Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10622 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19312-2012 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in PALERMO, VIALE DELLE

ALPI 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONINA FUNDARO’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO, 197, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO GALASSO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 366/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato FUNDARO’ Antonina difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e delle memorie;

udito l’Avvocato Felicia D’AMICO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Alfredo GALASSO difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Palermo con sentenza 6.2.2012 ha accolto il gravame proposto da A.O. nei confronti del vicino G. ed ha rigettato l’appello incidentale da quest’ultimo proposto, rigettando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, tutte le domande proposte dal G. con l’atto di citazione del 29.1.2001.

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito, per quanto ancora interessa in questa sede, ha osservato:

– che la domanda di eliminazione delle vedute a distanza illegale dal confine era stata tardivamente proposta solo con le note di cui all’art. 183 c.p.c., u.c. e quindi era inammissibile;

– che la domanda principale di violazione delle distanze dal confine, proposta dall’attore era stata correttamente rigettata dal Tribunale di Palermo perchè, in mancanza di prescrizioni regolamentari in tema di distanze delle costruzioni dai confini, la norma di riferimento era quella dell’art. 873 c.c. e quindi trovava applicazione il principio della prevenzione;

– che la distanza dal fronte stradale riguarda la distanza tra i fondi privati.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il G. sulla base di sei censure illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resiste l’ A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2. Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. vigente al 16.1.2002, in combinato disposto con l’art. 163 c.p.c., n. 3 e art. 184 bis c.p.c. rimproverando alla Corte di Appello di avere ritenuto tardiva la domanda di violazione delle distanze previste dagli artt. 905 e ss cc formulata con le note depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c. Richiamando una serie di massime giurisprudenziali il ricorrente ritiene di avere solo precisato la domanda inizialmente formulata, con cui si denunziava in senso ampio la violazione di distanze legali, sicchè nessuna alterazione del thema decidendi vi è stata. Ritiene che vi sia stata in ogni caso accettazione del contraddittorio perchè nella relazione del tecnico di parte è stata affrontata la questione delle vedute.

Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del combinato disposto dell’art. 163 c.p.c., art. 183 c.p.c., u.c. e art. 184 bis c.p.c.. Sostiene il ricorrente che, nell’ipotesi in cui si fosse trattato di domanda tardiva, avrebbe dovuto trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis cpc perchè l’esistenza a delle vedute a distanza illegale dal confine era emersa dopo l’introduzione del giudizio, come documentato da sequenza fotografica.

Queste due censure – che ben si prestano ad esame unitario – sono infondate.

Come riporta lo stesso ricorso a pag. 15 il G., con l’atto di citazione del 29.1.2001, aveva domandato la demolizione di un edificio realizzato dal convenuto A. assumendo il mancato rispetto delle distanze previste dal combinato disposto dell’at. 873 c.c. e dalle norme di attuazione del Piano Regolatore di Palermo. E’ chiaro quindi che l’attore aveva inteso denunziare solo la violazione di distanze di costruzioni dal confine, senza alcun riferimento alla violazione delle norme sulle vedute.

Orbene, come già affermato da questa Corte, la disciplina di cui all’art. 873 c.c. regolamenta la distanza tra le costruzioni al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose, per cui al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretanti in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni non può essere accordata, perchè estranea all’oggetto della sua domanda, la tutela di diritti di veduta (cfr. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 16808 del 09/08/2016 Rv. 640995; Sez. 2, Sentenza n. 4087 del 04/04/2000 Rv. 535302; Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 06/03/1986 Rv. 444853, ipotesi in cui si discuteva della diversità tra la domanda per violazione della distanza da costruzione e domanda per violazione della distanza da veduta, ma la regola vale ovviamente anche nel caso di vedute a distanza illegale dal confine in violazione dell’art. 905 c.c., come nella fattispecie che ci occupa).

Il Collegio è ben a conoscenza della pronuncia delle sezioni unite n. 12310 del 15/06/2015 Rv. 635536 che ha riconsiderato il tema della modificazione della domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ammettendo la possibilità di mutare, a determinate condizioni, anche uno o entrambi gli elementi costitutivi della stessa (il caso riguardava l’ammissibilità della sostituzione della domanda ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo), ma nella fattispecie che oggi ci occupa si è in presenza di una pretesa aggiuntiva (violazione delle norme in materia di vedute di cui all’art. 905 c.c.) che si cumula, quindi, con quella sulla violazione di distanze dal confine realizzando così una vera e propria duplicazione di pretese.

Correttamente, dunque la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse tardiva la domanda proposta con le note di cui all’art. 183 c.c., u.c. del 16.1.2002 perchè non avanzata con l’atto introduttivo.

Infondata è pure la tesi dell’accettazione del contraddittorio perchè nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano – in quanto espressione di un interesse pubblico – l’ampliamento successivo del “thema decidendi”, anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (v. Sez. 2, Sentenza n. 25598 del 30/11/2011 Rv. 620148; Sez. 1, Sentenza n. 26691 del 13/12/2006 Rv. 593655).

Fuori luogo è poi il richiamo alla rimessione in termini fatto in subordine nel secondo motivo: l’istituto di cui all’art. 184 bis c.p.c. (nella formulazione anteriore all’abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 16 operante nella specie “ratione temporis”), dovendo essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive, trova applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall’impugnazione per incolpevole decorso del termine (Sez. 2, Sentenza n. 9792 del 14/06/2012 Rv. 622726; Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 02/03/2012 Rv. 622005; sez. 6 – 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010 Rv. 615150). Nel caso di specie, però, non si trattava nè di esercitare un potere processuale interno al giudizio come delimitato dalla domanda introduttiva nè tantomeno di esercitare un diritto di impugnazione, ma semplicemente di introdurre una domanda nuova e pertanto l’attore avrebbe dovuto promuovere un autonomo giudizio al fine di ottenere la relativa tutela.

3 Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Sottolineando la natura abusiva della costruzione del convenuto e la sua insanabilità il ricorrente, rimprovera alla Corte d’Appello di avere omesso di motivare sulle considerazioni in tema di insanabilità dell’abuso edilizio.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, si è fuori dalla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.:

Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 25386 del 17/12/2015 Rv. 638085 in motivazione).

Nel caso di esame, la Corte d’Appello si è pronunciata sui motivi di appello incidentale attinenti sia alla domanda di demolizione dell’edificio per violazione delle distanze dal confine, sia alla domanda di eliminazione delle vedute illegittime (v. le conclusioni riportate nella sentenza) ed allora il problema si sposta sul piano del vizio motivazionale sull’insanabilità dell’opera (la cui specifica deduzione in appello incidentale non risulta neppure dimostrata) e sulla normativa in materia di distanze dal confine, tema su cui però la Corte di merito si è espressa, rilevando l’assenza di normativa regolamentare sulle distanze delle costruzioni dai confini, l’ininfluenza delle previsioni dei distacchi dai confini stradali e, conseguentemente, la applicabilità della normativa civilistica di cui all’art. 873 c.c. con particolare riferimento al principio della prevenzione, considerato che il primo a costruire era stato il convenuto.

Tale conclusione appare adeguata sotto il profilo motivazionale e giuridicamente corretta perchè il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine (nello stesso senso v. Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19/05/2016 Rv. 639677), mentre il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 che impone un distacco di dieci metri dal muro altrui (v. Sez. 2, Sentenza n. 13547 del 20/06/2011 Rv. 618281) e che pure risulta richiamato nel motivo, riguarda la distanza tra pareti finestrate di edifici, ipotesi qui non ricorrente.

4 Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 873 e 905 c.c. circa l’asserita prevenzione nella costruzione degli edifici (art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo la tesi del ricorrente, il principio della prevenzione non si applica quando si tratta di costruzione con vedute sul muro di confine, come nel caso in esame. Il preveniente avrebbe in tal caso dovuto rispettare la distanza minima di mt. 1,50 ai sensi dell’art. 905 c.c. e quella di cinque metri ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Certamente, mentre nel caso della distanza tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione – in base al quale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicare la costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno – tale criterio non è utilizzabile nell’ipotesi prevista dall’art. 905 c.c., che disciplina la distanza fra l’apertura delle vedute, dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedute dirette a distanza non minore di un metro e mezzo dal confine, anche del vicino fondo che sia in edificato (Sez. 2, Sentenza n. 4384 del 04/08/1982 (Rv. 422373).

Nel caso in esame, però, è stato accertato dai giudici di merito che la violazione della normativa sulle distanze in materia di vedute non è stata tempestivamente dedotta e quindi la censura non coglie nel segno.

Sull’inapplicabilità del D.M. n. 1444 del 1968 al caso di specie valgono le considerazioni esposte nella trattazione del precedente motivo e pertanto ad esso si rinvia.

5 Col quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., delle disposizioni regolamentari e della L. n. 47 del 1985, art. 7. Osserva in particolare che la natura abusiva dell’edificio non consentiva l’applicazione della regola della prevenzione.

La censura, così come formulata è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi e come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte, nell’atto con cui viene proposta, perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

Nel caso di specie, la censura omette completamente il riferimento alla sentenza impugnata e si risolve in una serie di considerazioni sulla natura abusiva dell’edificio del convenuto, sicchè ancora una volta non coglie nel segno.

Solo per completezza, va osservato che, per giurisprudenza costante, in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell’opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l’aspetto formale dell’attività costruttiva. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l’aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (tra le tante, v. Sez. 2, Sentenza n. 7563 del 30/03/2006 Rv. 587076; Sez. 2, Sentenza n. 17286 del 12/08/2011 Rv. 618885, quest’ultima non massimata).

6 Col sesto ed ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione degli artt. 873 e 905 c.c. in combinato disposto con l’art. 1031 c.c.. Secondo il ricorrente l’atto del 28.4.1967 richiamato dalla sentenza impugnata aveva costituito solo una servitù di passaggio ma non anche di veduta o di tenere costruzioni in deroga al rispetto del distanze legali.

Il motivo è infondato: sulla dedotta violazione delle distanze legali la Corte d’Appello ha motivato richiamando la normativa codicistica applicabile nel caso di specie e la sua osservanza da parte del convenuto-appellante: la legittimità dell’opera sotto questo profilo quindi non è stata riconosciuta in base ad un titolo; la censura sulle vedute a distanza illegale attiene invece, come già detto, ad una domanda nuova perchè tardivamente proposta e quindi non può trovare ingresso in questa sede.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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