Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1062 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1062 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 19.11.2013

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al

n. 5676 del R.G. anno 2012

proposto da:
ADIA0 XU domiciliata in ROMA, via Tagliamento 55 presso l’avv.
Nicola Di Pierro con l’avv. Alessandro Piergiovanni del Foro di Venezia
che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso
ricorrente contro
intimato –

Prefetto UTG di Venezia

avverso il decreto in data 21.11.2011 del GdP di Venezia; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 19.11.2013 dal Cons. Luigi
MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost. Proc.Gen. Dott.
Immacolata Zeno.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha argomentato nel senso:
CHE la cittadina cinese Xu AIJIAO venne espulsa con decreto 20.4.2011
del Prefetto di Venezia sull’assunto che, irregolarmente presente sul territorio, ella era stata fatta segno a diniego di emersione ex lege 102 del
2009 con decreto 10.6.2010 del Prefetto di Piacenza; la cittadina cinese,
che medio tempore aveva impugnato il diniego innanzi al TAR, si oppose
innanzi al Giudice di Pace di Venezia che, all’esito di alcuni rinvii disposti
per attendere l’esito della richiesta di sospensione cautelare del TAR,

Data pubblicazione: 20/01/2014

preso atto del diniego di sospensiva, con decreto a verbale 9.11.2011 e
nella ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del T.U., ha
rigettato il ricorso; CHE

il provvedimento è ricorribile per cassazione

ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 27.2-2.3.2012 al
quale non ha resistito l’intimata amministrazione; CHE il ricorso è stato
notificato alla Avvocatura Distrettuale e non, come dovuto, al Prefetto
presso la sua sede; come da relazione ex art. 380 bis c.p.c. il Collegio
alla udienza 14.12.2012 ha imposto il rinnovo della notifica, nulla per

comunicata l’ordinanza al difensore il 10.1.2013, questi ha provveduto
alla notifica al Prefetto di Venezia, sede, in data 7-11.2.2013 e pertanto
tempestivamente, Prefetto che in questa sede non ha svolto dife s e;
OSSERVA
Come notato nella prima relazione il ricorso plausibilmente denunzia
l’assoluta laconicità della motivazione di rigetto e implausibilmente lamenta l’assenza di alcuna disamina delle ragioni del ricorso ad opponen-

dum, incentrate sulla sussistenza di divieto di espulsione ex art. 19 c. 1
lett. C del T.U. (omissione di pronunzia non rilevante, stante la insussistenza di divieto per la inapplicabilità alla specie della norma richiamata). Sotto il primo profilo, la motivazione che si riduce nel solo richiamo
alla conformità della espulsione all’art. 13 d.lgs. 286/1998, e quindi alla
affermazione tautologica della validità della espulsione perché conforme
a “legge”, è motivazione meramente apparente e come tale inficia la validità del decreto che di tal sola motivazione sia munito: su tali basi in
accoglimento del ricorso si cassa il decreto e si rinvia (anche per le spese) al fine di imporre al Giudice di merito l’esame e l’adeguata motivazione che sono affatto mancati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Venezia in persona di altro magistrato.
Così deciso nella c.d.c. della Se ta Sezione Civile il 19.11.2013.

l’anzidetto rilievo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza:

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