Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10623 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. II, 03/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato PANNELLA

PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PISTONE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

DATA FIN SAS (OMISSIS), in persona del legale p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio

dell’avvocato MAISANI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAPASSO FRANCESCO;

– controricorrente –

e contro

P.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 851/2004 della CORTE D’APPELLO ai NAPOLI,

depositata il 08/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la s.a.s. Data-Fin conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli i coniugi P.G. ed B.E. e, premesso di essere creditrice del P. della somma complessiva di L. 36.356.055 scaturente da sette effetti cambiari da quest’ultimo sottoscritti il (OMISSIS), scaduti e protestati, e che il credito era sorto a seguito di una richiesta di finanziamento avanzata da entrambi i coniugi, assumeva che costoro, in pieno accordo tra di loro ed al fine di compiere atti in frode alla creditrice, con atto pubblico del (OMISSIS) avevano stipulato la vendita fittizia, dal P. alla B., della meta’ di un appartamento sito in (OMISSIS) appartenente in comunione ad entrambi per il prezzo di L. 31.000.000, del tutto irrisorio in rapporto al reale valore commerciale dell’immobile; l’attrice aggiungeva che in data (OMISSIS) i suddetti coniugi si erano consensualmente separati dinanzi al Tribunale di Napoli e che tale separazione era anch’essa simulata, atteso che essi continuavano a convivere nel suddetto appartamento.

Cio’ premesso la Data-Fin chiedeva accertarsi in via principale la simulazione della suddetta vendita o, in subordine, l’inefficacia nei suoi confronti onde ripristinare le condizioni di garanzia del credito.

Si costituiva in giudizio soltanto la B. contestando la fondatezza delle domande attici e deducendo che ella ignorava l’esistenza dei debiti contratti dal marito e, conseguentemente, che era inconsapevole del fatto che, attraverso l’atto di vendita, questi aveva diminuito le sue sostanze patrimoniali e, quindi, la garanzia spettante ai propri creditori.

Con sentenza del 12-5-2000 il Tribunale adito rigettava le domande attrici.

Proposta impugnazione da parte della Data-Fin cui la B. resisteva proponendo appello incidentale mentre il P. restava contumace, la Corte di Appello di Napoli con sentenza dell’8-3-2004, in accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato inefficace nei confronti della Data-Fin la vendita della quota parte pari alla meta’ dell’appartamento sopra menzionato ed ha rigettato l’appello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui la s.a.s. Data-Fin ha resistito con controricorso.

Questa Corte con ordinanza del 3-3-2009 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P. concedendo a tal fine il termine di giorni 90 dalla comunicazione dell’ordinanza stessa ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

La ricorrente ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza; il P. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e segg., assume che la sentenza impugnata ha inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 2901 c.c., n. 2 (nella parte in cui disciplina la revocatola dell’atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito), laddove invece la data di insorgenza del credito della Data-Fin era di epoca successiva alla stipula dell’atto di compravendita stipulato tra il P. e l’esponente, cosicche’ il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se tale atto fosse stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare le ragioni del creditore e se il terzo acquirente fosse stato partecipe della dolosa preordinazione.

La censura e’ inammissibile.

Invero la B. con il motivo in esame prospetta una questione giuridica implicante un accertamento di fatto – ovvero l’insorgenza del credito della Data-Fin nei confronti del P. in epoca successiva al suddetto atto di compravendita oggetto di azione revocatoria nella presente controversia – che non risulta trattata nella sentenza impugnata; pertanto la ricorrente aveva l’onere (in realta’ non assolto), al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale del giudizio lo avesse fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e segg. nonche’ vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha accolto la domanda revocatoria proposta dalla controparte nonostante quest’ultima non avesse offerto la prova, come pure era suo onere, della consapevolezza dell’esponente in qualita’ di acquirente del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni della Data-Fin quale creditrice del P.; in tale contesto occorreva anche rilevare che la Data-Fin, che aveva chiesto di provare che il prestito erogato al P. era stato richiesto da entrambi i coniugi, non aveva mai proceduto all’espletamento della prova che pure era stata ammessa.

Con il terzo motivo la B., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e segg. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonche’ vizio di motivazione, sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuta raggiunta la prova per presunzioni della consapevolezza da parte dell’esponente di arrecare pregiudizio alle ragioni della Data-Fin quale creditrice del P. tramite la stipula dell’atto di compravendita del (OMISSIS).

La ricorrente in proposito rileva che l’unico fatto noto dal quale era stato desunto il fatto ignoto della suddetta colpevolezza era costituito dalla convivenza dei coniugi all’atto della stipula della compravendita, elemento di per se’ insufficiente al riguardo perche’ privo delle caratteristiche di gravita’, precisione e concordanza, soprattutto considerata la mancanza di prova circa la conoscenza da parte della B. dell’esistenza di un qualsiasi debito del coniuge alla data di stipula dell’atto di vendita; del resto il P. a quel tempo era uno stimato direttore di banca che godeva della stima e della fiducia di tutti.

Con il quarto motivo la B., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt 2727 e 2729 c.c. nonche’ vizio di motivazione, afferma che l’elevazione dei protesti dei titoli rilasciati dal P. perche’ il domicilio era chiuso o perche’ il custode aveva risposto “avvisero'” o la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado a mani del portiere erano stati valorizzati dal giudice di appello come fatto noto della convivenza dei coniugi anche dopo l’omologazione della loro separazione personale per derivarne l’altra presunzione della conoscenza da parte dell’esponente dell’esistenza del credito della Data-Fin all’epoca della stipula dell’atto di vendita e, quindi, del pregiudizio che l’atto di disposizione arrecava alle ragioni della suddetta societa’; ebbene in tal modo si era verificata una “praesumptio de praesumpto”, come tale inammissibile, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un’altra presunzione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha tratto la prova della consapevolezza da parte della B. del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della Data-Fin mediante la stipula del suddetto atto di, compravendita, avvenuta appena tredici giorni dopo la nascita del credito di quest’ultima nei confronti del P., dal rilievo che costui aveva contratto il debito ed aveva venduto alla moglie la quota di sua proprieta’ dell’appartamento sopra menzionato quando non era ancora separato dalla B. con la quale coabitava, cosicche’ costei era certamente consapevole al momento della stipula che, attraverso tale atto di disposizione, il marito si privava di un bene immobile (presumibilmente l’unico di cui disponeva) in modo da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori; a nulla poi rilevava la sopravvenuta separazione consensuale del (OMISSIS), considerato che la convivenza tra i coniugi, all’epoca sussistente, secondo l’attestazione del verbale di separazione, era proseguita per diverso tempo, come era emerso dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nonche’ dai protesti dei titoli, parte dei quali elevati perche’ il domicilio era chiuso e parte perche’ il custode aveva risposto “avvisero'”.

Infine il giudice di appello ha evidenziato quali ulteriori elementi di sostegno al proprio assunto il fatto che la B. era caduta in palese contraddizione (avendo dapprima dichiarato, in sede di interrogatorio formale all’udienza del 23-1-1990, che dopo la separazione il marito si era trasferito altrove e, in un secondo momento, all’udienza del 13-5-1999, che ella non vedeva il coniuge da oltre venti anni), ed inoltre che il prezzo della vendita della quota del suddetto immobile era chiaramente inferiore a quello corrente di mercato.

Il Collegio alla luce di tali elementi rileva che la Corte territoriale, avendo esaurientemente indicato le fonti del proprio del convincimento in ordine alla prova della consapevolezza da parte della B. del pregiudizio che avrebbe arrecato alla societa’ creditrice del P. tramite la stipula dell’atto di compravendita del (OMISSIS), ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove del resto la ricorrente con i motivi in esame si limita inammissibilmente a prospettare una realta’ diversa ed a se’ piu’ favorevole della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia.

Premesso come principio di diritto che in tema di azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio prodotto dall’atto dispositivo alle ragioni del creditore dell’alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita (Cass. 19-3-1996 n. 2303; Cass. 23-3-2004 n. 5741), si rileva che nella specie il giudice di appello ha ritenuto sussistente la prova della “scientia damni” da parte della B. alla luce di una serie di elementi di carattere presuntivo sopra richiamati la cui utilizzazione e’ sicuramente ammissibile in tale materia ed il cui apprezzamento, devoluto al giudice di merito, e’ incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato (Cass. 21-4-2006 n. 9367; Cass. 27-3-2007 n. 7507), come appunto nella fattispecie.

Infine deve aggiungersi che nell”iter” argomentativo seguito dalla Corte territoriale non e’ configurabile alcuna “praesumptio de praesumpto”, posto che, come sopra evidenziato, la sentenza impugnata non ha preso le mosse del proprio ragionamento da una presunzione, bensi’ ha valorizzato un fatto noto ed acclarato (ovvero la convivenza tra il P. e la B. all’epoca in cui il primo contrasse il debito con la Data-Fin e vendette poi alla moglie la quota parte dell’immobile predetto di sua competenza, convivenza protrattasi poi per lungo tempo anche dopo l’intervenuta separazione personale dei coniugi) come fonte di presunzione in ordine alla prova della sussistenza da parte della B. della consapevolezza del pregiudizio prodotto con il sopra menzionato atto di compravendita alle ragioni creditorie della Data-Fin. Il ricorso deve quindi essere rigettato; la ricorrente in virtu’ del principio della soccombenza deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio in favore della resistente.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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