Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10623 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.C., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Maurizio Piccoli, con domicilio

eletto nello studio dell’Avvocato Maria Salafia in Roma, viale Villa

Pamphili, n. 59;

– ricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Rovereto in data 25

novembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

marzo 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avvocato Maria Salafia, per delega dell’Avvocato Maurizio

Piccoli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto tavolare in data 19 giugno 2013, il Tribunale di Rovereto rigettava l’istanza di Z.C. di annotazione di litispendenza in ragione della mancata produzione della prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio del quale la parte istante intendeva annotare la pendenza.

2. – Con atto del 6 settembre 2013, annotato in data 10 settembre 2013, lo Z. proponeva reclamo avverso il detto decreto.

3. – Il Tribunale di Rovereto, con provvedimento del 25 novembre 2013, ha rigettato il reclamo.

4. – Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso lo Z., sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 68-bis della Legge tavolare, approvata con il R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e art. 2658 c.c., comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver il Tribunale considerato che, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il soggetto notificante, con la consegna del plico all’ufficiale giudiziario (in maniera tale da evitare che possano derivare a carico del notificante effetti pregiudizievoli per causa a lui non imputabile) e che le norme sopra richiamate non richiedono la produzione dell’originale e/o della copia dell’avviso di ricevimento da parte del convenuto, con la conseguenza che, a seguito della richiesta all’ufficiale giudiziario della notifica, l’attore potrebbe chiedere l’annotazione della pendenza di lite, a prescindere dalla produzione dell’avviso di ricevimento attestante la ricezione dell’atto da parte del notificato.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 68-bis della Legge tavolare e art. 2658 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo il costante orientamento della Corte (Cass., Sez. 1 22 ottobre 1997, n. 10379; Cass., Sez. 1 12 febbraio 1998, n. 1491; Cass., Sez. 2, 9 dicembre 2005, n. 27289), avverso il provvedimento di diniego di intavolazione emesso dal tribunale in sede di reclamo deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., che è esperibile solo in quanto sia reso a conclusione di un procedimento avente natura contenziosa. Per contro il provvedimento suddetto viene emesso a conclusione di un procedimento che non comporta esplicazione di un’attività giurisdizionale in sede contenziosa, essendo in esso unica parte l’istante e non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento secondo legge dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto all’intavolazione. Nè ai fini della natura del procedimento rileva l’inconveniente che nelle more di tale giudizio i terzi possano dare corso ad una pubblicità di diritti incompatibili.

2. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di controricorso da parte di alcuno.

3. – Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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