Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10619 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10619 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25769-2011 proposto da:
ANSALDO

LAURA

NSLLRA40L54D969J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO MAZZETTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO
BONGIORNO GALLEGRA;
– ricorrente –

2016
contro

804

GALETTO CARLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63,

presso lo studio

dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 23/05/2016

difende unitamente all’avvocato ENRICO SERENO ARGENTA;
CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO 6B IN LAVAGNA ,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente

con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 572/2011 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 06/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato MAZZATTI Federico, difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle difese
in atti;
udito l’Avvocato PETRETTI Alessio, difensore del
Condominio che si riporta alle difese in atti;
udito l’Avvocato Stefania CONTALDI, con delega
dell’Avvocato Mario CONTALDI, difensore della sig.ra
GALLETTI che ha chiesto raccoglimento delle difese in
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento degli ultimi 3 motivi del ricorso
principale e per il rigetto del ricorso incidentale
(cass.n.1485/96).

all’avvocato ANDREA NICATORE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ansaldo Laura, premesso che aveva acquistato un appartamento in Lavagna Piazza
Vittorio Veneto S/B n, 21 e di aver scoperto dopo l’acquisto l’esistenza di sfiati del
sistema di riscaldamento condominiale nascosti da placche che sembravano di

erano distaccati dall’impianto centralizzato e l’Assemblea aveva deliberato o di
rifare l’impianto di distribuzione sopra al quinto piano o il solo sistema di sfiato ed,
invece, gli sfiati erano stati posti all’interno del suo appartamento, chiedeva fosse
accertata l’inesistenza della servitù con ordine di eliminazione.
Con altra causa, poi riunita, chiedeva la condanna di Galetto Carla, che le aveva
venduto l’immobile libero da servitù apparenti, a risarcire i danni lamentando di aver
speso oltre sette milioni di lire per spostare all’esterno gli sfiati oltre al mancato
utilizzo per un mese dell’appartamento.
Il condominio opponeva che gli sfiati erano stati messi nei muri perimetrali
condominiali pagando la Galetto per il disturbo e che il 19.6.2000 tra l’Ansaldo ed il
condominio si era raggiunto un accordo per cui questa poteva spostare sul terrazzo i
quattro sfiati.
Il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese, decisione confermata dalla
Corte di appello di Genova con sentenza 6.6.2011 che richiamava le varie delibere
assembleari sull’argomento non impugnate e definitive, statuiva essere onere della
Ansaldo la prova delle spese per lo spostamento, cui non si poteva supplire con
l’ammissione di ctu.
Ricorre Ansaldo con cinque motivi, resistono il Condominio proponendo ricorso
incidentale condizionato e Galetto.
Hanno presentato memorie Ansaldo ed il Condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

impianti elettrici installati abusivamente nel 1999, anno in cui due appartamenti si

Col primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell’art. 1135 e per
avere la commissione tecnica individuato un’opera del tutto difforme da quella
deliberata consentendo l’apposizione delle valvole all’interno degli appartamenti
posti al quinto piano.

non scrutinabile perché non impugnata una successiva delibera con la quale si era
autorizzato lo spostamento all’esterno.
Col terzo motivo si deducono omessa applicazione dell’art. 949 cc e difetto di
motivazione circa l’esistenza della servitù per avere la Corte di merito respinto la
domanda di negatoria servitutis affermando che, poiché l’impianto serviva anche il
suo appartamento, non costituiva servitù il fatto che ivi le valvole fossero state
poste.
Col quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 112 cpc in quanto lo spostamento
all’esterno delle valvole non aveva eliminato la servitù essendo necessario accedere
ai balconi della ricorrente per la manutenzione delle valvole.
Col quinto motivo si lamenta insufficiente motivazione per il rigetto della richiesta
di ctu sulle spese sostenute per lo spostamento ed il minor valore della proprietà
nonostante la produzione delle fatture.
Col ricorso incidentale condizionato il Condominio denunzia violazione degli artt.
102 e 112 cpc per la mancata integrazione del contraddittorio con i condomini,
questione che, in astratto, andrebbe esaminata in via preliminare ma è espressamente
condizionata.
Ciò premesso si osserva:
La sentenza impugnata ha rigettato l’appello esaminando i vari motivi di gravame e
rispondendo, nell’ordine, che il primo Giudice non aveva confuso le dette valvole
che erano state spostate all’esterno sicché non sussisteva alcuna servitù di passaggio

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto

all’interno dell’appartamento, la commissione tecnica in base al mandato conferito
aveva optato per la modalità adottata e, comunque, le deliberazioni non erano state
impugnate, non vi era prova delle spese e la domanda di condanna della Galetto alla
riduzione del prezzo era stata rinunziata.

improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, avanzate dal Condominio,
rispondendo il ricorso ai requisiti formali di legge, sono in parte nuove ed in parte
ripropongono gli stessi argomenti sui quali è stata data sufficiente risposta.
In ogni caso la prima censura propone una questione superata e non considera che la
sentenza riferisce che la commissione ha agito in base al mandato conferito optando
per la modalità adottata, la seconda non dimostra l’interesse attuale atteso lo
spostamento all’esterno, la terza, del pari, non dimostra l’interesse attuale alla
pronunzia, la quarta parte da un presupposto di fatto che la sentenza nega
affermando, a pagina cinque, in base alla espletata ctu, che le valvole di sfiato sono
state spostate fuori dall’appartamento e possono essere raggiunte dall’esterno sicchè
non sussiste più alcuna servitù di passaggio, la quinta non impugna la dichiarata
rinunzia alla domanda nei confronti delta Galetto ed omette di considerare che la ctu
non può supplire all’onere probatorio.
In definitiva si attaccano singoli profili della decisione con argomenti inidonei a
ribaltarla senza considerare che alla cassazione della sentenza si può giungere solo
quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice
del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni
di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con assorbimento dell’incidentale
condizionato e condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI

Le odierne censure, pur ammissibili dovendosi disattendere le eccezioni di

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e
condanna la ricorrente alle spese in curo 2200 di cui 2000 per compensi, oltre
accessori, in favore di ciascun controricorrente.

Roma, 14 aprile 2016.

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