Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10623 del 23/05/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10623 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6294-2010 proposto da:
CONSORZIO RIVA MARINA Comparto II p.iva 90007940746,
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio
dell’avvocato FRANZ RUSSO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DONATO MUSA;
– ricorrente contro
2016
852

D- (-

SO.ME.CO . S.r.l. p.iva 01484260748, in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G.P.

da

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO
FRANCESCO FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 23/05/2016

FRANCESCO VILLANI;
– controricorrente non chè contro

ALBERICO IMMOBILIARE S.p.a in persona del legale
rappresentante pro tempore;

avverso la sentenza n. 394/2009 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 11/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimata –

FATTO E DIRITTO

Il Collegio,

considerato che il ricorso per cassazione risulta notificato alla società Alberico Immobiliare
spa a mezzo servizio postale;

rilevato che del perfezionamento di detta notifica non vi è prova, non risultando depositato

considerato che la società Alberico Immobiliare spa è litisconsorte necessario processuale, a
seguito di chiamata jussu iudicis ex art. 107 cpc (cfr. Cass. 3717/10);

ritenuta pertanto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della suddetta società
Alberico Immobiliare spa ai sensi dell’articolo 331, secondo comma, cpc;

PQM
Ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della società Alberico
Immobiliare spa entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la
causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.4.16

l’avviso di ricevimento del plico raccomandato;

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