Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10624 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/05/2017, (ud. 10/05/2016, dep.02/05/2017),  n. 10624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9205-2012 proposto da:

D.E., C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO TOSCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACHILLE GATTUCCIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO

CIABATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1969/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/12/2011 R.G.N. 17/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato SPALLITTA SONIA per delega Avvocato GATTUCCIO

ACHILLE;

udito l’Avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA per delega Avvocato TOSI

PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/2/2009 il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, aveva rigettato l’opposizione proposta dal Banco di Sicilia S.p.A. (oggi Unicredit S.p.A.) avverso il decreto ingiuntivo emesso, a seguito del procedimento monitorio azionato da D.E., avente ad oggetto il pagamento dell’importo di Euro 8.842,86 dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sull’originario credito di Lire 202.972.691 ammesso nello stato passivo della soppressa Sicilcassa S.p.A. e fino al pagamento della sorte capitale intervenuto in data 26 febbraio 2000.

A seguito del gravame interposto dalla Unicredit S.p.A. e di quello incidentale interposto dal D., avendo la sentenza del primo giudice respinto la domanda nuova dal medesimo articolata in comparsa di risposta di pagamento degli accessori ulteriormente maturati dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, con sentenza depositata il 15/12/2011 la Corte territoriale della stessa sede, in riforma della sentenza di prima istanza, revocava il decreto ingiuntivo di cui si tratta e condannava il D. al pagamento in favore della Unicredit delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione della sentenza il D. propone ricorso articolando due motivi, cui la Unicredit S.p.A. resiste con controricorso. depositando altresì memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 55, 59 (e succ. mod.) e art. 429 c.p.c., comma 3, lamentando che la Corte territoriale di Palermo abbia ritenuto fondato il gravame interposto dalla Banca che aveva dedotto “l’illegittima disapplicazione del disposto normativo di cui all’art. 90 T.U. leggi bancarie, nella parte in cui esso limita la responsabilità della banca cessionaria ai soli crediti risultanti dallo stato passivo”, invocando – l’efficacia ostativa dei principi operanti in materia fallimentare, atteso che essi cristallizzano alla data della esecutività dello stato passivo il corso degli accessori sui crediti verificati”. Il ricorrente rappresenta, in particolare, che le difese espletate in prima istanza dall’Istituto di credito e poi reiterate in appello ruotavano attorno all’affermazione secondo cui titolo in forza del quale il D. vanta il suo diritto di credito nei confronti del Banco non è costituito dalla sentenza del giudice del lavoro, bensì dal provvedimento di ammissione allo stato passivo, provvedimento che attenua le peculiarità proprie del credito da lavoro, tramutandolo in un credito ordinario al quale non è applicabile la previsione eccezionale del cumulo di interessi e rivalutazione prevista dall’art. 429 c.p.c.”; pertanto, a parere del D., la sentenza di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un credito derivante da rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura concorsuale (al quale comunque non è stata negata la natura privilegiata ex art. 2751 bis c.p.c.) conduca alla sostanziale disapplicazione dell’art. 429 c.p.c..

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia; in particolare, si deduce che, secondo i Giudici di seconda istanza, il sistema che precluderebbe la lavoratore che intenda far valere un credito nei confronti del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale di fruire della tutela di cui all’art. 429 c.p.c. si armonizzerebbe con l’art. 90 T.U. leggi bancarie che espressamente limita la responsabilità del cessionario ai soli crediti risultanti dallo stato passivo. Il D. lamenta, al riguardo, che la Corte territoriale avrebbe fornito un’applicazione erronea e restrittiva del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90 con una lettura univoca e priva di ogni inquadramento nel più ampio sistema normativo che regola la materia del trasferimento d’azienda, con particolare riguardo alle tutele prescritte dall’art. 2112 c.c. ed alla sua ratio volta al rafforzamento delle garanzie per i diritti di quei lavoratori che potrebbero venire pregiudicati dalle vicende sociali dell’impresa di appartenenza. Il D. rappresenta altresì che, nell’ipotesi in cui si dia luogo ad un trasferimento di azienda (che, nella specie, era avvenuto tra la Sicilcassa S.p.A. ed il Banco di Sicilia S.p.A. con atto del (OMISSIS)), la norma di cui all’art. 2112 c.c. dispone che “il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, tale responsabilità richiedendo, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, la riferibilità a crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro.

2.1 Il primo motivo non può essere accolto.

Invero, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità, la maturazione di interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro va limitata alla data di deposito dello stato passivo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18558/2014, 18894/2010, 14758/2010); peraltro, con la sentenza n. 16927/2014, la Suprema Corte, proprio in una fattispecie riguardante la Sicilcassa, ha ribadito il proprio orientamento con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa. Nella menzionata pronunzia, si premette che, per effetto del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 80, u.c. (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia), le disposizioni in materia fallimentare (in particolare l’art. 54, comma 3, art. 55, comma 1, e art. 59) si applicano anche alla liquidazione coatta amministrativa delle banche; e si sottolinea che, pertanto, in tali casi – opera il principio di diritto sancito da questa Corte secondo il quale alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 54, comma 3 e art. 55, comma 1, sono dovuti senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo (Cass. 18 giugno 2010 n. 14758 e Cass. 1 giugno 2005 n. 11692)”.

I giudici di seconda istanza hanno, quindi, operato una corretta esegesi delle norme che regolano la fattispecie, sicuramente scevra dagli errores in indicando che la parte ricorrente lamenta e del tutto conforme, come innanzi rilevato al consolidato orientamento di questa Suprema Corte.

2.2 Neppure il secondo motivo è fondato.

Premesso, infatti, che il medesimo attiene ad una questione riguardo alla quale il ricorrente non specifica se sia stata proposta nei gradi di merito e che, dunque, appare nuova nel presente giudizio, è comunque da sottolineare, con riferimento all’atto di cessione concluso tra la Sicilcassa ed il Banco di Sicilia, che questa Corte ha, in più occasioni, ribadito che – In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, il cessionario risponde (ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90, comma 2) soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo dell’istituto di credito cedente – sottoposto a detta procedura – in presenza di una qualsiasi delle tipologie di vicende circolatorie, di attività e passività, di azienda o di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, alternativamente previste ed affidate alla scelta discrezionale dei commissari;… l’art. 90 cit. è dotato di efficacia derogatoria, nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, rispetto all’art. 2112 c.c. e ciò si giustifica, anche nell’ordinamento comunitario, con la necessità di salvaguardare l’occupazione nel caso di crisi dell’impresa, agevolandone l’acquisto in tutto o in parte e così tutelando l’affidamento dell’acquirente, facendogli conoscere esattamente e con certezza lo stato patrimoniale attraverso il risultato di una procedura pubblica” (cfr., tra le molte, Cass. nn. 9895/2015, 6156/2011, 207/2011, 24635/2009, 24098/2009).

Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da liquidare in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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