Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1062 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29567-2018 proposto da:

NUOVA MARELLI SRL, in persona di P.E. e T.D.,

quali componenti del consiglio di amministrazione delegati in virtù

di delibera assembleare, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ETTORE

PREZIUSO, ALESSANDRO MASTRODOMENICO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2340/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore, Dott. Paola

Vela.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 18 L.Fall. proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza di fallimento resa dal Tribunale di Verona in data 30/05/2018, affermando in particolare (per quanto rileva in questa sede) la legittimità del diniego di rinvio dell’udienza del 25/05/2018, fissata dal Tribunale ai sensi dell’art. 162 L.Fall., comma 2, dopo l’inutile scadenza, in data 07/05/2018, del termine perentorio per il deposito della proposta di concordato ex art. 161 L.Fall., comma 6, concesso nella misura massima di 120 giorni e già prorogato per la durata massima di ulteriori 60 giorni, tanto più in mancanza di prova della sussistenza di una causa non imputabile, ai fini della ipotetica rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.;

1.1. la società Nuova Marelli s.r.l., in persona dei componenti del Consiglio di amministrazione P.E. e T.D., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo;

1.2. l’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha volto difese;

1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. la società ricorrente lamenta “Violazione art. 161 L.Fall., comma 6. Vizio di omessa pronuncia e/o di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Vizio di motivazione”, per non avere i giudici d’appello congruamente motivato l’insussistenza di giustificati motivi per l’ulteriore proroga del termine ex art. 161 L.Fall., comma 6, nonostante la società avesse allegato di aver ricevuto, solo la sera prima dell’udienza, una complessa “offerta chiusa” da parte di un fondo americano, ritenuta dalla Corte d’appello “non idonea di per sè alla presentazione di un piano e di una corrispondente proposta da sottoporre ai creditori”;

3. il ricorso è inammissibile, avendo questa Corte più volte sottolineato il carattere perentorio del termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’art. 161 L.Fall., comma 6, per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato “con riserva” (termine che deve essere “compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”), osservando che esso “ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c., cosicchè non è prorogabile a richiesta della parte o d’ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l’inammissibilità della domanda concordataria” (Cass. 6277/2016; cfr. Cass. 4342/2020, 25479/2019, 29740/2018, 15435/2018, 13999/2018, 29740/2018);

4. nel caso di specie si discute, peraltro, di una seconda proroga del termine in questione, che la norma suddetta nemmeno contempla (avendone la prima già consumato l’estensione massima prevista), rispetto alla quale la Corte d’appello ha comunque evidenziato anche la mancanza di prova di una “causa non imputabile (…) in termini di caso fortuito o forza maggiore (…) in stretto nesso eziologico con l’impedimento alla presentazione della proposta e del piano” nonchè, ad abundantiam, l’inidoneità, in concreto, dell’offerta tardivamente pervenuta dal Fondo (OMISSIS), per le ragioni indicate a pag. 8 della sentenza impugnata (tra le quali la presenza ostativa della richiesta di fallimento presentata dal pubblico ministero);

5. le ulteriori argomentazioni spese sul contenuto dell’offerta proveniente dal terzo sono insindacabili in questa sede, perchè attinenti al merito della vicenda concordataria e non correttamente censurate secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5) (applicabile ratione temporis) che impongono al ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020);

6. l’assenza di difese esonera dalla statuizione sulle spese giudiziali;

7. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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