Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10618 del 28/04/2017
Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.28/04/2017), n. 10618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14031-2015 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 12, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO PIZZINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO GAITO;
– ricorrente –
contro
B.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
UGO DE CAROLIS, 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA
LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
ROMEO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2085/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso ex art. 366 c.p.c. (S.U. 5698/12), per la condanna aggravata
alle spese e per la statuizione sul contributo unificato.
udito l’Avvocato Manfellotto Raffaele con delega depositata in
udienza dell’avv. Gaito Marco difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Laurita Longo Lucio difensore del controricorrente che
ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio di (OMISSIS) citò B.F. chiedendo la rimozione di alcune opere (rampa scale per raggiungere la mansarda, vano ad uso cucina, trasformazione della copertura a tetto in locale ad uso esclusivo) poste in essere senza autorizzazione e su spazi condominiali (vano scala).
Il convenuto ammise di aver trasformato parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo ma negò un pregiudizio per i condomini e di aver eseguito interventi modificativi non assentiti.
Il Tribunale respinse la domanda, la Corte di appello accolse in parte le doglianze del condominio, condannando il B. alla rimessione in pristino del locale sottotetto e della porzione del tetto trasformata in terrazza, questa S.C. in accoglimento del secondo motivo di ricorso del B. ed assorbimento degli altri, cassò per vizio di motivazione e, con sentenza 25.11.2014, e successiva correzione di errore materiale, la Corte di appello di Firenze dichiarò inammissibile l’appello del condominio con condanna alle spese accertando l’intervenuta transazione con rinunzia alle cause pendenti.
Ricorre il condominio con sei motivi, illustrati da memoria, resiste B..
All’udienza del 20.9.2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con la causa n. 177762016.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la richiesta del PG di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. sul presupposto del mero assemblaggio di atti, trattandosi di sovrabbondante esposizione del fatto che non contravviene ai canoni della giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 5698/29012 ex multis).
Col primo motivo si denunziano erronea interpretazione da parte della Corte di rinvio della pronunzia della cassazione e vizi di motivazione, violazione degli art. 1362, 1965 etc cc.
Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 384 c.p.c., art. 1362 c.c., omessa verifica della legittimità e dei limiti dell’accordo transattivo trattandosi di delibera non sottoscritta da tutti i condomini ma solo all’unanimità dei presenti.
Col terzo motivo si lamentano gli stessi vizi in relazione alle difese assunte dal B.. Col quarto motivo si lamentano le stesse violazioni in ordine all’oggetto ed al contenuto dell’accordo.
Col quinto motivo si denunziano le stesse violazioni in relazione alla dichiarata cessata materia del contendere.
Col sesto motivo si denunzia erroneità del provvedimento di correzione materiale per erronea duplicazione dei rimborsi.
Ciò premesso, si osserva:
Il primo motivo è fondato.
Va rilevata l’erroneità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze laddove ha affermato che, con la sentenza n. 4338/13, la cassazione avrebbe ritenuto concluso un atto di transazione tra le parti e che ogni altra questione al riguardo sarebbe ormai preclusa da quanto statuito dalla Suprema Corte.
Ed invero, la S.C., nel cassare la decisione ivi impugnata e rimettere alla Corte di appello, aveva riscontrato i vizi denunciati con il secondo motivo del ricorso, osservando che la Corte di appello, in relazione ai fatti storici emersi (manifestazione di volontà del B. a transigere le liti…e contestuale assenso dell’assemblea), aveva – omesso di compiere la delibazione commessagli dal motivo di gravame ad oggetto, da un lato, la verifica della formazione di un accordo….quadro sulla proposta B. e, dall’altro, gli effetti di tale accordo”.
In definitiva era stato demandato alla Corte di appello in sede di rinvio l’accertamento di fatto, evidentemente riservato al giudice di merito, circa il perfezionamento di un valido accordo transattivo, come tale vincolante per le parti: tale indagine non è stata in alcun modo compiuta dalla Corte di appello che non si è uniformata a quanto statuito dalla S.C. e dovrà essere compiuto dal giudice al quale va rimessa la causa.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Pertanto la sentenza va cassata, dovendo il giudice di rinvio compiere l’accertamento di cui si è detto.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, altra sezione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017