Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10620 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. un., 03/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 03/05/2010), n.10620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Bazzoni

3, presso lo studio dell’avv. PAOLETTI Fabrizio, rappresentato e

difeso per mandato in atti dall’avv. Girolamo Rubino;

– ricorrente –

contro

S.E., G.G., S.B., B.

M.C., D.N., V.R.M.A.,

M.G., Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio

scolastico regionale per la Sicilia e Ufficio scolastico provinciale

di Palermo;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tireili;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 1/9/2006 il prof. G.A., incluso nella graduatoria permanente per il profilo di responsabile amministrativo presso gli istituti scolastici, ha stipulato con il Ministero della Pubblica Istruzione un contratto individuale di lavoro “a tempo indeterminato nell’area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’espletamento delle funzioni attribuite al profilo contrattuale (OMISSIS)”.

che i proff. S.E., G.G. e S. B. hanno impugnato il provvedimento d’immissione in ruolo davanti al TAR della Sicilia, sezione di Palermo, sostenendo, in definitiva, che il G. li precedeva in graduatoria soltanto perchè la stessa non era stata preventivamente aggiornata a causa della mancata indizione del previsto concorso triennale, che ove fosse stato invece espletato, avrebbe loro permesso di ottenere un avanzamento in considerazione delle nomine annualmente ricevute e del servizio conseguentemente prestato;

che il giudice adito ha respinto l’istanza di sospensiva per difetto del necessario fumus boni iuris;

che i ricorrenti si sono allora rivolti al CGARS, che ha però rigettato l’appello perchè “allo stato degli atti non sembra(va) sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo”;

che a questo punto il G. ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;

che mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva, il PG ha concluso per l’affermazione della riconduciilità della causa nel novero di quelle devolute alla cognizione dell’AGO;

che così riassunte le posizioni delle parti, osserva il Collegio che in materia di graduatorie permanenti del personale docente od amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, queste Sezioni Unite si sono più volte pronunciate per l’appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di collocamento ed utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell’assunzione in ruolo (C. Cass. 2004/1989, 2007/11563, 2007/14290, 2008/3399, 2008/27307 e 2009/17466); che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa dai proff. S.E., G.G. e S.B. davanti al TAR della Sicilia;

che le parti vanno di conseguenza rimesse davanti al tribunale competente per territorio; che avuto anche riguardo al comportamento processuale degli intimati, stimasi equo compensare le spese dell’intero giudizio fra le parti.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette le parti davanti al tribunale competente per territorio e compensa le spese dell’intero giudizio fra di esse.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

 

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