Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10624 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. I, 04/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33386/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Michele Capano, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2313/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 21 maggio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.A. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Napoli. La nominata Corte ha negato che il ricorrente potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Sostiene il ricorrente che nella vicenda da lui narrata dovevano essere ravvisati elementi tali da integrare i danni gravi di cui all’art. 14 cit., lett. c). Assume che la valutazione svolta al riguardo dalla Corte di appello sarebbe “veramente superficiale ed astratta, mal conciliandosi con la situazione concreta di indigenza e pericolosità che interessa in primis tutta l’Asia meridionale ed in particolar modo il Bangladesh”.

Il motivo è inammissibile.

In disparte il rilievo per cui l’indigenza nulla ha a che vedere con la fattispecie della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è da osservare come il giudice del merito abbia rilevato che il Bangladesh non è “interessato da alcuna vicenda politica o sociale di rilievo che possa mettere in pericolo i suoi abitanti” e come, in particolare, il Ministero degli affari esteri, pur dando atto di scontri tra fazioni politiche, e sconsigliando viaggi nelle zone di frontiera, non evidenzi alcun conflitto armato, “definendo la situazione dell’ordine pubblico nel paese relativamente stabile”.

Il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). Il ricorrente non ha però formulato doglianze in tal senso.

2. – Col secondo mezzo sono dedotte violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Osserva l’istante che la domanda di protezione umanitaria doveva trovare accoglimento avendo riguardo ai propri diritti alla salute e all’alimentazione, non direttamente tutelati attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Viene sottolineato, in proposito, che il ricorrente proviene da una zona del Bangladesh che, per la sua particolare conformazione geografica e per il conseguente assetto climatico, espone non solo al rischio di calamità naturali, ma determina, inoltre, l’impossibilità, da parte dei residenti, di provvedere in modo adeguato al proprio sostentamento.

Il motivo è infondato.

Si legge nella sentenza impugnata che il ricorrente, in appello, aveva invocato la protezione umanitaria “deducendo genericamente l’esistenza di motivi, connessi alla situazione di instabilità e di grave crisi economica esistente nel paese, riguardate in relazione alla sua personale condizione di particolare vulnerabilità”.

Ciò detto, tale deduzione non giustificava, da sola, l’accesso all’invocata forma di tutela. Infatti, la situazione di vulnerabilità che rileva ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29460, sempre in motivazione). In tal senso, la detta condizione deve essere puntualmente circostanziata avanti al giudice del merito con riguardo alla vicenda personale del richiedente: ciò che non risulta (nè l’istante allega) sia in concreto accaduto.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Non vi è materia per la statuizione sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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