2008000402 43322
per iva e irap 2004.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 539/2011

Ordinanza pag. 2

somma oggetto di recupero IVA ( E 101.618,00 anziché € 110.618,00) riteneva equa

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla Momo Line s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 071
200800040243322 per iva e irap 2004, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il Prsidnte
dott.

ano ‘cala

Così deciso in Roma, 28/2/2013

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