Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10619 del 28/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.28/04/2017),  n. 10619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17776-2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 12, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO PIZZINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO GAITO;

– ricorrente –

contro

B.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1184/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso ex art. 366 c.p.c. (S.U.5698/12), per la condanna aggravata

alle spese e per la statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato Mangellotto con delega orale dell’avv. Gaito Marco

difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Laurita Longo Lucio difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. convenne in giudizio il condominio di piazza (OMISSIS) impugnando con citazione 27.7.2000 le Delib. assembleari 4 aprile 2000 e 5 maggio 2000. Il Tribunale, nella resistenza del convenuto, dichiarò inammissibile per tardività e comunque infondata la domanda con compensazione delle spese.

Il B. propose impugnazione censurando la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere per successiva proposta transattiva accolta con Delib. assembleare 5 giugno 2011.

La Corte di appello rigettò l’appello principale, accolse in parte le doglianze del condominio, condannando il B. alle spese di primo grado e di appello ed, a seguito di ricorso di entrambe le parti, questa Suprema Corte, in accoglimento del ricorso principale del B. respinto l’incidentale, cassò per vizio di motivazione e, con sentenza 26.5.2015, e successiva correzione di errore materiale, la Corte di appello di Firenze dichiarò inammissibile l’appello del condominio, compensò le spese di primo grado, condannò il condominio alle spese degli altri gradi accertando l’intervenuta transazione con rinunzia alle cause pendenti.

Ricorre il condominio con otto motivi, illustrati da memoria, resiste B..

All’udienza del 20.9.2016 la causa n. 14031/2015 è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con la presente causa n. 17776/2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa la richiesta del PG di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. sul presupposto del mero assemblaggio di atti, trattandosi di sovrabbondante esposizione del fatto che non contravviene ai canoni della giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 5698/29012 ex multis).

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 384 c.p.c. in ordine all’esistenza di un accordo transattivo.

Col secondo motivo si lamenta ulteriore violazione dell’art. 384 c.p.c. sulla omessa verifica della legittimità e dei limiti dell’accordo transattivo.

Col terzo motivo si lamentano gli stessi vizi sotto ulteriori profili.

Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè si discuteva in ordine all’oggetto ed al contenuto dell’accordo.

Col quinto motivo, in via subordinata si lamenta ulteriore violazione dell’art. 384 c.p.c. sulla conclusione dell’accordo.

Col sesto motivo, in via ulteriormente subordinata, si lamenta violazione dell’art. 1326 c.c. perchè risulta che l’assemblea ha deliberato di accettare la proposta transattiva invitando l’amministratore a contattare l’avv. Chiarelli perchè le decisioni abbiano le formali attuazioni.

Col settimo motivo, in ulteriore subordine, si lamentano violazione dell’art. 1326 c.c. ed omessa motivazione su punto decisivo avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto che l’accordo fosse già raggiunto e dovesse solo attuarsi.

Con l’ottavo motivo si lamentano le stesse violazioni perchè la Delib. 5 giugno 2011 fu adottata solo all’unanimità dei presenti.

Ciò premesso, si osserva:

Il primo motivo è fondato.

La sentenza della corte di appello, facendo riferimento anche alla precedente decisione n. 4338/13 (emessa in altro giudizio tra le stesse parti) oltre a quella che aveva disposto il rinvio (la n. 16688/14), ha erroneamente ritenuto che ogni indagine sulla esistenza di un accordo transattivo vincolante per le parti fosse ormai preclusa dalle sentenze in tal senso emesse dalla S.C. e che pertanto i profili al riguardo formulati dal condominio non potevano essere presi in esame.

Ed invero, con la sentenza 16688/14 la Cassazione, nel rimettere la causa al giudice del rinvio, aveva incaricato la Corte di appello di verificare se effettivamente fosse intervenuto un valido accordo transattivo, come tale vincolante per le parti, in relazione alla volontà manifestata dal B. e dall’assemblea condominiale a stregua di quanto dichiarato nel verbale del 5 giugno 2001: tale indagine non è stata in alcun modo compiuta dal giudice del rinvio che non si è uniformato a quanto statuito dalla S.C.; d’altra parte, appare non pertinente e comunque erroneo il riferimento alla sentenza n. 4338/13, dovendo escludersi che la S.C. avesse in proposito compiuto alcun accertamento.

Gli altri motivi sono assorbiti.

La sentenza va cassata dovendo il giudice del rinvio compiere l’accertamento di cui si è detto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA