Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10627 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. II, 03/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. DITTA P.IVA (OMISSIS), in persona dell’omonimo

titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI GIACOMO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANCILLOTTI ENRICO;

– ricorrente –

e contro

ROTUNDO COSTRUZIONI SRL P.IVA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento, cron. 144, del TRIBUNALE di FIRENZE sezione

distaccata di EMPOLI, emessa il 224/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, visto l’art. 375 c.p.c. chiede che

l’Ecc.ma Corte di Cassazione, sezione seconda, voglia con propria

ordinanza in camera di consiglio, accogliere il proposto regolamento

di competenza e per l’effetto dichiarare la competenza del Tribunale

di Firenze – Empoli con le conseguente statuizioni anche in ordine

alla prosecuzione della causa.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Premesso che sono state depositate le seguenti conclusioni da parte della Procura Generale:

Vista la ordinanza in data 24.1.2007 con la quale il Giudice del Tribunale di Firenze – Sezione Distaccata di Empoli, pronunciando nella causa civile promossa da Rotundo Costruzioni Srl in opposizione a Decreto Ingiuntivo richiesto ed ottenuto da C.A., ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio, affermando quella del Tribunale di Catanzaro;

rilevato come nella parte motiva della detta ordinanza il Giudice abbia ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente e non in modo carente sollevata dalla parte attrice e cio’ alla stregua della considerazione che nel contratto intercorso fra le parti avevano convenuto che “per qualsiasi controversia fra di loro insorgente, sara’ competente il Foro di Catanzaro”;

Visto il ricorso per regolamento necessario di competenza tempestivamente presentato da C.A.;

Rilevato come il sostanzialmente unico quesito di diritto recato dal proposto regolamento sia da considerarsi la idoneita’ o meno della clausola di pattizia determinazione di un determinato foro per ogni controversia eventualmente scaturente dall’applicazione del contratto ad escludere ogni altro possibile foro;

Considerato che “la designazione convenzionale di un foro territoriale anche se coincidente con uno dei fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusivita’, in difetto di una pattuizione espressa in tal senso, la quale sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non puo’ essere desunta in via di argomentazione logica da argomenti presuntivi, ma deve discendere da una inequivoca manifestazione di volonta’ concorde di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge. Tale significato non hanno le clausole che designano un determinato foro come competente per ogni controversia per qualunque contestazione (cfr. Cass. 98/1616; 95/12971; 94/10016; 05/10376; 07/17449; 09/13033);

Rilevato come nel caso di specie le parti non avessero espressamente indicato il foro di Catanzaro in via esclusiva, come invece espressamente previsto dall’art. 29 c.p.c., comma 2.

P.T.M. Visto l’art. 375 c.p.c..

Chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione, Sezione Seconda, voglia con propria ordinanza in Camera di consiglio, accogliere il proposto regolamento di competenza e per l’effetto dichiarare la competenza del Tribunale di Firenze – Empoli con le conseguenti statuizioni anche in ordine alla prosecuzione della causa.

Roma, 27 novembre 2009.

Sostituto Procuratore Generale DESTRO Carlo.

Il collegio ritiene di condividere tali conclusioni, per cui va accolto il ricorso per regolamento di competenza, e per l’effetto va cassato il provvedimento impugnato, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Firenze, che provvedera’ anche in ordine alle spese della presente fase di giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa il provvedimento impugnato, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Firenze, che provvedera’ anche in ordine alle spese della fase di giudizio davanti alla Suprema Corte.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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