Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10620 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.28/04/2017),  n. 10620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9761-2014 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

101, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUPIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILO FOLCIO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in sub

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio N.G. avanti al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo che questi fosse condannato alla rimessione in pristino di una piccola area comune destinata a verde.

Parte attrice esponeva, in particolare, che tale area, nonostante il parere contrario dell’assemblea condominiale, era stata dal detto convenuto trasformata sotto diversi profili, così violando il regolamento condominiale che faceva divieto di calpestare le aree verdi, alterando la destinazione d’uso del bene comune e pregiudicando il decoro architettonico del complesso condominiale.

Più specificamente veniva lamentato nell’atto introduttivo del giudizio che il N. aveva realizzato nelle mura condominiali due varchi di accesso all’area verde muniti di cancelli ed uniti da un sentiero, aveva alterato il profilo altimetrico dell’area medesima, in precedenza separata su tre livelli, il tutto -quindi- con opere che, ad avviso del Condominio attore, realizzavano peraltro una servitù di passaggio a carico del bene condominiale.

Costituitosi in giudizio, il N. contestava le domande attoree perchè infondate, ritenendo di aver apportato delle semplici migliorie alla cosa comune in conformità all’art. 1102 c.c., senza quindi aver realizzato innovazioni illegittime.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 30 gennaio 2008, accoglieva la domanda attorea e per l’effetto condannava il N. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza il medesimo N. proponeva impugnazione avanti alla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, chiedendo l’integrale riforma della decisione gravata.

L’appellato Condominio (OMISSIS) chiedeva, invece, respingersi l’impugnazione e per l’effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 125/2013 l’adita Corte di Appello respingeva l’appello e condannava l’appellante a rifondere le spese legali del secondo grado di giudizio.

A sostegno di questa decisione la Corte territoriale, concordando con la sentenza impugnata, rilevava in premessa che il limite legale per ciascun condomino di trarre dal bene comune un’utilità più intensa è dato dall’art. 1102 c.c., norma che prevede – tra i suoi presupposti – il fatto che il bene Comune non perda l’originaria destinazione.

Nella decisione della Corte d’Appello si affermava, poi, che nel caso di specie le modifiche apportate dall’appellante comportavano la trasformazione dell’originaria destinazione del bene da area verde ad area di transito.

Avverso la sentenza di cui sopra N.G. propone ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata. Nell’approssimarsi dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria si sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., per non aver la Corte sassarese riconosciuto la legittimità di quanto realizzato dal N. sull’area comune in forza di una erronea lettura della norma citata, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo onerato parte convenuta di provare l’infondatezza della domanda dell’attore in ordine alla illegittimità di quanto realizzato dall’attuale ricorrente, così invertendo la regola codicistica sull’onere della prova.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla reiezione dei motivi di appello, perchè la Corte territoriale non avrebbe motivato la sua decisione in diritto, omettendo di indicare gli elementi da cui traeva il proprio convincimento per affermare il mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1102 c.c., e si sarebbe inoltre contraddetta laddove affermava che l’utilizzo del bene comune da parte di N. non soddisfaceva i requisiti dell’art. 1102 c.c.

3.- Con il terzo motivo lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudice di appello avrebbe omesso di decidere sulle eccezioni sollevate in ordine all’affermazione della costituzione di una servitù di passaggio e sull’alterazione della destinazione dell’area verde, limitandosi a condividere le argomentazioni svolte in primo grado. Ne deriverebbe la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.- I suesposti motivi di ricorso si presentano in parte inammissibili ed in parte infondati.

a) in particolare e con riferimento al secondo motivo si rileva immediatamente che la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 che ha modificato il contenuto del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 limitando la censura all’ipotesi dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di cui sopra che prospetta invece la presunta contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione oggetto di impugnazione.

In ogni caso le censure mosse alla sentenza impugnata sono finalizzate ad ottenere dalla Corte di Cassazione una rivalutazione delle argomentazioni svolte dalla decisione di appello, che però non appaiono carenti nè sotto il profilo della coerenza e logicità delle stesse, nè per quanto riguarda la compiutezza delle valutazioni sui fatti di causa.

Il motivo qui in esame è, pertanto, inammissibile.

b) Con riguardo invece ai motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono entrambi alla corretta interpretazione ed applicazione al caso di specie dell’art. 1102 c.c., essi sono entrambi infondati.

Infatti la Corte d’Appello ha affermato in maniera chiara che la condotta posta in essere dal ricorrente aveva trasformato l’area verde in area di passaggio, considerando quali indici fortemente sintomatici l’apertura di due varchi sul muro condominiale che consentivano dall’esterno l’accesso all’area verde, nonchè la sistemazione della stessa su un unico livello modificando il precedente profilo altimetrico.

La Corte d’Appello non si è pronunciata con riguardo al lamentato pericolo di costituzione di una servitù di passaggio, ma tale omissione appare irrilevante ai fini del giudiziò incardinato per far accertare l’illegittimità delle opere realizzate da parte del convenuto in violazione dei limiti fissati dall’art. 1102 c.c.

Si tratta, com’è di tutta evidenza, di valutazioni in fatto operate dai giudici di merito che non possono essere sindacate in sede di legittimità, se non nei ristrettissimi ambiti del vizio motivazionale. Sul punto si richiamano i principi espressi da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 1072 del 19/01/2005), che ha affermato che “in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. al condomino, che nell’uso della cosa comune non deve alterarne la destinazione ed impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso, giacchè l’utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condomino è consentita, quando la stessa non alteri l’equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenzè nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro; tale accertamento è riservato al del giudice di merito e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità”.

Nella specie non risulta perciò alcuna violazione dell’art. 1102 c.c., nè tantomeno dell’art. 2697 c.c., dato che il Condominio attore ha provato, in conformità alla regola sull’onere della prova, l’avvenuta trasformazione dell’area ò comune da parte del convenuto senza l’autorizzazione del Condominio.

Entrambi gli anzidetti motivi, in conclusione, non possono essere accolti.

5.- Il proposto ricorso va, dunque, rigettato.

6.- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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