Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10622 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10878-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40,

presso lo studio dell’avvocato GINO SCARTOZZI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO S. SPIRITO, 3, presso lo

studio dell’avvocato ALESSIA ALESII, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GLORIA DI GREGORIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALNERINA 40,

presso lo studio dell’avvocato GINO SCARTOZZI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1855/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /02/2021 dal Consigliere Relatore Don. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dall’ASL (OMISSIS), ha dichiarato il diritto di R.M. all’indennità di coordinamento con decorrenza dall'(OMISSIS) e al trattamento retributivo previsto per il personale inquadrato nella categoria DS a decorrere dall'(OMISSIS), con condanna dell’ASL al pagamento delle relative differenze di retribuzione, oltre accessori; ha, invece, respinto la domanda di risarcimento dei danni;

in particolare, per quanto qui viene in rilievo, la Corte di Appello ha ritenuto che la lavoratrice avesse sempre svolto funzioni di coordinamento, in qualità di capo tecnico, come attestato dal responsabile del servizio tecnico sanitario dell’area radiologica dell’ASL (OMISSIS) con nota del 2005 e che, dal (OMISSIS), dopo il trasferimento presso il centro (OMISSIS), fosse stata demansionata in ragione dell’assegnazione di mansioni di tecnico sanitario di radiologia medica piuttosto che di capo tecnico di radiologia coordinatore;

la Corte territoriale ha, tuttavia, escluso il “danno alla professionalità” in considerazione del fatto che, in relazione al periodo di riconosciuto demansionamento, le mansioni assegnate non fossero mai state espletate poichè “dal (OMISSIS) la ricorrente (era) rimasta pressochè continuativamente assente dal servizio per malattia dovuta a causa di servizio, per congedo ordinario, per recupero festività soppresse o usufruendo di permessi ex L n. 104 del 1992″;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, R.M. con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale, l’ASL (OMISSIS), già ASL (OMISSIS);

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

la ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente in via principale, con un unico motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in combinato disposto con il CCNL 1 settembre 1995, art. 24, del D.P.R. n. 395 del 1988, art. 4, della L. n. 937 del 1977, art. 1 e della L. n. 104 del 1992, art. 33;

la lavoratrice assume – diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata – lo svolgimento di attività lavorativa, durante il periodo di assegnazione a mansioni inferiori, come risulterebbe desumibile dai tabulati presenze in servizio, posti a fondamento della decisione. In ogni caso, critica il ragionamento della Corte che esclude il pregiudizio, durante i periodi di sospensione e/o interruzione della prestazione lavorativa per il legittimo godimento di diritti tutelati anche sul piano costituzionale (malattia, congedo ordinario, ecc);

il motivo è infondato;

la sentenza impugnata è conforme al principio di legittimità che esclude qualsiasi automatismo tra inadempimento datoriale per demansionamento e danno del lavoratore (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 21 del 2019);

la Corte di appello, per apprezzare il danno paventato dalla dipendente, ha valorizzato il dato storico rappresentato dall'”assenza” dal lavoro (a prescindere dal titolo della stessa) durante il periodo di accertato demansionamento e concluso per l’insussistenza di un pregiudizio professionale;

a fronte di tale valutazione, le censure, da un lato, mirano alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, dall’altro, si limitano ad una critica, suggestiva, dell’iter argomentativo adottato, senza, tuttavia, indicare, per un verso, puntuali violazioni di principi di diritto e, per altro verso, evidenziare il “fatto storico” non esaminato dal giudice dell’appello e idoneo ad integrare la fattispecie giuridica rivendicata;

per ragioni sostanzialmente analoghe è infondato il motivo di ricorso incidentale con cui l’ASL in epigrafe deduce la violazione del CCNL Comparto Sanità 1998/2001, art. 10 – 2 biennio economico 2000-2001;

a fondamento del decisum, vi è l’accertamento di “svolgimento di compiti di coordinamento del servizio di assegnazione e del relativo personale (…) alla data del 31.8.2001 (…) debitamente attestato, in via di ricognizione, da chi aveva il potere di conformare la prestazione lavorativa della ricorrente (id est: della lavoratrice)” (v. pag. 8, parte finale dell’ultimo capoverso della pagina precedente);

alla stregua di detto accertamento, la decisione della Corte territoriale è in linea con l’interpretazione del CCNL Comparto sanità 1998/2001, art. 10, come resa da questa Corte in plurimi arresti (per una completa ricostruzione della disciplina contrattuale in oggetto e della sua interpretazione si rinvia integralmente alla motivazione di Cass. n. 14507 del 2019, p.p. 4.2 e ss). Per contro, le censure dell’azienda sanitaria, sia pure formulate in termini di violazione della norma contrattuale, mettono in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte territoriale, senza, tuttavia, validamente censurarla;

complessivamente, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le spese di legittimità compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

sussistono, invece, i presupposti processuali per la condanna della ricorrente principale e di quella incidentale al pagamento del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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