Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1062 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1062 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 23519-2016 proposto da:
ClUCCI FILIPPO, elettivamente domiciliato in RONIA, VIA SAN
TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato
MAURO RECANATESI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
DOBANK SPA, in persona del legale rappresentante pro &l’albore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo
studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4247/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 04/07/2016;

j`.

Data pubblicazione: 17/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. La Unicredit Credit Management Bank s.p.a. convenne in giudizio,

Emanuela Ciucci per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901
cod. civ., l’atto di compravendita, successivamente trascritto, col quale
i primi due convenuti avevano ceduto ad Emanuela Ciucci il loro
diritto di usufrutto su di un immobile appartenente già a quest’ultima a
titolo di nuda proprietà.
Si costituì in giudizio il solo Filippo Ciucci chiedendo il rigetto della
domanda, mentre Anna Rita Latina ed Emanuela Ciucci rimasero
contumaci.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la Banca attrice al
pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla Banca soccombente e la Corte
d’appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2016, ha accolto l’appello
e, in riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato inefficace
l’atto di compravendita nei confronti dell’appellante ed ha condannato
Filippo Ciucci, Anna Rita Latina ed Emanuela Ciucci al pagamento
delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso
Filippo Ciucci con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la do Bank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.,
con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e la Banca controricorrente ha depositato memoria.
Ric. 2016 n. 23519 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

davanti al Tribunale di Tivoli, Filippo Ciucci, Anna Rita Latina ed

RAGIONI DELLA DECISONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 116
cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il

Si contesta, in particolare, il non corretto uso della prova per
presunzioni e l’omessa valutazione di una serie di elementi che
avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non contiene alcuna effettiva censura in diritto,
limitandosi a sostenere che la Corte d’appello avrebbe fatto un cattivo
uso della prova presuntiva e che non avrebbe considerato alcuni
elementi (valore del diritto di usufrutto, pagamento integrale del
prezzo, posizione non buona dell’immobile) che dovevano comportare
il rigetto della domanda.
In realtà, la Corte d’appello ha risposto sull’unico punto oggetto di
contestazione, e cioè l’irrilevanza della natura di credito litigioso ai tini
dell’ammissibilità della domanda di revocatoria ed ha posto in luce
anche l’incongruità del prezzo pagato.
Quanto al resto, il ricorso si risolve nell’evidente tentativo di sollecitare
in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

Ric. 2016 n. 2351 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

ricorrente, dell’ulteriore importo a._titolo
di contributo unificato pari a
_
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in

ed accessori di legge.
_Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della • sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 dicembre 2017.

complessivi euro 7.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali

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