Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10619 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27049-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

A.F., A.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FERRI,

rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO GHIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 568/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, per quanto solo rileva in questa sede, ha respinto il gravame dell’INPS volto ad accertare la legittimità della pretesa contributiva richiesta per le quote di reddito di A.D. e A.F., derivanti a questi ultimi dalla mera partecipazione ad altra società a responsabilità limitata, in aggiunta a quelli dichiarati dai medesimi quali soci della A. s.n.c.;

in estrema sintesi, la Corte territoriale, sulla base di una interpretazione sistematica del D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 44, ha ritenuto che gli utili percepiti dall’iscritto alla gestione autonoma per effetto della mera partecipazione, quale socio di capitale (e non lavoratore) ad una società di capitali, non siano qualificabili come redditi di impresa e perciò non possano entrare a fare parte della base contributiva;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

resistono, con controricorso, A.D. e A.F.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo, l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conv.ne con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, in connessione con la L. 2 agosto 1990, n. 233;

la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli (derivanti) da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa;

trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. n. 21540 del 2019 (seguita, tra le altre, da Cass. n. 18594 del 2020 e da Cass. n. 19001 del 2020);

il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale;

nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” e che con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione della L. n. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il suddetto D.P.R., contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi;

in tali precedenti (v. Cass. n. 21540 cit., p. 11 e ss) è messo in evidenza anche il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001;

pertanto, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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