Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1062 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA – Sezione Staccata di RIMINI del 6.2.06, depositata il

31/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo

Maria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di P.M., avverso l’indicata sentenza della CTR della Toscana che aveva confermato il diritto del contribuente, agente di commercio, al rimborso dell’IRAP per gli anni 1998/2001 ricorrendo i presupposti dell’esenzione;

che avendo il relatore nominato ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha depositato relazione nella quale in conformità di precedente giurisprudenza di legittimità concludeva per l’accoglimento dei quattro motivi del ricorso che deducevano che il promotore finanziario, quale imprenditore commerciale, è sempre soggetto all’IRAP;

comunicata la relazione al pubblico ministero e notificata alla parte costituita, nell’adunanza fissata per la Camera di consiglio la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite investite della questione di cui al ricorso;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione nella odierna Camera di consiglio, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso, e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Precisato che il primo e secondo motivo lamentano l’erronea qualificazione del contribuente come lavoratore autonomo e non imprenditore commerciale, con il terzo si deduce che gli imprenditori commerciali sono sempre soggetti all’IRAP e con il quarto che sono irrilevanti le dimensioni dell’organizzazioni, che sulle proposte questioni si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità che è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12108 del 2009 che ha affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio dell’attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario,di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Alla stregua degli esposti principi, avendo la CTR accertato che il contribuente non si avvaleva di lavoro altrui e disponeva di modesti beni strumentali, il ricorso deve essere rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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