Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10625 del 23/05/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10625 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25877-2015 proposto da:
STACCO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
MANZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MIRCO PIERSANTI;
– ricorrente contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE ANCONA ,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11 PAL H-3,
presso Io studio dell’avvocato LUISA FONTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO PETRINA;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 23/05/2016

COMMISSIONE

AMMINISTRATIVA

REGIONALE

DISCIPLINA COREDI;
– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati Manzia e Petrina;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso
//////////////

/////////////

Con l’ordinanza 24 luglio 2015, la Corte d’Appello di Ancona ha
rigettato il reclamo proposto dal Notaio Roberto Stacco, ai sensi
dell’art. 158, Legge Notarile, e dell’art. 26 del d. lgs. n. 150 del
2011, avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina per i Notai di Marche ed
Umbria (CO.RE .DI) del 14 gennaio 2014, di applicazione al
predetto Notaio, della sanzione pecuniaria di

e

12.000,00, perché

ritenuto responsabile dell’infrazione di cui all’art. 8 del d.lgs. 20
giugno 2005, n.122, ed all’art. 14 dei vigenti “Principi di
deontologia Professionale dei Notai”, per aver rogato quindici atti di
assegnazione di immobili della Cooperativa edilizia Coopcasa

Marche di Ancona ai soci, annotati al numero 47675 della raccolta e
seguenti, recanti l’impegno della Cooperativa assegnante, per la
presenza di un mutuo frazionato ma non estinto, a cancellare
l’ipoteca gravante sugli immobili assegnati “stante che il debito
relativo alla suddetta ipoteca non compete all’assegnatario, avendo

Ric. 2015 n. 25877 sez. 52 – ud. 03-05-2016
-2-

depositata il 24/07/2015;

lo stesso interamente pagato il corrispettivo dovuto per la presente
assegnazione”.
La CO.RE.DI. aveva invece escluso la responsabilità del Notaio
Stacco quanto ad una diversa contestazione, relativa all’atto di

all’ipoteca iscritta contra la società venditrice costruttrice, essendovi
riportato che la stessa formalità era relativa ad un debito estinto.
La Corte di Ancona ha affermato che la norma di cui all’art. 8, d.lgs.
n. 122/2005, facendo divieto al notaio di procedere alla stipula
dell’atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla
stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in
quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o
frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante
sull’immobile, non contiene alcun limite applicativo riferibile ai soli
immobili da costruire, e perciò ben poteva invocarsi con riguardo
agli atti di assegnazione della Cooperativa Coopcasa, inerenti
immobili ultimati e per i quali era già stato conseguito il certificato
di abitabilità. Di tale interpretazione della citata norma la Corte di
merito negava pure ogni incostituzionalità per eccesso di delega. Il
giudice del reclamo, sotto il profilo temporale, affermava altresì che
l’art. 8 del d.lgs. n. 122/2005 dovesse trovare applicazione per tutti
gli atti stipulati a far tempo dalla sua entrata in vigore (21 luglio
2005). La Corte di Ancona sosteneva, inoltre, che l’infrazione del
precetto in esame ricorresse anche nell’ipotesi in cui si fosse già
provveduto al frazionamento del mutuo e dell’ipoteca, essendosi
proceduto alla stipula degli atti di assegnazione quando comunque
mancava ancora un titolo per la cancellazione o il frazionamento
dell’ipoteca.
Ric. 2015 n. 25877 sez. 52 – ud. 03-05-2016
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compravendita annotato al numero 47658 della raccolta, in relazione

Avverso l’ordinanza 24 luglio 2015 della Corte d’Appello di
Ancona, il Notaio Roberto Stacco ha proposto ricorso articolato in
tre motivi: il primo motivo per violazione e falsa applicazione
dell’art. 8 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell’art. 12 delle
disposizioni preliminari al Codice Civile, ovvero in subordine per

secondo motivo sempre ex art. 360, n. 3, c.p.c., affermandosi
l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 8 del d.lgs. 20 giugno
2005, n. 122 e la violazione dell’art. 11 delle disposizioni
preliminari al Codice Civile; il terzo motivo ancora per violazione e
falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122,
nonché dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.
Resiste con controricorso il Consiglio Notarile Distrettuale di
Ancona.
Il ricorso risulta notificato, invero, soltanto al medesimo Consiglio
Notarile Distrettuale di Ancona ed alla Commissione Regionale di
Disciplina (la quale ultima non è, peraltro, parte del giudizio).
Il ricorso per cassazione, proposto contro provvedimento in materia
di sanzioni disciplinari a carico di notaio, va, invece, sempre
notificato, al pubblico ministero presso il giudice a quo, ovvero al
Procuratore Generale presso la Corte d’appello, in quanto esso
assume la veste di contraddittore nel relativo procedimento (art. 26,
comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150; art. 158, legge 16
febbraio 1913, n.89) (cfr. Cass. 25 maggio 2011, n. 11502).
Ne consegue che il ricorso andava notificato al RG. presso la Corte
di appello di Ancona. Essendo stato lo stesso ricorso comunque
notificato al Consiglio Notarile di Ancona, che è altra parte
necessaria del procedimento, a norma dell’art. 331 c.p.c. va ordinata
Ric, 2015 n. 25877 sez. 52 – ud. 03-05-2016
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l’illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost. della prima norma; il

l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la
Corte di Appello di Ancona.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del
del P.G. presso la Corte di Appello di Ancona, mediante notifica del

presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2016.

ricorso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della

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