Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1062 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32538/2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Alessandro Praticò del foro di Torino che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– intimato –

avverso il decreto n. 4973 del 4/10/2018 del Tribunale di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.L., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 4973/2018 con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Torino che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale ed umanitaria; svolgendo sei motivi ne chiede l’annullamento.

2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 3 e comma 5, lett. a), c), e) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, nonchè la “carenza e illogicità manifeste e assolute di motivazione, omesso esame di fatti decisivi prospettati dalla parte”.

3.1. La censura, che attiene al giudizio di credibilità del richiedente, è inammissibile. Al riguardo, va infatti ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., ex multis: Sez. 1, ord. n. 24421 del 2019; Sez. 1, n. 3340/2019). Nel caso di specie, il ricorrente, attraverso un’opera di “frantumazione” del narrato, tende a svilirne la relativa pregnanza contenutistica, a fronte, invece, di un apprezzamento che è stato correttamente condotto alla luce del complesso della vicenda riferita dall’interessato, di cui è stata evidenziata, con motivazione scevra da vizi logici, l’assenza di credibilità sulla scorta di contraddizioni relative ad aspetti essenziali del racconto.

3.2. Quanto, poi, all’ulteriore rilievo in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo, ravvisabile a detta del ricorrente, nella situazione individuale e personale del richiedente (giovanissima età e assenza di scolarizzazione), trattasi di doglianza manifestamente infondata in quanto tali circostanze risultano essere state apprezzate dal giudice del merito, che ne ha dato espressamente atto, al pari delle altre che caratterizzano l’intera vicenda del richiedente, nella parte premessa delle motivazioni (vedi pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato).

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e art. 14, comma 1, lett. b), sul rilievo che il Tribunale avrebbe escluso il diritto alla protezione sussidiaria in ragione del solo fatto che il ricorrente non sarebbe sottoposto a procedimento penale” e, dunque, nulla avrebbe da temere in caso di rimpatrio nel Paese di origine.

La censura è inammissibile poichè non si confronta con l’intera ratio decidendi addotta dal giudice del merito, in quanto il Tribunale ha adeguatamente escluso, sulla scorta dell’inattendibilità del narrato, che il ricorrente si trovi nelle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria tanto in ragione dell’assenza della pendenza formale di un procedimento penale, quanto della mancanza del pericolo di subire un pregiudizio dal sedicente soggetto privato (il padre della sua ragazza), di talchè del tutto superflua era l’ulteriore indagine volta a verificare se il richiedente poteva fare ricorso alla protezione interna dello Stato.

5. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce: 3) “la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il giudice escluso che rientrino nella fattispecie meritevole di protezione sussidiaria le situazione di violenza indiscriminata derivanti da attività terroristica”; 4) “la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), perchè il giudice ha negato l’esistenza di una situazione di violenza rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), con motivazione in parte assente e in parte carente e apparente, in quanto non consente di verificare se siano state utilizzate informazioni attuali, e in parte illogica; omesso esame di fatti decisivi allegati dal ricorrente”.

5.1. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto il fenomeno “terrorismo” – che a detta del ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di considerare al fine di verificare se possa costituire pericolo elevato per la sicurezza dei civili risulta invece essere stato espressamente apprezzato dal giudice del merito al fine di valutare l’esistenza dei presupposti per la speciale protezione richiesta, tant’è che si sono anche riepilogati alcuni episodi e citate fonti documentali sull’attuale misura del rischio, motivatamente escludendolo in ragione dell’assenza di connotati tali da determinare una situazione di diffusa minaccia grave alla vita delle persone.

5.2. Il quarto motivo è inammissibile, poichè il tribunale ha analizzato escludendoli – i presupposti delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, attingendo a fonti documentali autorevoli ed aggiornate, per trarre la conclusione che la forte instabilità che caratterizza la Costa d’Avorio non ascende ad un livello di “violenza generalizzata ed indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica” (in termini proprio con riferimento alla Costa d’Avorio, vedi ex multis: Cass., n. 32915/2019; Cass., n. 32646/2019). Sempre questa Corte con riguardo al riferimento, tra le fonti utilizzabili, del sito del Ministero degli Esteri, ha avuto modo di recente di precisare (Cass. 11103/2019; conf. Cass.17325/2019 e Cass. 21111/2019) che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe su(le autorità decidenti – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis – è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perchè provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale” (Cass., n. 32066/2019 con riferimento proprio alla Costa d’Avorio). La doglianza in esame, a fronte del giudizio, espresso nel provvedimento impugnato, di esclusione del pericolo per il richiedente di un danno grave o individuale alla vita o alla persona derivante dal contesto di violenza indiscriminata nell’area di provenienza, la Costa d’Avorio, sulla base di fonti informative individuate specificamente, mira nella sostanza a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori, quindi, dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e difetto di motivazione rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi allegati dal ricorrente, omissione di motivazione, sua palese illogicità. La censura che attiene al diniego della protezione umanitaria è manifestamente infondata, in quanto il giudice del merito, per quanto osservato sub 5 ha motivatamente escluso – sulla scorta di informazioni attendibili – che il ricorrente corra il rischio di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese di origine e ciò tanto a cagione della sua condizione persona, quanto per la situazione in cui si trova il Paese di origine.

7. Il sesto motivo con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 Convenzione E.D.U. (in combinato disposto con l’art. 10 Cost., comma 3) sul rilievo dell’esclusione della rilevanza del percorso di integrazione in Italia del richiedente, è inammissibile. Il giudice del merito, infatti, ha espressamente apprezzato anche gli indici fattuali addotti a sostegno dell’esistenza di un percorso di integrazione del richiedente in Italia (in ossequio a quanto sancito da Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110, da Cass. n. 12082/19 e da ultimo da Cass. S.U. n. 29459/2019), escludendo, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, che dette circostanze fossero espressive di quel necessario grado di integrazione effettiva nel nostro Paese. La doglianza, pertanto, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo finisce per sottoporre un motivo di merito chiedendo alla Corte di legittimità di sostituire la sua valutazione a quella del Tribunale.

8. Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso.

8.1. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva svolta dal Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.

8.2. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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