Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10626 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20453-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE,

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 130/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Velletri, pronunciando con sentenza in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., ha dichiarato il diritto di parte ricorrente all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario (rectius: ha accertato il requisito sanitario utile ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario) ai sensi del D.M. 1 febbraio 1991, art. 6, lett. d), con le decorrenze specificate in parte dispositiva;

a fondamento del decisum, il Tribunale ha posto le risultanze dell’indagine peritale, di cui ha motivatamente condiviso le conclusioni;

avverso tale decisione, M.M. ha proposto ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo;

è rimasto intimato l’INPS;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., e dell’art. 445 bis c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto conto dei certificati depositati in via telematica, attestanti l’aggravamento delle accertate patologie;

il motivo è inammissibile;

la sentenza impugnata non fa alcun accenno ai certificati depositati in via telematica e, tanto meno, affronta profili in qualche modo connessi alla disposizione che si assume violata (citato art. 149);

le censure difettano di specificità e si pongono, perciò, in violazione degli oneri di deduzione e specificazione imposti dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., n. 4;

parte ricorrente, infatti, pur imputando alla sentenza l’omessa valutazione di documenti che assume rilevanti, da un lato, non deposita la copia analogica della nota di deposito del (OMISSIS), dall’altro, non riproduce, nelle parti salienti a reggere le critiche, i certificati comprovanti il dedotto aggravamento;

a ciò va aggiunta la considerazione che il motivo neppure chiarisce la “decisività” dei documenti ovvero non precisa in che termini gli stessi, qualora valutati, avrebbero potuto determinare un esito diverso della lite, maggiormente favorevole per la parte istante;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;

non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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