Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10621 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. II, 03/05/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 03/05/2010), n.10621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

BENEDETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIGNANI ARMANDO;

– controricorrente e ric. incidentale (ricorso 30457-2005)-

BANCA INTESA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROBINO GASPARE come da procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ric. incidentale (ricorso 30458-2005) –

avverso la sentenza n. 1524/2004 del TRIBUNALE di VIGENZA, depositata

il 06/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito l’Avvocato CATALANO Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GARGANI Benedetto, difensore dei resistenti e

ricorrenti in via incidentale, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Ministero dell’economia e delle finanze impugna la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1524 del 2004 con la quale veniva accolta l’opposizione proposta da P.S. e da BANCA INTESA SPA in relazione all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 447.344.850 per l’omessa segnalazione, in relazione alla L. n. 197 del 1991, art. 3 di operazioni finanziarie eseguite da N. E. ed altri, per l’ammontare di L. 8.946.897.000 presso la filiale del Banco Ambrosiano Veneto di (OMISSIS).

Venivano avanzati vari motivi di opposizione con riguardo alla validita’ del decreto e alla sua fondatezza.

2. – Il Tribunale di Vicenza riteneva infondati i motivi di opposizione relativi alla incompetenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio da parte del direttore generale del Ministero e di violazione del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14.

Accoglieva poi l’opposizione, ritenendo che dal giudizio non erano emersi “elementi adeguati ed univoci per ravvisare un profilo compiuto di responsabilita’ necessario per la conferma della sanzione irrogata, quanto meno per il versante dell’elemento psicologico, e cio’ sia per le caratteristiche soggettive del soggetto che eseguiva le varie operazioni, sia per le iniziali difficolta’ applicative di una disciplina appena radicalmente rinnovata”.

3. – L’amministrazione impugna tale decisione con un unico articolato motivo di ricorso.

4. Resistono con controricorso e propongono distinti ricorsi incidentali subordinati gli intimati, P. e BANCA INTESA SPA (succeduta al Banco Ambrosiano Veneto) che formulano rispettivamente tre e quattro motivi.

5. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Occorre in primo luogo affrontare l’eccezione di tardivita’ dei controricorsi e ricorsi incidentali sollevata dall’amministrazione nella memoria ex art. 378 c.p.c. L’eccezione e’ infondata. Infatti, il ricorso risulta notificato ad entrambi gli intimati il 24 ottobre 2005, mentre i controricorsi con ricorso incidentale sono stati notificati l’1 dicembre 2005, quindi al 38^ giorno. La ricorrente principale eccepisce la tardivita’, operando il relativo calcolo dal 17 ottobre 2005 giorno che ritiene essere quello della notifica.

Dagli atti risulta che la notifica fu richiesta dall’avvocatura dello Stato in tale data e che essa si e’ perfezionata nei confronti degli intimati soltanto il 24 ottobre 2005, data di ritiro della relativa raccomandata, essendo stata la notifica effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (data di deposito 21 ottobre 2005). Il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., come e’ noto, decorre soltanto dal momento del perfezionamento della notifica.

3. I motivi del ricorso principale.

Con un unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente denuncia:

“violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., della L. n. 197 del 1991, artt. 3 e 5, e della L. 689 del 1981, art. 23, comma 12 nonche’ erronea motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia”.

A giudizio del ricorrente il Tribunale aveva erroneamente interpretato la L. 197 del 1991, art. 3 che nel suo precetto impone in modo perentorio la comunicazione delle notizie ivi indicate che nel caso in questione consistevano in versamenti frequentissimi per cifre superiori a L. 20 milioni e per un ammontare totale di circa L. 9 miliardi in pochi mesi. Sussistevano, quindi, tutti gli elementi obiettivi che integrano la fattispecie normativa, specie considerato che il P.S. era un “semplice operatore del settore del pellame” la cui attivita’ non giustificava operazioni finanziarie di tale portata. Osservava, inoltre, che la norma risultava applicabile anche in presenza di elementi presuntivi tale da far desumere in via probabilistica l’esistenza di una violazione.

Valutazione che rientrava pienamente nella capacita’ professionale del direttore della banca, che non aveva mostrato la diligenza professionale necessaria di cui all’art. 1176 c.c.. Incombeva quindi al P.S. provare il fatto liberatorio non imputabile ed inevitabile della sua responsabilita’. Tale prova non era stata fornita. Al riguardo non era sufficiente la personale interprelazione della norma di cui alla L. 197 del 1991, art. 3 da parte dell’operatore e neanche la assenza di istruzioni applicative della Banca d’Italia, che peraltro risultava aver predisposto fin dal 1993 istruzioni al riguardo.

4. I motivi del ricorso incidentale.

I ricorrenti in via incidentale avanzano tre identici motivi, mentre la Banca deduce un ulteriore quarto motivo (relativo ad omessa motivazione sulla invalidita’ del decreto emesso a carico di soggetto inesistente) e articola nell’ambito del primo motivo un ulteriore profilo di violazione di legge con riguardo alla inesistenza della notificazione della contestazione dell’addebito nei suoi confronti.

Per semplicita’ si fara’ riferimento alla elencazione dei motivi contenuta nel ricorso incidentale della Banca.

4.1.1 – Col primo motivo si deduce “violazione di legge: L. n. 689 del 1981, art. 14”, in particolare:

a) laddove la sentenza, senza motivazione e su un punto decisivo della controversia, non ha dichiarato l’estinzione dell’asserita obbligazione a carico dell’incorporata societa’ di Banco Ambrosiano Veneto spa, essendo stata omessa nei suoi confronti la prescritta notificazione di preventiva contestazione dell’addebito;

b) laddove la sentenza non ha ritenuto l’estinzione dell’obbligazione non essendo stata comunque effettuata, nemmeno nei confronti del P., una contestazione valida e tempestiva; con omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (invalidita’ della contestazione in quanto priva dei requisiti essenziali); con motivazione incongrua su altro punto decisivo (tardivita’ della contestazione).

4.1.2 – Col secondo motivo si deduce “violazione ed erronea applicazione di norme di legge: D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 8, cosi’ come convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197; D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 3, 14 e 16 in relazione alla mancata declaratoria di nullita’ del decreto perche’ emesso da autorita’ amministrativa incompetente”.

4.1.3 – Col terzo motivo si deduce: “violazione ed erronea applicazione di norme di legge: L. n. 689 del 1981, art. 18 in relazione alla mancata pronuncia di nullita’ del decreto opposto perche’ privo di motivazione.

4.1.4. Col quarto motivo di ricorso si deduce la “omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, e cioe’ in ordine all’eccezione svolta dalla banca relativamente all’invalidita’ del decreto stesso in quanto emesso a carico di soggetto inesistente e comunque di filiale della Banca sfornita di personalita’ giuridica”.

5. Il ricorso principale e’ fondato e va accolto.

Al riguardo, occorre osservare che questa Corte, in tema di illecito amministrativo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 (che prevede che “ciascuno e’ responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”), ha piu’ volte affermato che l’errore sul fatto esclude la responsabilita’ dell’agente solo quando non e’ determinato da sua colpa con la conseguenza che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l’errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Quanto poi all'”error iuris”, che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale costituisce anch’esso causa di esclusione della responsabilita’ in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 c.p., questa Corte ha affermato che tale errore «rileva solo a fronte della inevitabilita’ dell’ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alla qualita’ professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull’interpretazione che di esse e’ data, che specificamente disciplinano l’attivita’ che egli svolge” (Cass. n. 19995 del 18/7/2008 – rv 604423; n. 24803 del 22/11/2006 – rv. 593362).

Il giudice a quo ha motivato la sua decisione, affermando che non erano emersi “elementi adeguati ed univoci per ravvisare un profilo compiuto di responsabilita’ necessario per la conferma della sanzione irrogata, quanto meno per il versante dell’elemento psicologico, e cio’ sia per le caratteristiche soggettive del soggetto che eseguiva le varie operazioni, sia per le iniziali difficolta’ applicative di una disciplina appena radicalmente rinnovata”. Ha ritenuto, quindi, di valorizzare la novita’ della normativa in questione e l’assenza di specifiche istruzioni al riguardo anche da parte della Banca d’Italia. Ma tali elementi, cosi’ come esposti, non sono da soli sufficienti, dovendo essere valutati “alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza – delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alla qualita’ professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull’interpretazione che di esse e’ data, che specificamente disciplinano l’attivita’ che egli svolge”.

Al riguardo, quanto al primo profilo, non basta affermare, come fa il Tribunale, che “all’atto dell’applicazione della nuova, complessa ed impegnativa disciplina… non si presentasse certo agevole il compito del responsabile chiamato a valutare lo scrimine tra l’operazione regolare ed operazione sospetta”, dovendo invece essere oggetto di specifica prova, da fornirsi dall’opponente (al fine di superare la presunzione di cui si e’ detto) sulle attivita’ concretamente svolte per fronteggiare la nuova situazione normativa, specie in casi di particolare rilevanza economica delle operazioni, anche alla luce della sottoposizione della sua segnalazione all’ulteriore vaglio da parte del “titolare dell’attivita’”, cui la segnalazione doveva essere trasmessa. Quanto poi alle “caratteristiche soggettive del soggetto che eseguiva le varie operazioni”, il giudice a quo ha ritenuto di valorizzare a favore dell’allora opponente la situazione soggettiva del Pi., che tali operazioni aveva posto in essere, senza pero’ adeguatamente chiarire per quali ragioni l’esecuzione “nel giro di pochi mesi (dal settembre 1993 al maggio 1994)” di “periodiche e reiterate operazioni di versamento e di prelievo di importo certo non modesto e talvolta ragguardevole” potesse non essere invece valutata nel senso opposto, non essendo sufficiente al riguardo la circostanza pure indicata, secondo la quale il Pi.

era cliente dell’istituto ed era conosciuto per la sua attivita’ professionale, essendo invece necessaria una piu’ approfondita valutazione sul contenuto delle transazioni in relazione alle singole attivita’ svolte e in relazione sia al periodo di tempo considerato (circa 9 mesi) che al numero delle movimentazioni operate, alla loro consistenza e ai loro destinatari.

Sussiste, quindi, il dedotto vizio motivazionale in ordine alla applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte con riguardo alla L. n. 689 del 1981, art. 3.

6. I ricorsi incidentali sono infondati e vanno respinti.

6.1. – Il primo motivo e’ distinto in due parti.

6.1.1 – Quanto al primo motivo, lett. a) riferibile alla sola Banca, quest’ultima deduce anche omessa motivazione in ordine alla eccezione sollevata relativamente alla invalidita’ del decreto, notificato nei confronti di una filiale della Banca sfornita di personalita’ giuridica. Tale profilo puo’ essere esaminato congiuntamente col quarto motivo cui si rinvia.

6.1.2 – Quanto alla seconda parte del motivo (lett. b), vengono dedotti due distinti profili, relativi alla invalidita’ e tardivita’ della contestazione.

6.1.2.1 – Con riferimento al primo col quale si deduce l’invalidita’ della contestazione per mancanza dei requisiti essenziali, i ricorrenti in via incidentale osservano che la contestazione effettuata in data 12 settembre 1996 non era stata redatta in modo da consentire al contestato di provvedere immediatamente alla propria difesa L. n. 689 del 1981, ex art. 18 mancando in essa ogni riferimento concreto alle singole operazioni, che venivano indicate come eseguite dal N.E., soggetto sconosciuto al P..

Tale profilo puo’ essere trattato unitamente al terzo motivo di ricorso con il quale e’ strettamente connesso e a cui si rinvia.

6.1.2.2 – Quanto al secondo profilo della seconda parte del primo motivo, relativo al rispetto del termine L. n. 689 del 1981, ex art. 14, i controricorrenti e ricorrenti in via incidentale evidenziano come dagli atti risultasse che le indagini della Guardia di Finanza si erano concluse il 10 ottobre 1995 (con termine per l’amministrazione di contestazione all’8 gennaio 1996) o comunque prima del 28 febbraio 1996, data in cui risultava effettuata, a conclusione dell’indagine, la contestazione ai signori Pi., N. e T.. Di conseguenza la decisione impugnata risultava errata, posto che aveva fatto riferimento, in modo immotivato, al momento in cui la Guardia di Finanza aveva comunicato l’ammontare definitivo della violazione, in quanto il verbale 28 febbraio 1996 venne comunicato al Ministero del tesoro con nota protocollata il 1 aprile 1996, data dalla quale il Ministero del Tesoro era gia’ in possesso di tutti i dati di valutazione con la conseguenza che il termine di 90 giorni non doveva scadere oltre la fine del giugno del 1996. Anche tale profilo e’ infondato.

Quanto alla tardivita’ della contestazione L. 689 del 1981, ex art. 14, questa Corte con giurisprudenza costante (Cass. 2006 n. 12830;

Cass. 2006 n. 25916; Cass. 2007 n. 9311; Cass. 2008 n. 5467; Cass. 2009 n. 3043) ha affermato che:

“In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attivita’ di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialita’, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessita’ delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita si’ da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il “dies a quo” di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficolta’ del caso concreto e della necessita’ che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudico sindacabile, in sede di legittimita’, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. 2007 n. 9311).

“In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 per la notifica degli estremi di tale violazione- non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialita’ da parte dell’autorita’ cui e’ stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorita’ abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fimi della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessita’ di tale acquisizione e valutazione” (Cass. 2009 n. 3043).

Nella sentenza citata del 2009, questa Corte ha specificamente affrontato una identica questione, cassando la sentenza di merito che, in relazione ad una sanzione amministrativa comminata per l’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio, aveva accolto l’opposizione dell’Istituto di credito, sul rilievo che la contestazione doveva ritenersi tardiva, assumendo come “dies a quo” il momento in cui era pervenuta al Ministero dell’Economia e delle Finanze la segnalazione della Guardia di finanza, anziche’ quello in cui il Ministero aveva potuto vagliare in concreto l’operato del suddetto organo.

Al riguardo, quindi, essendo pacifico che nel caso in questione non vi fu contestazione immediata, il Tribunale si e’ conformato ai principi affermati da questa Corte, occorrendo solo valutare se con l’impugnata decisione il giudice sia incorso in vizi di motivazione nello stabilire la congruita’ del termine necessario per tale incombente. Al riguardo il giudice ha cosi’ motivato: “dall’esame degli atti risulta come il Ministero fu investito di elementi di cognizione e valutativi circa gli illeciti oggetto con segnalazioni e rapporti della Guardia di Finanza (il cui nucleo speciale di Polizia tributaria aveva eseguito indagini su delega della magistratura nel corso delle quali si erano delineati sospetti, oltre che di reati penali, di illeciti amministrativi per inadeguata applicazione della normativa antiriciclaggio) del (OMISSIS) (ricevuti in data 27 maggio 1996) e del (OMISSIS) (ricevuti in data 20 giugno 1996).

In quelle informative si delineava un progressivo quadro informativo probatorio poi tradottosi nella notificazione ai presunti contravventori oggi opponenti (per l’allora B.A.V. la relativa dipendenza o filiale), in data 12/16 settembre 1996, della relativa contestazione. Non puo’ dunque ipotizzarsi alcuna decadenza o prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 14 posto tra l’altro che come risulta in atti solo in data 22 febbraio 1996 il Pubblico Ministero procedente aveva concesso il nulla osta all’utilizzo ai fini amministrativi dei dati e delle informazioni acquisite con indagini di Polizia giudiziaria e che l’ammontare effettivo e definitivo della violazione veniva comunicato della Guardia di Finanza soltanto nel giugno 1996, epoca dalla quale l’amministrazione competente poteva disporre di dati informativi qualificati da una certa completezza.

L’accertamento invero, quale elemento di valenza anche temporale per l’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine per l’utile contestazione delle violazioni amministrative, va ritenuto integrato e perfezionato allorquando gli elementi informativi circa i fatti costitutivi delle azioni, nella globalita’ delle loro componenti, entra nell’affettiva sfera di disponibilita’ degli organi deputati alla contestazione (nel caso di specie, come detto, il Ministero), dovendo a tal proposito considerarsi il tempo ragionevolmente necessario non solo per il compimento delle necessarie indagini ma anche per l’elaborazione dei relativi risvolti valutativi”. Il Tribunale, quindi, si e’ attenuto ai principi affermati da questa Corte e con riguardo alla valutazione di congruita’ del termine di 90 giorni ha fornito una motivazione che appare adeguata e sufficiente e comunque esente dai vizi lamentati, posto che fa riferimento a rapporti della Guardia di Finanza, giunti alla conoscenza del Ministero competente nella loro completezza il 20 di giugno 1996. Da tale data il giudice ha ritenuto che decorresse il tempo necessario per il Ministero per l’elaborazione dei dati e la formulazione della contestazione, posto appunto che i rapporti della Guardia di Finanza relativi alla vicenda in questione sono diversi e l’ultimo dei quali risulta pervenuto in tale data. Al riguardo i ricorrenti in via incidentale indicano, da un lato, rapporti della Guardia di Finanza precedenti alla data in cui il Pubblico Ministero competente ha ritenuto di poter rendere conoscibili gli atti ai fini amministrativi (e quindi irrilevanti ai fini della valutazione della tempestivita’) e dall’altro non contestano specificamente le date riportate dal giudice, facendo riferimento ad altri rapporti antecedenti. Ma, come detto, il giudice ha fatto riferimento ad una pluralita’ di rapporti della Guardia di Finanza, considerando la decorrenza della data (ai fini dell’art. 14) dall’ultimo invio, posto che a tale momento doveva ritenersi conclusa l’attivita’ di acquisizione dei dati, decorrendo, quindi, dalla stessa il successivo termine per la valutazione e la contestazione. Il giudice, quindi, non ha nemmeno valutato ai fini della decorrenza del termine (come ben avrebbe potuto fare alla luce dei piu’ recenti orientamenti di questa Corte), l’ulteriore attivita’ di valutazione che in relazione alla fattispecie in questione poteva essere richiesta al Ministero, ma ha considerato soltanto la data dell’ultima trasmissione dei rapporti della Guardia di Finanza.

6.2 – Quanto al secondo motivo col quale si denuncia la mancata declaratoria di nullita’ del decreto emesso da autorita’ amministrativa incompetente (dal Direttore generale e non dal Ministro pro tempore), i ricorrenti in via incidentale osservano che il provvedimento in questione fu emesso il primo febbraio del 2001 dal direttore generale del Ministero del tesoro, mentre il D.L. 143 del 1991, art. 5, comma 8 stabiliva espressamente che “all’irrogazione della sanzione provvede con proprio decreto il Ministro del Tesoro”, non risultando prevista la facolta’ di delegare tale provvedimento ad altri. Il richiamo operato del giudice alla normativa di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 non appariva congruo posto che agli articoli dello stesso giudice citati (3, 14 e 16) risultavano elencati i poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali, nei quali non si rinveniva il potere di irrogare sanzioni.

Anche tale motivo e’ infondato.

Occorre rilevare che la disposizione della L. n. 197 del 1991, art. 5 deve essere interpretata in conformita’ al D.Lgs. 1993, artt. 3, 14, 16 allora vigente, che consentiva l’adozione del provvedimento in questione da parte del Dirigente generale del Ministero preposto all’articolazione competente. Tale normativa infatti ha voluto introdurre nell’ordinamento il principio della separazione tra direzione politica, cui fa riferimento la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare (che spetta al Ministro), e la responsabilita’ della gestione amministrativa che spetta invece alle Direzioni generali e quindi a chi ne e’ proposto al vertice, al quale compete l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e che sono direttamente ricollegabili a tale attivita’ di gestione, ivi compresa quella di irrogazione di sanzioni in applicazione della specifica normativa di settore e in relazione alla L. n. 689 del 1981.

6.3 – Col terzo motivo si deduce: “violazione ed erronea applicazione di norme di legge: L. n. 689 del 1981, art. 18 in relazione alla mancata pronuncia di nullita’ del decreto opposto perche’ privo di motivazione.

Le argomentazioni dei ricorrenti incidentali sono contenute anche nel primo motivo e qui si trattano congiuntamente.

Come si e’ gia’ detto, si deduce l’invalidita’ della contestazione per mancanza dei requisiti essenziali della contestazione effettuata in data 12 settembre 1996 non redatta in modo da consentire al contestato di provvedere immediatamente alla propria difesa L. n. 689 del 1981, ex art. 18 mancando in essa ogni riferimento concreto alle singole operazioni, che venivano indicate come eseguite dal N. F., soggetto sconosciuto al P..

Il richiamo operato al parere della Commissione consultiva per integrare la motivazione del decreto effettuata per relationem a tale atto, non risultava sufficiente posto che in tale parere non era presente alcun elemento utile per individuare sulla base di quali circostanze il P. avrebbe potuto individuare gli elementi di sospetto tali da determinarne l’obbligo della segnalazione. Tale motivo e’ infondato.

Questa Corte ha al riguardo piu’ volte affermato che la motivazione di tale provvedimento non deve necessariamente essere analitica e dettagliata, essendo sufficiente anche una motivazione succinta, che faccia riferimento, per relationem, agli atti del procedimento. Nel caso in questione, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti in via incidentale, il parere della Commissione descrive puntualmente le circostanze del fatto che avevano determinato la contestazione, sufficienti a garantire il diritto alla difesa nel relativo procedimento amministrativo.

6.4 – Col quarto motivo si deduce la “omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, e cioe’ in ordine all’eccezione svolta dalla banca relativamente all’invalidita’ del decreto stesso in quanto emesso a carico di soggetto inesistente e comunque di filiale della Banca sfornita di personalita’ giuridica». Inoltre, con il primo motivo, lett. a) la Banca deduce anche omessa motivazione in ordine alla eccezione sollevata relativamente alla invalidita’ del decreto, notificato nei confronti di una filiale della Banca sfornita di personalita’ giuridica. Tali motivi vengono qui trattati congiuntamente.

Osserva la Banca Intesa che il Banco Ambrosiano Veneto si era si era gia’ estinto nel dicembre del 2000 per incorporazione in Banca Intesa e che la destinataria dell’ingiunzione costituiva dal 2001 una filiale della Banca Intesa, in ogni caso sempre sfornita di persona giuridica e non costituente sede legale o sede secondaria o direzione centrale della Banca.

Il motivo e’ infondato. Quanto alla individuazione del soggetto destinatario, e’ sufficiente che la contestazione risulti come nel caso in questione rivolta nei confronti della Banca, quale soggetto giuridico responsabile.

Quanto alla nullita’ del decreto nei confronti della Banca per essere stato questo notificato non nei luoghi previsti dal codice di procedura civile, occorre rilevare che non vi e’ piena equivalenza fra attivita’ del procedimento amministrativo e attivita’ giurisdizionale, essendo sufficiente ai fini del primo che la notifica abbia raggiunto l’obiettivo di portare a conoscenza del soggetto responsabile la violazione e la relativa sanzione, dovendosi al riguardo ritenere sanata l’eventuale nullita’ della notifica (e non gia’ l’inesistenza, posto il collegamento che certamente deve ritenersi esistente tra la Banca e la sua dipendenza territoriale) dal raggiungimento dello scopo cui essa era preordinata, risultando cosi’ garantito il diritto di difesa, come e’ accaduto nel caso di specie.

7. – La memoria depositata dai contro ricorrenti e ricorrenti in via incidentale non presenta elementi di valutandone diversi da quelli gia’ esaminati.

8. – L’accoglimento del ricorso principale con riferimento in particolare a vizio di motivazione determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, che dovra’ nuovamente valutare le emergenze processuali, ai fini della sussistenza della scriminante di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3 sulla base dei principi richiamati e delle carenze motivazionali indicate al punto 5. All’esito della nuova valutazione dovranno essere anche considerati i motivi di opposizione non considerati, ritenuti assorbiti e non trattati in questa sede.

P.T.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie il principale e rigetta gli incidentali.

Cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Venezia, che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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