Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10622 del 23/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10622 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25859-2011 proposto da:
STEVANIN

CARMEN

STVCMN58A61H242T,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio
dell’avvocato MARCO MANCINI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati KARL PFEIFER, GERHARD
BRANDSTATTER;
– ricorrente –

2016
contro

807

INNERHOFER MARTIN NNRMTN31S01H858U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo
studio

dell’avvocato

MAURIZIO

CALO’,

che

1o

Data pubblicazione: 23/05/2016

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CHRISTOPH SENONER, MANFRED SCHULLTAN;
controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 13/2011 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato MANCINI Marco,

difensore della

r.corrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato CALO’

gsurizio,

difensnre

resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale, con
assorbimento del ricorso incidentale condizionato per
la condanna approvata alle spese.

17/01/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 6.72000 Innerhofer Martin, proprietario della p.f. 199/1 CC S.
Genesi() conveniva davanti al Tribunale di Bolzano Stevanin Carmen , proprietaria
della adiacente p.f. 199/2 esponendo di aver utilizzato per l’accesso al suo fondo

aveva interrotto a seguito della costruzione della nuova casa.
Chiedeva l’accertamento dell’usucapione ed in subordine la servitù ai sensi degli
artt. 1051 e 1052 cc, in ulteriore subordine ai sensi dell’art. 1062 cc in forza di
destinazione di padre di famiglia, oltre i danni.
Il Tribunale rigettava le domande principali ma accoglieva quella subordinata ex art.
1062 cc , con condanna della convenuta ai danni in atm 3000, decisione confermata
dalla Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza 5.1.2011 che
statuiva sull’originaria appartenenza dei fondi allo stesso proprietario, richiamava un
estratto tavolare sull’appartenenza pro indiviso allo stesso gruppo di comproprietari,
deduceva l’irrilevanza di una sentenza di usucapione a favore del dante causa
dell’appellante della p.g.199/2, condividendo per il resto le argomentazioni del
primo giudice mentre, in ordine ai danni, l’importo liquidato poteva apparire
eccessivo ma la valorizzazione delle ulteriori voci di danno, nell’an senz’altro
sussistenti anche se non precisamente provati, portava alla conferma dell’importo
forfettariamente liquidato.
Ricorre Stevanin con sette motivi, resiste controparte proponendo ricorso
incidentale condizionato illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso principale si lamentano vizi di motivazione per la
insussistenza di un passaggio all’epoca della divisione dei fondi.

fino al 1997 una stradina campestre che passava sulla p.f. 199 /2 e che la convenuta

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sul requisito dell’apparenza in
relazione agli artt. 1061 e 1062 cc.
Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione in relazione al concetto di
rapporto di servizio tra fondo servente e fondo dominante.

Col quinto motivo si denunzia violazione dell’art. 1062 cc.
Col sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 345 I cpc
Col settimo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla liquidazione del danno e
violazione degli arti. 1226 e 2056 cc.
Col ricorso incidentale condizionato si lamenta che non è stata trattata in appello la
domanda ex art. 1051 cc ritenuta assorbita.
Ciò premesso si osserva:
E’ preliminare l’esame dell’eccezione di decadenza dal diritto di proporre il ricorso,
ribadita in memoria dal controricorrente, posto che la sentenza è stata notificata alla
parte nel domicilio eletto il 3.2.2011 mentre il ricorso per cassazione è stato
notificato il 27.10.2011 a nulla rilevando una seconda notifica della sentenza il
13.7.2011.
L’eccezione è fondata perché ai fini del decorso del termine breve la notifica della
sentenza alla parte nel domicilio eletto presso il difensore equivale a quella compiuta
al procuratore costituito ( Cass. 12.9.2011 n. 18640 ed in senso conforme Cass. nn.
4997/2006, 24795/2005, 11257/2004).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese ed
assorbimento dell’incidentale condizionato mentre non si ritiene sussistano i
presupposti per la condanna aggravata.
PER QUESTI MOTIVI

Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1061 e 1062 cc.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale
condizionato e condanna la ricorrente principale alle spese liquidate in curo 2700 di
cui 2500 per compensi , oltre accessori.
Roma, 14 aprile 2016.
il Presidente
fr
ik”

AMMM
arie Gil ud,zi 4co
“AuLrmay-4

ATO N CAltiattat

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA